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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00329/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 245/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cav. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e G en. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orsi, con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale a Trieste, via [OSCURATO:PERSONA] 8 - 12, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procura speciale in atti , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lorenzocon studio in Roma, via Germanico n. 12. - controricorrente - avverso ildecreto emesso in data 20.12.2020 dal Tribunale di Trieste ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto qui impugnat o il Tribunale di Tr ieste , nella resistenza della curatela fallimentare,ha respinto l’opposizione allo stato passivo presentata dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal cav. [OSCURATO:PERSONA] e dal gen. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avverso il provvedimento del g.d. che aveva, in relazione al credito maturato per la nomina prefettizia di commissari della “straordinaria e temporanea gestione” della società in bonis, ammesso il credito per euro 1955,86 in via chirografaria per avere lo stesso natura concorsuale ed aveva invece disatteso l’ammissione per il credito maturato dopo la dichiarazione di fallimento e sino alla cessazione dell’incarico, per essere lo stesso inopponibile alla procedura concorsuale, quale credito avente titolo sì anteriore alla apertura del concorso ma tuttavia non proveniente dagli organi della procedura.

2. Il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], il cav. [OSCURATO:PERSONA] ed il gen. [OSCURATO:PERSONA] avevano infatti presentato altrettante domande tardive di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (brevemente DC T), aventi a oggetto il credito vantato a titolo di compenso per l’attività asseritamente svolta quali amministratori straordinari e temporanei della società, nominati mediantedecreto 10.1.2018 del Prefetto di Trieste, ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 90/2014, convertitonella l. n. 114/20 14, con riferimento alle attività economiche legate all’esercizio della concessione demaniale n. 5/2016 rilasciata dall’Autorità portuale di Trieste, ora Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Ciascuno degli istanti aveva invero indicato il proprio credito nella misura complessiva lorda di euro55.108,87, sulla base dei provvedimenti prefettizi di determinazione e liquidazione del compenso emessi, rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, in dipendenza della durata dell’incarico, inizial mente disposto fino al 30.6.2018 e poi prorogato per due successiviperiodi semestrali.

Considerato inoltre che la DCTera stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 29.1.2018, gli istanti avevano chiesto, in via principal e , l’ammissione del credito con collocazione interamente prededucibile e grado privilegiato,ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1)ovvero n. 2) c.c.; in subordine, per l’importo lordo di euro 53.153,01 in prededuzione e perquello di euro 1.955,86 (corrispondente al rateo indicato come maturato ante fallimento) invia privilegiata, ai sensi delle medesime disposizioni.

3. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) analizzando le finalità -quelle previste dalla legge e quelle in concreto dichiarate -sottese al provvedimento prefettizio di nomina degli amministratori straordinarie temporanei, alle successive proroghe del loro incarico ed infine alla determinazione del prefetto di non disporne ulterior i, occorreva rimarcare la diversità delle funzioni e dei presupposti della nomina dei predettiamministratori rispetto a quelle proprie della procedura fallimentare, così evidenzia ndo si l’estraneità dell’attività di questi amministratoririspetto al perimetro di quelle funzionali alla liquidazione concorsuale; (ii) non era stata dimostrata alcuna attività concretamente utile svolta dai medesimi a favore del Fallimento; (iii) non poteva configurarsi consecuzione di procedure concorsuali fra la misura “amministrativa”di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 e la procedura fallimentare; (iv) non era condivisibile la tesi degli opponenti di aver maturato un credito prededucibile,ai sensi degli artt. 104 e 111 bis l. fall; ( v) occorreva accordare prevalenza alla procedura fallimentare rispetto alla “gestione straordinaria e temporanea” di derivazione prefettizia, come si ricavava dalla previsione normativa (si legga l’art. 65 del d.lgs. n. 159/2011) della cessazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, ben più incisivae strutturata, quando interviene normalmente la dichiarazione di fallimento.

2. Il decreto , pubblicat o il 12.12.2024 , è stat o impugnat o da l p rof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal cav. [OSCURATO:PERSONA] e dal gen. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, come pure delle disposizioni dell’art. 32 d.l. 90/2014 relative alla disciplina degli amministratori straordinari nominati dal Prefetto , a seguito dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva, in quanto - sempre secondo i ricorrenti - il Tribunale di Trieste avrebbe travalicato i limiti della cognizione a esso spettante,occupandosi di temi (quali il sindacato circa la motivazione del provvedimento di nomina)che avrebbe dovuto trattare invece il Giudice amministrativo. 2.Con il secondo motivo viene egualmente dedotta la nullità della decisione sempre perviolazione delle norm e sul contenzioso amministrativo - questa volta addebitando alTribunale di aver censurato il merito dei provvedimenti prefettizi di interdittiva antimafia e di nomina dei commissari - nonché dell’art. 112 c.p.c., trattandosi di questioni estranee alle domande degli opponenti e alle difese del Fallimento. 2.1 I due motivi che possono essere trattati congiuntamente, stante la evidente connessione delle questioni prospettate, sono manifestamente infondati.

Ritiene il Collegio che non vi sia stato alcun travalicamento da parte del Tribunale delle competenze giurisdizionali degli organi di giustizia amministrativa né tanto meno alcuna violazione della riserva amministrativa disposta per legge in favore della P.A., posto che il Tribunale di Trieste si è limitato, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, a verificare la esistenza ed opponibilità dei crediti professionali insinuati al passivo dagli odierni ricorrenti, ritenendo che per quelli maturati, prima della dichiarazione di fallimento, occorresse riconoscerne la natura concorsuale, con conseguente loro ammissione al passivo in via chirografaria, e per quelli invece maturati dopo la dichiarazione di fallimento, non potesse invece acconsentirsene l’ammissione al passivo perché fondati su un titolo (provvedimento prefettizio), sì anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma non proveniente dagli organi della procedura fallimentare e, dunque , inopponibile a quest’ultima.

In realtà, il Tribunale, senza incorrere nella lamentata ultrapetizione, ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla mancanza di concreta utilità per la massa dei creditori (pp. 13-14 del decreto), sull’estraneità dei presupposti e della funzione della nomina degli amministratori straordinari e temporanei alle attivitàfunzionali alla procedura di liquidazione concorsuale (p. 15) e sulla non configurabilità diuna consecuzione di procedure concorsuali tra la misura amministrativa dell’art. 32 cit. edil fallimento (pp. 16-17).

Ne consegue che, come sopra accennato, risulta manifestamente infondataanche la censura di extra petizione,proprio in quanto il Tribunale non aveva posto a base della sua decisione ladisapplicazione degli atti amministrativi, come erroneamente prospettano i ricorrenti.

E ciò senza neanche considerare che, in relazione ad entrambe i motivi di ricorso qui in esame, i ricorrenti dimenticano di censurare l ’ effettiva ratio decidendi su cui si sorregge il provvedimento impugnato, e cioè che il Tribunale aveva inteso disconoscere il profilo dellaprededuzione teleologica, così rendendo viepiù inammissibili le censure qui in esame.

La prospettazione delle doglianze non già come motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. (qui neanche evocato), ma come semplice violazione di norme sul processo esimono questo Collegio dal dover rimettere la soluzione delle questioni prospettate alle Sezioni Unite di questa Corte.

3. I ricorrenti lamentano inoltre, proponendo un terzo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 32, commi 4, 6, 7 e 10 della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90/2014),nonché dell’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. 3.1 Le doglianze così proposte sono inammissibili.

Osserva il Collegio che gli argomenti sviluppati nel motivo qui in esame risultano non correlati , in realtà, alle disposizioni di legge assunte come violate e, per altro verso, non siconfrontano criticamente con il ragionamento espresso nella motivazione della decisioneimpugnata, risolvendosi nella mera riproposizione delle tesi difensive già dedotte nel precedente grado.

È stato invero ben evidenziato nel provvedimento qui impugnato che, in virtù del decreto prefettizio del 10.1.2018 emesso a norma dell’art. 32 deld.l. n. 90/2014, gli amministratori straordinari e temporanei erano divenuti titolari dei poteri e dellefunzioni degli organi di amministrazione della società con riferimento alle attività economiche legate alla concessione demaniale, mentre era stato correlativamente sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione degli amministratori nominati dall’assemblea e così pure i poteridell’assemblea stessa.

Ne consegue che, in considerazione del fatto che l’attività d’impresa della DCTcoincideva di fatto con la gestione del deposito costiero oggetto della concessione, la posizione in cui gli odier ni ricorrenti si eranovenuti a trovare nell’ambito della società era assimilabile a quella già ricoperta dagli amministratori colpiti dal provvedimento di sospensione.Coerentemente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che, una volta dichiarato il fallimento– come la permanenza in carica degli amministratori nominati dall’assemblea non forniscecertamente a costoro titolo di insinuare al passivo il compenso maturato successivamente – allo stesso modo non risultava dovuto il compenso maturato anche dagli amministratori straordinari di nomina prefettizia.

Nel caso in esame, la circostanza che il Prefetto non avesseritenuto di dichiarare la cessazione della straordinaria e temporanea gestione della DCT, ovvero di revocarla, subito dopo il fallimento, non rileva ai fini del diritto di partecipazione al concorso con il titolo preferenziale richiesto, e ciò proprio in ragione del rilievo della non riconducibilità della nomina di tali amministratori straordinari agli organi della procedura e dunque alle concrete utilità di quest’ultima nel regime concorsuale di gestione degli interessi dei creditori.

A ciò si deve aggiungere che il Tribunale aveva rilevato che le reali utilità discendenti al regime concorsuale di gestione del patrimonio della fallita erano invero riconducibili al provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, che aveva escluso lapossibilità di avviare e portare a conclusione il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale e non già al provvedimento di nomina degli amministratori straordinari in sé.

Ebbene, tali risultano essere le rationes decidediprincipali, su cui si fondava il provvedimento di diniego di accesso al passivo fallimentare qui impugnato.

Ed invero, tali ragioni decisorie non sono state attinte dalle censure così confusamente proposte nel motivo di ricorso qui in esame, censure che, anche in ragione della loro articolazione in fatto e della loro direzione verso un nuovo apprezzamento degli elementi probatori allegati nelle fasi di merito, non possono pertanto superare il vaglio di ammissibilitàin questo giudizio di legittimità.

4. Con il quarto mezzo i ricorrenti deducono qui violazione degli artt. 104 e 111 bis l. fall. per non avere il primo giudice riconosciuto la prededucibilità del compensovantato.

Le doglianze sono invero inammissibili perché volte, ancora una volta, a far ripetere a questo giudice di legittimità un nuovo apprezzamento in fatto sulla concreta e reale utilità della nomina degli amministratori straordinari, proponendo peraltro strumentalmente il vizio di violazione e falsa applicazione di legge che risulta invece volto, in modo inammissibile (come detto) ad un nuovo scrutinio della quaestio facti ( v.

Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

Sostengono inoltre i ricorrenti che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non applicabile la prededuzione nella consecuzione fra l’amministrazione straordinaria etemporanea ed il fallimento.

Ripetono sul punto che l’utilità della nomina dei commissari per la salvaguardia delpatrimonio della fallita sarebbe stata chiarita incontrovertibilmente, così come quella della loro attività, che avrebbe legittimato l’ammissione in prededuzione dei compensi anche per laparte maturata prima della dichiarazione di fallimento.

Senonché il Tribunale , come già detto , ha diffusamente negato che l’attività dei commissari fosse risultata utile per la procedura concorsuale, con valutazione di fatto che non risulta più censurabile in questa sede, per lo meno nei termini della proposizione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

5. I ricorrenti propongono ancora un quinto mezzo col quale denunciano “motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile (art. 360 comma primo n. 5° c.p.c.) e/odello svolgimento di attività nell’interesse della massa dei creditori e della utilità concreta, considerata anche la gestione dell’esercizio provvisorio da parte del curatore”. 5.1 Anche il motivo qui in esame non supera il vaglio di ammissibilità.

In realtà la censura si rivolge al passaggio motivazionale, di diritto, in cui il primo Giudiceaveva ritenuto che non si configur asse , per quanto rileva ai fini della controversia, prevalenzadegli interessi pubblici perseguiti con la misura prefettizia dell’amministrazionestraordinaria e temporanea rispetto a quelli sottesi al procedimento fallimentare.

Ma la censura non evidenzia quali siano le ragioni di criticità nel ragionamento di carattere sistematico svolto dal Tribunale, così incorrendo nella sopra rilevata inammissibilità della denuncia.

Il ragionamentosi basa, infatti, sulla considerazione, di natura sistematica, per cui le misure di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, di cui agli art. 34 e 34 bis del codice antimafia, non possono essere disposte sui beni compresi nel fallimento, come stabilito dall’art. 65 del medesimo testo normativo, e dunque d oveva concludersi – precisava il Tribunale nel provvedimento impugnato -che ciò valessea fortiori per l’amministrazione straordinaria e temporanea, misura di natura amministrativa e assai meno strutturata.

Altrettanto chiara risulta la successiva argomentazione adottata dal Tribunale, il quale ha osservatoche, se non può configurarsiconsecuzione di procedure concorsuali fra quelle di natura giudiziale previste dal codice antimafia ed il fallimento, ai fini dell’attribuzione della prededucibilità ex art. 111 l. fall. ai crediti sorti nell’ambito di una delle prime, tantomeno un simile effetto potrebbe darsi per la misura amministrativa di cui qui si discute.Conclusione di cui anche in tal caso non si denunciano le ragioni dell’asserita illegittimità.

Invero, il mero accenno ad un parallelismo fra procedure volte a risolvere lo stato di crisi economica eprocedura finalizzate a sanare lo “stato di crisi di legalità” appare una mera suggestione.

6. Il sesto mezzo denuncia vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 6.1 Anche l’ultimo motivo di censura è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento di alcuni aspetti fattuali della vicenda già peraltro scrutinati dal Tribunale.

In realtà, non sussiste alcun profilo di manchevolezza della motivazione della decisioneimpugnata e si prospetta invece, inammissibilmente, una diversa valutazione dellerisultanze istruttorie.Sotto un primo aspetto, secondo i ricorrenti , la motivazione non consentirebbe di valutare esattezza e logicità del ragionamento del primo Giudice, laddove questi - come già ricordato - aveva ritenuto che l’unico beneficio derivato dalla misura disposta dal Prefetto exart. 32 cit. non era dipeso dal provvedimento di nomina degli amministratori straordinari in sé e dall’attività effettivamente svolta da questi ultimi.

E, ancora, laddove aveva ritenuto essere stata l’azione del curatore, mediante la stesura del protocollo di legalità, adimpedire l’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Autorità portualeconcedente.

Sul punto, il Tribunale ha disatteso espressamente la prospettazione dei commissari secondo cui tale attività, protrattasi fino alla “formale cessazione”, avrebbe consentito al Fallimento il mantenimento della concessione demaniale, osservando infatti come, per darvi un contenuto, i medesimi avesserofatto riferimento alla vigilanza e al controllo della società fallita, tesi che evidentemente non potevaessere sostenuta considerato che pur dopo tale cessazione nessun riflesso pregiudizievole si era comunque prodotto sul contratto pubblico.

Orbene, con apprezzamento in fatto, qui non più censurabile, il Tribunale ha rilevato che ciò eradipeso dalla presenza della procedura fallimentare, circostanzadel resto riconosciuta anche dal Prefetto nel determinarsi a non prorogare la misura dell’amministrazione straordinaria.

La motivazione del decreto impugnato ha altresì evidenziato come fossestato il “protocollo di intesa ” stipulato fra il Fallimento, l’Autorità portuale e la Prefettura -senza l’intervento dei commissar i - a coordinare in un percorso procedurale condiviso fra i tre soggetti la vendita dell’azienda, della quale l’esercizio della concessione demaniale marittima costitui va elemento fondamentale (v. p. 13 del decretoimpugnato).

Come sopra illustrato quella impugnata non risulta certo essere una motivazione riconducibile al paradigma della motivazione “contraddittoria” ovvero “perplessa”, come invece opinato dai ricorrenti, prospettando quest’ultimi, in questa sede di legittimità, una mera (e generica) argomentazione alternativa a quella qui censurata, fondata sulla mera circostanza che la loro“presenza” (neanche “attività”) sarebbe stata “conditio sine qua non” per laprosecuzione della concessione demaniale.7.

La ulteriore richiesta articolata nel § 7 rimane pertanto assorbita.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 245/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cav. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e G en. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orsi, con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale a Trieste, via [OSCURATO:PERSONA] 8 - 12, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procura speciale in atti , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lorenzocon studio in Roma, via Germanico n. 12. - controricorrente - avverso ildecreto emesso in data 20.12.2020 dal Tribunale di Trieste ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto qui impugnat o il Tribunale di Tr ieste , nella resistenza della curatela fallimentare,ha respinto l’opposizione allo stato passivo presentata dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal cav. [OSCURATO:PERSONA] e dal gen. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avverso il provvedimento del g.d. che aveva, in relazione al credito maturato per la nomina prefettizia di commissari della “straordinaria e temporanea gestione” della società in bonis, ammesso il credito per euro 1955,86 in via chirografaria per avere lo stesso natura concorsuale ed aveva invece disatteso l’ammissione per il credito maturato dopo la dichiarazione di fallimento e sino alla cessazione dell’incarico, per essere lo stesso inopponibile alla procedura concorsuale, quale credito avente titolo sì anteriore alla apertura del concorso ma tuttavia non proveniente dagli organi della procedura. 2. Il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], il cav. [OSCURATO:PERSONA] ed il gen. [OSCURATO:PERSONA] avevano infatti presentato altrettante domande tardive di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (brevemente DC T), aventi a oggetto il credito vantato a titolo di compenso per l’attività asseritamente svolta quali amministratori straordinari e temporanei della società, nominati mediantedecreto 10.1.2018 del Prefetto di Trieste, ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 90/2014, convertitonella l. n. 114/20 14, con riferimento alle attività economiche legate all’esercizio della concessione demaniale n. 5/2016 rilasciata dall’Autorità portuale di Trieste, ora Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Ciascuno degli istanti aveva invero indicato il proprio credito nella misura complessiva lorda di euro55.108,87, sulla base dei provvedimenti prefettizi di determinazione e liquidazione del compenso emessi, rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, in dipendenza della durata dell’incarico, inizial mente disposto fino al 30.6.2018 e poi prorogato per due successiviperiodi semestrali. Considerato inoltre che la DCTera stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 29.1.2018, gli istanti avevano chiesto, in via principal e , l’ammissione del credito con collocazione interamente prededucibile e grado privilegiato,ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1)ovvero n. 2) c.c.; in subordine, per l’importo lordo di euro 53.153,01 in prededuzione e perquello di euro 1.955,86 (corrispondente al rateo indicato come maturato ante fallimento) invia privilegiata, ai sensi delle medesime disposizioni. 3. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) analizzando le finalità -quelle previste dalla legge e quelle in concreto dichiarate -sottese al provvedimento prefettizio di nomina degli amministratori straordinarie temporanei, alle successive proroghe del loro incarico ed infine alla determinazione del prefetto di non disporne ulterior i, occorreva rimarcare la diversità delle funzioni e dei presupposti della nomina dei predettiamministratori rispetto a quelle proprie della procedura fallimentare, così evidenzia ndo si l’estraneità dell’attività di questi amministratoririspetto al perimetro di quelle funzionali alla liquidazione concorsuale; (ii) non era stata dimostrata alcuna attività concretamente utile svolta dai medesimi a favore del Fallimento; (iii) non poteva configurarsi consecuzione di procedure concorsuali fra la misura “amministrativa”di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 e la procedura fallimentare; (iv) non era condivisibile la tesi degli opponenti di aver maturato un credito prededucibile,ai sensi degli artt. 104 e 111 bis l. fall; ( v) occorreva accordare prevalenza alla procedura fallimentare rispetto alla “gestione straordinaria e temporanea” di derivazione prefettizia, come si ricavava dalla previsione normativa (si legga l’art. 65 del d.lgs. n. 159/2011) della cessazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, ben più incisivae strutturata, quando interviene normalmente la dichiarazione di fallimento. 2. Il decreto , pubblicat o il 12.12.2024 , è stat o impugnat o da l p rof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal cav. [OSCURATO:PERSONA] e dal gen. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, come pure delle disposizioni dell’art. 32 d.l. 90/2014 relative alla disciplina degli amministratori straordinari nominati dal Prefetto , a seguito dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva, in quanto - sempre secondo i ricorrenti - il Tribunale di Trieste avrebbe travalicato i limiti della cognizione a esso spettante,occupandosi di temi (quali il sindacato circa la motivazione del provvedimento di nomina)che avrebbe dovuto trattare invece il Giudice amministrativo. 2.Con il secondo motivo viene egualmente dedotta la nullità della decisione sempre perviolazione delle norm e sul contenzioso amministrativo - questa volta addebitando alTribunale di aver censurato il merito dei provvedimenti prefettizi di interdittiva antimafia e di nomina dei commissari - nonché dell’art. 112 c.p.c., trattandosi di questioni estranee alle domande degli opponenti e alle difese del Fallimento. 2.1 I due motivi che possono essere trattati congiuntamente, stante la evidente connessione delle questioni prospettate, sono manifestamente infondati. Ritiene il Collegio che non vi sia stato alcun travalicamento da parte del Tribunale delle competenze giurisdizionali degli organi di giustizia amministrativa né tanto meno alcuna violazione della riserva amministrativa disposta per legge in favore della P.A., posto che il Tribunale di Trieste si è limitato, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, a verificare la esistenza ed opponibilità dei crediti professionali insinuati al passivo dagli odierni ricorrenti, ritenendo che per quelli maturati, prima della dichiarazione di fallimento, occorresse riconoscerne la natura concorsuale, con conseguente loro ammissione al passivo in via chirografaria, e per quelli invece maturati dopo la dichiarazione di fallimento, non potesse invece acconsentirsene l’ammissione al passivo perché fondati su un titolo (provvedimento prefettizio), sì anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma non proveniente dagli organi della procedura fallimentare e, dunque , inopponibile a quest’ultima. In realtà, il Tribunale, senza incorrere nella lamentata ultrapetizione, ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla mancanza di concreta utilità per la massa dei creditori (pp. 13-14 del decreto), sull’estraneità dei presupposti e della funzione della nomina degli amministratori straordinari e temporanei alle attivitàfunzionali alla procedura di liquidazione concorsuale (p. 15) e sulla non configurabilità diuna consecuzione di procedure concorsuali tra la misura amministrativa dell’art. 32 cit. edil fallimento (pp. 16-17). Ne consegue che, come sopra accennato, risulta manifestamente infondataanche la censura di extra petizione,proprio in quanto il Tribunale non aveva posto a base della sua decisione ladisapplicazione degli atti amministrativi, come erroneamente prospettano i ricorrenti. E ciò senza neanche considerare che, in relazione ad entrambe i motivi di ricorso qui in esame, i ricorrenti dimenticano di censurare l ’ effettiva ratio decidendi su cui si sorregge il provvedimento impugnato, e cioè che il Tribunale aveva inteso disconoscere il profilo dellaprededuzione teleologica, così rendendo viepiù inammissibili le censure qui in esame. La prospettazione delle doglianze non già come motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. (qui neanche evocato), ma come semplice violazione di norme sul processo esimono questo Collegio dal dover rimettere la soluzione delle questioni prospettate alle Sezioni Unite di questa Corte. 3. I ricorrenti lamentano inoltre, proponendo un terzo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 32, commi 4, 6, 7 e 10 della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90/2014),nonché dell’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. 3.1 Le doglianze così proposte sono inammissibili. Osserva il Collegio che gli argomenti sviluppati nel motivo qui in esame risultano non correlati , in realtà, alle disposizioni di legge assunte come violate e, per altro verso, non siconfrontano criticamente con il ragionamento espresso nella motivazione della decisioneimpugnata, risolvendosi nella mera riproposizione delle tesi difensive già dedotte nel precedente grado. È stato invero ben evidenziato nel provvedimento qui impugnato che, in virtù del decreto prefettizio del 10.1.2018 emesso a norma dell’art. 32 deld.l. n. 90/2014, gli amministratori straordinari e temporanei erano divenuti titolari dei poteri e dellefunzioni degli organi di amministrazione della società con riferimento alle attività economiche legate alla concessione demaniale, mentre era stato correlativamente sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione degli amministratori nominati dall’assemblea e così pure i poteridell’assemblea stessa. Ne consegue che, in considerazione del fatto che l’attività d’impresa della DCTcoincideva di fatto con la gestione del deposito costiero oggetto della concessione, la posizione in cui gli odier ni ricorrenti si eranovenuti a trovare nell’ambito della società era assimilabile a quella già ricoperta dagli amministratori colpiti dal provvedimento di sospensione.Coerentemente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che, una volta dichiarato il fallimento– come la permanenza in carica degli amministratori nominati dall’assemblea non forniscecertamente a costoro titolo di insinuare al passivo il compenso maturato successivamente – allo stesso modo non risultava dovuto il compenso maturato anche dagli amministratori straordinari di nomina prefettizia. Nel caso in esame, la circostanza che il Prefetto non avesseritenuto di dichiarare la cessazione della straordinaria e temporanea gestione della DCT, ovvero di revocarla, subito dopo il fallimento, non rileva ai fini del diritto di partecipazione al concorso con il titolo preferenziale richiesto, e ciò proprio in ragione del rilievo della non riconducibilità della nomina di tali amministratori straordinari agli organi della procedura e dunque alle concrete utilità di quest’ultima nel regime concorsuale di gestione degli interessi dei creditori. A ciò si deve aggiungere che il Tribunale aveva rilevato che le reali utilità discendenti al regime concorsuale di gestione del patrimonio della fallita erano invero riconducibili al provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, che aveva escluso lapossibilità di avviare e portare a conclusione il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale e non già al provvedimento di nomina degli amministratori straordinari in sé. Ebbene, tali risultano essere le rationes decidediprincipali, su cui si fondava il provvedimento di diniego di accesso al passivo fallimentare qui impugnato. Ed invero, tali ragioni decisorie non sono state attinte dalle censure così confusamente proposte nel motivo di ricorso qui in esame, censure che, anche in ragione della loro articolazione in fatto e della loro direzione verso un nuovo apprezzamento degli elementi probatori allegati nelle fasi di merito, non possono pertanto superare il vaglio di ammissibilitàin questo giudizio di legittimità. 4. Con il quarto mezzo i ricorrenti deducono qui violazione degli artt. 104 e 111 bis l. fall. per non avere il primo giudice riconosciuto la prededucibilità del compensovantato. Le doglianze sono invero inammissibili perché volte, ancora una volta, a far ripetere a questo giudice di legittimità un nuovo apprezzamento in fatto sulla concreta e reale utilità della nomina degli amministratori straordinari, proponendo peraltro strumentalmente il vizio di violazione e falsa applicazione di legge che risulta invece volto, in modo inammissibile (come detto) ad un nuovo scrutinio della quaestio facti ( v. Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Sostengono inoltre i ricorrenti che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non applicabile la prededuzione nella consecuzione fra l’amministrazione straordinaria etemporanea ed il fallimento. Ripetono sul punto che l’utilità della nomina dei commissari per la salvaguardia delpatrimonio della fallita sarebbe stata chiarita incontrovertibilmente, così come quella della loro attività, che avrebbe legittimato l’ammissione in prededuzione dei compensi anche per laparte maturata prima della dichiarazione di fallimento. Senonché il Tribunale , come già detto , ha diffusamente negato che l’attività dei commissari fosse risultata utile per la procedura concorsuale, con valutazione di fatto che non risulta più censurabile in questa sede, per lo meno nei termini della proposizione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 5. I ricorrenti propongono ancora un quinto mezzo col quale denunciano “motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile (art. 360 comma primo n. 5° c.p.c.) e/odello svolgimento di attività nell’interesse della massa dei creditori e della utilità concreta, considerata anche la gestione dell’esercizio provvisorio da parte del curatore”. 5.1 Anche il motivo qui in esame non supera il vaglio di ammissibilità. In realtà la censura si rivolge al passaggio motivazionale, di diritto, in cui il primo Giudiceaveva ritenuto che non si configur asse , per quanto rileva ai fini della controversia, prevalenzadegli interessi pubblici perseguiti con la misura prefettizia dell’amministrazionestraordinaria e temporanea rispetto a quelli sottesi al procedimento fallimentare. Ma la censura non evidenzia quali siano le ragioni di criticità nel ragionamento di carattere sistematico svolto dal Tribunale, così incorrendo nella sopra rilevata inammissibilità della denuncia. Il ragionamentosi basa, infatti, sulla considerazione, di natura sistematica, per cui le misure di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, di cui agli art. 34 e 34 bis del codice antimafia, non possono essere disposte sui beni compresi nel fallimento, come stabilito dall’art. 65 del medesimo testo normativo, e dunque d oveva concludersi – precisava il Tribunale nel provvedimento impugnato -che ciò valessea fortiori per l’amministrazione straordinaria e temporanea, misura di natura amministrativa e assai meno strutturata. Altrettanto chiara risulta la successiva argomentazione adottata dal Tribunale, il quale ha osservatoche, se non può configurarsiconsecuzione di procedure concorsuali fra quelle di natura giudiziale previste dal codice antimafia ed il fallimento, ai fini dell’attribuzione della prededucibilità ex art. 111 l. fall. ai crediti sorti nell’ambito di una delle prime, tantomeno un simile effetto potrebbe darsi per la misura amministrativa di cui qui si discute.Conclusione di cui anche in tal caso non si denunciano le ragioni dell’asserita illegittimità. Invero, il mero accenno ad un parallelismo fra procedure volte a risolvere lo stato di crisi economica eprocedura finalizzate a sanare lo “stato di crisi di legalità” appare una mera suggestione. 6. Il sesto mezzo denuncia vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 6.1 Anche l’ultimo motivo di censura è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento di alcuni aspetti fattuali della vicenda già peraltro scrutinati dal Tribunale. In realtà, non sussiste alcun profilo di manchevolezza della motivazione della decisioneimpugnata e si prospetta invece, inammissibilmente, una diversa valutazione dellerisultanze istruttorie.Sotto un primo aspetto, secondo i ricorrenti , la motivazione non consentirebbe di valutare esattezza e logicità del ragionamento del primo Giudice, laddove questi - come già ricordato - aveva ritenuto che l’unico beneficio derivato dalla misura disposta dal Prefetto exart. 32 cit. non era dipeso dal provvedimento di nomina degli amministratori straordinari in sé e dall’attività effettivamente svolta da questi ultimi. E, ancora, laddove aveva ritenuto essere stata l’azione del curatore, mediante la stesura del protocollo di legalità, adimpedire l’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Autorità portualeconcedente. Sul punto, il Tribunale ha disatteso espressamente la prospettazione dei commissari secondo cui tale attività, protrattasi fino alla “formale cessazione”, avrebbe consentito al Fallimento il mantenimento della concessione demaniale, osservando infatti come, per darvi un contenuto, i medesimi avesserofatto riferimento alla vigilanza e al controllo della società fallita, tesi che evidentemente non potevaessere sostenuta considerato che pur dopo tale cessazione nessun riflesso pregiudizievole si era comunque prodotto sul contratto pubblico. Orbene, con apprezzamento in fatto, qui non più censurabile, il Tribunale ha rilevato che ciò eradipeso dalla presenza della procedura fallimentare, circostanzadel resto riconosciuta anche dal Prefetto nel determinarsi a non prorogare la misura dell’amministrazione straordinaria. La motivazione del decreto impugnato ha altresì evidenziato come fossestato il “protocollo di intesa ” stipulato fra il Fallimento, l’Autorità portuale e la Prefettura -senza l’intervento dei commissar i - a coordinare in un percorso procedurale condiviso fra i tre soggetti la vendita dell’azienda, della quale l’esercizio della concessione demaniale marittima costitui va elemento fondamentale (v. p. 13 del decretoimpugnato). Come sopra illustrato quella impugnata non risulta certo essere una motivazione riconducibile al paradigma della motivazione “contraddittoria” ovvero “perplessa”, come invece opinato dai ricorrenti, prospettando quest’ultimi, in questa sede di legittimità, una mera (e generica) argomentazione alternativa a quella qui censurata, fondata sulla mera circostanza che la loro“presenza” (neanche “attività”) sarebbe stata “conditio sine qua non” per laprosecuzione della concessione demaniale.7. La ulteriore richiesta articolata nel § 7 rimane pertanto assorbita. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimentocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l
Decreto Cassazione n. 00329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris