CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10354/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uci.6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] F" ha concluso chiedendo ,t,u-A-4-t- t, O CA2A-k_ n'-ln'/C-c-ti- o LLLcL uditoll_difeh-sore Q_ r0 L.C.--n" e CA. e Ce k ,Ìus ' • (1,-;ci3 7A- A..",,,cyLC) AAA- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 marzo 2024, per quanto qui di interesse, ha confermato la condanna degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rissa, aggravato ex art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., commesso il 14 marzo 2019, alla pena di € 1.333,33 di multa. 2. I ricorrenti affidano i propri ricorsi a un unico motivo con cui, nel reiterare censure già proposte in appello, deducono il difetto di un'accurata motivazione là dove viene applicata una pena eccessivamente severa avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. posto che la pena base da cui è partito il giudice di primo grado è pari al massimo edittale previsto dall'art.588 cod. pen. a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 173. Rilevano, in ogni caso, che i giudici di merito non avrebbero considerato il fatto che il reato è stato commesso il 14 marzo 2019, quando ancora la rissa era punita con la pena della multa fino ad euro 309,00. 3. Il ricorso è fondato. 4. Ed invero, a seguito della modifica dell'art. 588 cod. pen. intervenuta per effetto dell'art. 10 comma 1, lett. a) d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020 n. 173, per il delitto di rissa, ascritto ai ricorrenti, è ora prevista la pena "fino ad euro 2000 di multa" più grave rispetto a quella stabilita in precedenza che era "fino ad euro 309". La novella ha quindi inciso in termini peggiorativi sulla cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice e, quindi, su di una norma di natura sostanziale talché il fenomeno successorio rimane indubitabilmente regolato dal principio di non retroattività la disposizione sfavorevole di cui agli articoli 25 Cost. e 2 cod. pen. Il fatto ascritto agli imputati risulta essere stato commesso il 14 marzo 2019 e, quindi, prima che intervenisse la modifica legislativa in peius dei limiti edittali della pena. L'applicazione di una pena più grave prevista successivamente alla commissione del fatto di appalesa, pertanto, violativa del principio di legalità che deve essere affermato non solo con riferimento al precetto penale, ma anche alla sanzione ad esso collegatvion potendo «essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il fatto è stato commesso» (Art. 7 CEDU). Tale principio non tollera deroghe neanche quando, come nel caso di che trattasi, si abbia riguardo a una pena pecuniaria dovendosi ribadire quanto reiteratamente e saldamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è illegale la pena non prevista dall'ordinamento giuridico oppure eccedente, per specie e quantità, il limite legale sia con riferimento alle pene detentive, sia con riferimento a quelle pecuniarie (Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985 , Lattanzio, Rv. 169333 - 01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio per la rideterminazione del trattamento sanzionatotici, risultando la pena inflitta ai ricorrenti illegale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Roma, 20 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / CORTE