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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 31669/2025

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ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08 / 10 /19 85 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Sostituto procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell’8 maggio 202 5 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettat o l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2025, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. ( p er aver trasferito, in concorso tra loro, denaro e oro provenienti da reati contro il patrimonio, per un valore complessivo di oltre un milione e duecentomila euro, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa).

2. Avverso il provvedimento di riesame propongono ricorso per cassazionegli indagati, con lo stessoatto e tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa gli elementi indiziari a base del vincolo cautelare; in particolare, deducono, con riguardo ai delitti presupposti, che non vi era alcun elemento per collegare i beni sequestrati alla commissione di reati contro il patrimonio (il tribunale, infatti, aveva sostenuto irritualmente l’ipotesi del contrabbando di oro, mutando sul punto l’originaria incolpazione provvisoria, sulla base peraltro di meri inadempimenti formali e contabili rispetto all’attività commerciale esercitata).

2.1. Con memoria del 25 luglio 2025 sono stati proposti motivi aggiunti a l ricorso.

2.2. Con memoria del 5 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha ampliato il secondo motivo di ricorso, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibil i perché presentat i per un motiv o priv o della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.e, comunque, manifestamente infondato.

2. In ordine alla mancata indicazione del reato presupposto, deve premettersi che, secondol’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo perviolazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 35532del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01, conforme a Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01).

La più autorevole giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ritiene chein tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovveroquei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

3. Fatta questa premessa di ordine generale, il provvedimentoimpugnato ( di convalida e di sequestro preventivo) ha dato atto di una serie di elementi idonei a supportare l’astratta configurabilità di un ipotizzato reato contro il patrimonio (pagine 4 e 5),quali: -la situazione patrimoniale ed economica degli indagati , privi di redditi (il [OSCURATO:PERSONA] è percettore di contributo NASP) e di proprietà mobiliari o immobiliari; -l’ingente quantità di oro 24 carati e di danaro sequestrati, per un valore complessivo di oltre 1.200,00 euro; -le modalità di occultamento sia del l’oro che del danaro; -documenti manoscritti con appunti di cifre, nomi e p e sature .

Tanto è sufficientea far ritenere che non si versi in un caso di motivazione apparente in ordine al giudizio di provenienza illecita della somma di danaro e dell’oro in sequestro.

4. Il Tribunale ha, pertanto, fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altroreato (artt. 648, 648- bis , 648 - ter , 648 - ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico- fattuali, e, cioè, la sua esatta tipologia ed i suoi autori e che il giudice può affermare l’esistenza del reato presuppostoattraverso prove logiche ( cfr., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep.2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01).

5. L'inammissibilità de i ricors i non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre motivi aggiunti validamente scrutinabili ( Sez. 3, n . 43917 del 14/10/2021 , G., Rv. 282218 - 01 ).

Alla dichiarazione d’inammissibilità deiricorsisegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il11 settembre 202 5 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08 / 10 /19 85 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Sostituto procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell’8 maggio 202 5 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettat o l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2025, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. ( p er aver trasferito, in concorso tra loro, denaro e oro provenienti da reati contro il patrimonio, per un valore complessivo di oltre un milione e duecentomila euro, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa). 2. Avverso il provvedimento di riesame propongono ricorso per cassazionegli indagati, con lo stessoatto e tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa gli elementi indiziari a base del vincolo cautelare; in particolare, deducono, con riguardo ai delitti presupposti, che non vi era alcun elemento per collegare i beni sequestrati alla commissione di reati contro il patrimonio (il tribunale, infatti, aveva sostenuto irritualmente l’ipotesi del contrabbando di oro, mutando sul punto l’originaria incolpazione provvisoria, sulla base peraltro di meri inadempimenti formali e contabili rispetto all’attività commerciale esercitata). 2.1. Con memoria del 25 luglio 2025 sono stati proposti motivi aggiunti a l ricorso. 2.2. Con memoria del 5 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha ampliato il secondo motivo di ricorso, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibil i perché presentat i per un motiv o priv o della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.e, comunque, manifestamente infondato. 2. In ordine alla mancata indicazione del reato presupposto, deve premettersi che, secondol’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo perviolazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 35532del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). La più autorevole giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ritiene chein tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovveroquei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 3. Fatta questa premessa di ordine generale, il provvedimentoimpugnato ( di convalida e di sequestro preventivo) ha dato atto di una serie di elementi idonei a supportare l’astratta configurabilità di un ipotizzato reato contro il patrimonio (pagine 4 e 5),quali: -la situazione patrimoniale ed economica degli indagati , privi di redditi (il [OSCURATO:PERSONA] è percettore di contributo NASP) e di proprietà mobiliari o immobiliari; -l’ingente quantità di oro 24 carati e di danaro sequestrati, per un valore complessivo di oltre 1.200,00 euro; -le modalità di occultamento sia del l’oro che del danaro; -documenti manoscritti con appunti di cifre, nomi e p e sature . Tanto è sufficientea far ritenere che non si versi in un caso di motivazione apparente in ordine al giudizio di provenienza illecita della somma di danaro e dell’oro in sequestro. 4. Il Tribunale ha, pertanto, fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altroreato (artt. 648, 648- bis , 648 - ter , 648 - ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico- fattuali, e, cioè, la sua esatta tipologia ed i suoi autori e che il giudice può affermare l’esistenza del reato presuppostoattraverso prove logiche ( cfr., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep.2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01). 5. L'inammissibilità de i ricors i non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre motivi aggiunti validamente scrutinabili ( Sez. 3, n . 43917 del 14/10/2021 , G., Rv. 282218 - 01 ). Alla dichiarazione d’inammissibilità deiricorsisegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il11 settembre 202 5 [OSCURATO:PERSONA]
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