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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 33977/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17200-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021

1. Il Tribunale di Bari, con decreto ingiuntivo del 10 gennaio 2013, ingiungeva ad Altanatura s.c.c.a a r.l. il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], cessionario di un credito in precedenza vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 2.200.000, oltre interessi e spese.

Altanatura s.c.c.a a r.l., pur essendo stata dichiarata fallita in data 23 gennaio 2013, notificava, il 26 febbraio 2013, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, costituendosi poi in giudizio oltre il decimo giorno successivo alla notifica di tale atto.

Disposta l’interruzione del giudizio a causa dell’intervenuto fallimento della società opponente, il giudizio, riassunto dalla curatela di Altanatura s.c.c.a a r.l., veniva deciso con sentenza n. 2368/2015, con la quale il Tribunale dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione proposta e, conseguentemente, l’esecutorietà dell’opposto decreto monitorio, con integrale compensazione delle spese di lite.

2. Avverso questa statuizione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando unicamente l’ingiustificata compensazione delle spese di giudizio ad opera del primo giudice.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 3 febbraio 2020, rigettava l’impugnazione, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione delle circostanze processuali sopravvenute”, tenuto conto che come la curatela non aveva avuto alcuna ragione per riassumere il giudizio di opposizione interrotto, non essendole opponibile il decreto ingiuntivo non definitivo prima della dichiarazione di fallimento, così l’opposto non aveva avuto alcun interesse alla costituzione nel giudizio riassunto, in quanto l’improcedibilità sarebbe stata comunque rilevata d’ufficio.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimato fallimento di Altanatura s.c.c.a a r.l. non ha svolto difese.

Ric. 2020 n. 17200 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost., con riferimento alla regolazione delle spese della sentenza di primo grado, in quanto la Corte d’appello, dopo aver confermato la correttezza della declaratoria di improcedibilità adottata dal Tribunale e l’inutilità della riassunzione del giudizio interrotto ad opera della curatela, doveva, di conseguenza, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali, in ragione della sua totale soccombenza in giudizio.

Ed anzi proprio l’inutilità dell’azione di riassunzione del giudizio da parte della curatela avrebbe dovuto far propendere per una pesante condanna alle spese.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 La presente controversia ha preso avvio prima che l’art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito nella l. 162/2014, introducesse l’attuale testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e rimane di conseguenza regolata, a mente del capoverso dell’art. 13 citato, dalla disciplina applicabile ratione temporis, secondo cui il giudice può compensare le spese di lite se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della Ric. 2020 n. 17200 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 controversia decisa (Cass. 7352/2019, Cass. 16037/2014, Cass.26987/2011).

E ciò è quanto per l’appunto è stato fatto dal Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese di lite, e dalla Corte d’appello, nel confermare tale statuizione, laddove ambedue gli organi giudicanti hanno ritenuto di valorizzare a tal fine le “circostanze processuali sopravvenute” nel corso del giudizio di opposizione, costituite dall’inutile riassunzione del giudizio, in precedenza interrotto, da parte della curatela e dall’altrettanto inutile costituzione dell’opposto nel giudizio riassunto. 5.2 La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass.8241/2017).

Pertanto, una volta verificato il ricorrere delle condizioni di legge per provvedere in tal senso, la scelta del giudice di merito di pronunciare la compensazione delle spese avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non può essere censurata in questa sede di legittimità, giacché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 17200 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 28 settembre 2021.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17200 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17200-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 1. Il Tribunale di Bari, con decreto ingiuntivo del 10 gennaio 2013, ingiungeva ad Altanatura s.c.c.a a r.l. il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], cessionario di un credito in precedenza vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 2.200.000, oltre interessi e spese. Altanatura s.c.c.a a r.l., pur essendo stata dichiarata fallita in data 23 gennaio 2013, notificava, il 26 febbraio 2013, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, costituendosi poi in giudizio oltre il decimo giorno successivo alla notifica di tale atto. Disposta l’interruzione del giudizio a causa dell’intervenuto fallimento della società opponente, il giudizio, riassunto dalla curatela di Altanatura s.c.c.a a r.l., veniva deciso con sentenza n. 2368/2015, con la quale il Tribunale dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione proposta e, conseguentemente, l’esecutorietà dell’opposto decreto monitorio, con integrale compensazione delle spese di lite. 2. Avverso questa statuizione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando unicamente l’ingiustificata compensazione delle spese di giudizio ad opera del primo giudice. La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 3 febbraio 2020, rigettava l’impugnazione, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione delle circostanze processuali sopravvenute”, tenuto conto che come la curatela non aveva avuto alcuna ragione per riassumere il giudizio di opposizione interrotto, non essendole opponibile il decreto ingiuntivo non definitivo prima della dichiarazione di fallimento, così l’opposto non aveva avuto alcun interesse alla costituzione nel giudizio riassunto, in quanto l’improcedibilità sarebbe stata comunque rilevata d’ufficio. 3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di Altanatura s.c.c.a a r.l. non ha svolto difese. Ric. 2020 n. 17200 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost., con riferimento alla regolazione delle spese della sentenza di primo grado, in quanto la Corte d’appello, dopo aver confermato la correttezza della declaratoria di improcedibilità adottata dal Tribunale e l’inutilità della riassunzione del giudizio interrotto ad opera della curatela, doveva, di conseguenza, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali, in ragione della sua totale soccombenza in giudizio. Ed anzi proprio l’inutilità dell’azione di riassunzione del giudizio da parte della curatela avrebbe dovuto far propendere per una pesante condanna alle spese. 5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 La presente controversia ha preso avvio prima che l’art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito nella l. 162/2014, introducesse l’attuale testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e rimane di conseguenza regolata, a mente del capoverso dell’art. 13 citato, dalla disciplina applicabile ratione temporis, secondo cui il giudice può compensare le spese di lite se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della Ric. 2020 n. 17200 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 controversia decisa (Cass. 7352/2019, Cass. 16037/2014, Cass.26987/2011). E ciò è quanto per l’appunto è stato fatto dal Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese di lite, e dalla Corte d’appello, nel confermare tale statuizione, laddove ambedue gli organi giudicanti hanno ritenuto di valorizzare a tal fine le “circostanze processuali sopravvenute” nel corso del giudizio di opposizione, costituite dall’inutile riassunzione del giudizio, in precedenza interrotto, da parte della curatela e dall’altrettanto inutile costituzione dell’opposto nel giudizio riassunto. 5.2 La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass.8241/2017). Pertanto, una volta verificato il ricorrere delle condizioni di legge per provvedere in tal senso, la scelta del giudice di merito di pronunciare la compensazione delle spese avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non può essere censurata in questa sede di legittimità, giacché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 17200 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17200/2020 Numero sezionale 8262/2021 Numero di raccolta generale 33977/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17200 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M
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