Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 173/1984
ECLI:IT:COST:1984:173
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanze 11 giugno 1982 il Tribunale militare di Verona (n.
523/82), 13, 21 e 27 ottobre 1982 il Tribunale militare di Padova (n.i.
1223, 61 e 60/83) e 3 dicembre 1982 il Tribunale militare di Napoli (n.
72/83), nei procedimenti penali rispettivamente indicati in rubrica,
tutti a carico di militari imputati del delitto di violenza ad
inferiore, sollevavano questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost..
Rilevavano in proposito, i Collegi remittenti che questa Corte con
sentenza 27 maggio 1982, n. 103 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale in parte qua dell'art. 186, primo e secondo comma,
c.p.m.p., in guisa che - giusta le indicazioni contenute nella stessa
sentenza - al reato di insubordinazione con violenza al superiore
dovrebbero ora applicarsi le più miti sanzioni previste dalla legge
penale comune.
Ma quand'anche si seguissero i suggerimenti della Corte militare
d'Appello, che preferirebbe l'applicazione di altre norme dello stesso
c.p.m.p., resta comunque palese - secondo i remittenti - una situazione
di illegittimità costituzionale, alla quale - nonostante le
sollecitazioni di questa Corte - il legislatore non ha ancora ovviato
regolando ex novo l'intera materia oggetto degli artt. 186, 198
c.p.m.p.. Infatti, essendo rimasta immutata la fattispecie di cui
all'art. 195, dopo la citata sentenza di questa Corte è attualmente
punita più gravemente la violenza contro inferiore rispetto al delitto
di insubordinazione con violenza contro superiore.
Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio.
:
Essendo identica la questione sollevata dalle cinque ordinanze, i
giudizi vanno riuniti.
Effettivamente il mancato intervento del legislatore su tutta la
materia, nella quale aveva parzialmente inciso la precedente citata
sentenza n. 103/82 di questa Corte, ha lasciato aperta l'innegabile
disparità denunziata dalle ordinanze in esame.
Va rilevato, infatti, che il secondo comma dell'art. 195 c.p.m.p.
rimanda alle corrispondenti pene stabilite dal codice penale comune per
tutte le ipotesi che vanno dal delitto di lesione volontaria grave fino
a quello di omicidio anche tentato; ed altrettanto dicasi per il
delitto di omicidio preterintenzionale.
La prima parte dell'articolo, invece, sanziona autonomamente con la
reclusione militare da sei mesi a cinque anni le residue ipotesi di
violenza, e cioè quelle che integrano la semplice percossa e la
lesione lieve. Senonché, per queste stesse ultime fattispecie, a
seguito della più volte richiamata sentenza di questa Corte,
l'inferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore
è sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a
lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale
comune. Vale a dire, la reclusione fino a sei mesi, alternativamente
alla multa per il reato di percosse, la reclusione da tre mesi a tre
anni per il delitto di lesioni lievi.
Si è venuta così a determinare un'irrazionale ed ingiustificata
disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a
seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore, sì
che la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dell'inferiore,
risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.
In attesa, pertanto, che il legislatore si risolva a por man o
all'auspicata riforma (è pendente alla Camera dei Deputati il Disegno
di legge n. 1152 presentato dal Ministro della Difesa il 19 gennaio
1984), dev'essere frattanto eliminata la detta disuguaglianza,
sicuramente violatrice dell'art. 3 Cost. in quanto altera la
razionalità e la coerenza logica del trattamento sanzionatorio.
Ovviamente, così come già indicato nelle analoghe situazioni
contemplate dalla Sent. 24 maggio 1979, n. 26 di questa Corte,
l'ipotesi denunziata non resterà impunita giacché anche per essa
soccorrerà lo stesso criterio che il secondo comma dell'articolo
impugnato già adotta per le altre ipotesi.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m p.,
limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a
cinque anni".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, il 14 giugno 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere