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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11415/2026

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co (quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]), PecaMaria Grazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RomanoAntonio Fiore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorroVittorio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantelliGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi duequali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]); rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al ricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026controData pubblicazione 27/04/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio in carica; MINISTERO dell’UNIVERSITA'e della RICERCA, MINISTERO della SALUTE, MINISTEROdell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona dei Ministri protempore; rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n.2143/2024, depositata il 26 marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].I medici indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale diRoma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati inepigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataremunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionemedica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1980ed il 1994.Il Tribunale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 3850, rigettò ledomande di tutti i medici, per intervenuta prescrizione del dirittoazionato.La Corte d’appello di Roma, con sentenza 26 marzo 2024, n.2143, ha rigettato il gravame degli attori soccombenti, ad eccezionedi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui ha parzialmenteaccolto la domanda, liquidando il risarcimento sulla base dellaremunerazione annua prevista dall’art. 11 della legge n. 370/1999,pari ad Euro 6.713,94, moltiplicata per i quattro anni del corso dispecializzazione da lui frequentato.2 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Per la cassazione di questa sentenza, hanno proNpuomsertoo d i rraicccoltra sgoen eira le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di quattro motivi.Hanno risposto le amministrazioni in epigrafe, con controricorso.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. pro. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositatoconclusioni scritte.Le amministrazioni controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1,seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd.

Carta di Nizza(approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione efalsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt.1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.,dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff.,16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99».Questo motivo è proposto da tutti i ricorrenti, ad eccezione deldott. [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto prescrittoil diritto azionato dai ricorrenti, individuando il dies a quo delladecorrenza del termine di prescrizione decennale nella data (27ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.3 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del N1u9me9ro9 d i nracocnolt a pgeunòera le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo diconsiderare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrerese non da quando sarebbero state elise le incertezzegiurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, attesoche nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011,quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla lucedella giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire conrinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena edeffettiva attuazione della normativa sovranazionale.1.1.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ..1.1.a.

È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delledirettive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggettiche avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopol’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse statatermine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. giàCass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn.10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente ex multis,tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021,Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del4 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20262020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass., Sez.

Un., n. 30N6um4e9ro di reacl c2olt0a 1ge8ne;ra le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026Cass., Sez.

Un., n. 18640 del 2022; Cass. n. 32959 del 2022; Cass.n. 24029 del 2023; Cass. n.34212 del 2023; Cass. n.36556 del2023; Cass.n.6891 del 2024; Cass. n.7984 del 2024; Cass. n.8691del 2024; Cass. n.8715 del 2024; Cass. n.9168 del 2024).1.1.b.

Questo consolidato orientamento trova fondamento nelrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEEe n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessiai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diinadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti cheavevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacunaè stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto infavore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto daquel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del2012).1.1.c.

In senso contrario, non assume rilevanza l’argomentosecondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezzeinibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio deldanneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della5 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura deDallta'a pzubibolincaezio ne 27/04/2026esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione;l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo loStato o meno.Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (cfr., ad es., la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento dellastabile nomofilachia richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interromperela sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Statoin persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traducenella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260del 1958 (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo sediretta nei confronti della sola Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – vaosservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario del credito era individuabilenell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.6 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20261.1.d.

Con riferimento alla remunerazione, gioNvuam ertoo dir rnacacorleta geander ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore –dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuatouna aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoriaper mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazionesatisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornicedi disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizionedi retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazionedella stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, lacitata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato,Cass.24/01/2020, n. 1641).1.1.e.

Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordinealla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi dicui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto diripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole dispecializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e nona quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo lanormativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina dicui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale cheeconomico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto allaquale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovoe ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potutodecorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n.32959, cit.).7 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20261.1.f.

Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuNunmae roin dic reacrctoeltaz gzeane,r ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo allaCorte di Giustizia dell'Unione Europea.In proposito, i ricorrenti formulano espressa istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua deldiritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsieffettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azioneesperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione,prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente eprima che sia individuata la giurisdizione interna competente aconoscere la domanda».L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha giàrilevato – v., in proposito, la già citata Cass., Sez.

Un., n. 18640 del2022 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustiziache si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizionein relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio dieffettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzioneappare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione“ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzidi tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singoloper ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttivacomunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessunanorma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti dipromuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi- nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenutoa rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza8 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a cDoantao psubcbelicraezio ne 27/04/2026della relativa domanda non poteva impedire il decorso dellaprescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essererimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione(cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).1.1.g.

Va pure sottolineata la compatibilità della soluzioneadottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della CorteEuropea dei [OSCURATO:PERSONA], in particolare laddove afferma e tutela ildiritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 dellaConvenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul puntosi ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubacc.

Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara econcreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenzanei suoi diritti» (Bellet c.

Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c.

Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le normeche disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza deldiritto (Canete de Goni c.

Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo chel'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti proceduralistabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la CorteEDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata adaffermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appellodeve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto9 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026effettivamente essere informate di una decisione gNuiumedroi zdi ararcciaolt a cgehner ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti ointeressi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilitàdi una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideriche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardivala chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., n.9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabileimmediatamente, non necessitando della proposizione preventivadell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di dirittoautonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini,in motivazione, Cass., Sez.

Un., n. 18640 del 2022, cit.).1.1.h.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono (e nonsenza rilevarsi che esse riassumono rilievi che in gran parte questaCorte già aveva svolto con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814,10815 e 10816 del 2011 nel fissare il dies a quo del decorso dellaprescrizione e che è singolare si continui ad ignorare), puòconcludersi che la statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti,in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito di prescrizionedel diritto risarcitorio sollevata dalle amministrazioni convenute, èstata correttamente assunta dal giudice del merito, conformandosi,in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermatida questa Corte ed assurti a situazione di “diritto vivente”.In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiaratoinammissibile.2.

Con il secondo motivo, proposto unicamente dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA], viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, nn.3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso10 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degNliu maerrot td.i ra5cc oelt a1 ge8n9er ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e97 Cost; dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (inGazz.

Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (inG.U.C.E. 11 maggio 1998, n.

L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n.2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n.

L. 359), degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 edel D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omessoesame di un fatto decisivo».Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato ildanno in suo favore erroneamente utilizzando come parametro laremunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazionedelle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbedovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza,effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perchévenga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettivitàed adeguatezza del risarcimento del danno.3.

Con il terzo motivo – anche questo proposto specificamentedal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata, ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999e del D. Lgs. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno».11 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Il ricorrente censura la sentenza impugnata Npuemrer o dni orancc olta gveenerr ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidato gli interessi compensativi sulla somma rivalutata,nonostante il debito gravante a carico dell’amministrazione avessenatura di debito di valore.4.

Con il quarto motivo viene denunciata «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degliartt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 delDecreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff. 16 agoston. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaapplicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11maggio 1998, n.

L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n.

L. 359), degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n.257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di unfatto decisivo in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle dueprecedenti censure, deduce che l’omesso riconoscimento del dirittoal risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizionedella Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione dellarivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle sommetardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato unaingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile conl’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione EDU.4.1.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale– proposti dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – sono, al pari12 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026del primo – proposto da tutti i ricorrenti indicati Ninum eerop di gracrcaolftae g e–ne,ra le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., poiché laCorte d’appello ha deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianzenon offre elementi per rimeditare l’orientamento della stessa.4.1.a.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che le sommeda corrispondere ai medici specializzandi italiani che hannofrequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982,derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo dellaborsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto adindividuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, lamisura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medicispecializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive,invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad unariparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della leggesopracitata.

Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e laprestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla basedi un parametro equitativo fondato sul canone di parità ditrattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Statoitaliano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimentosoggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.13 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo StaNtuome riot dai rlaiaccnoltoa ,g eniner ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione delladirettiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezionedella remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quantoquello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione alriconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sulpiano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999,è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatoreitaliano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria,salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanzediverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamentededotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioniassertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo trale più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n.23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812;Cass. 13/09/2022, n. 26901).4.1.b.

Quanto alle specifiche doglianze sulla mancatacorresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazionemonetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiarediritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa – dacompiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nellalegge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degliinteressi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessitàdella rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cuil’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da14 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez.

Un., 2N7um/e1ro1 d/i 2ra0cc1olt8a ,g ene.r ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/202630649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014, n. 23635; successivamente v.

Cass. 10/01/2019, n.458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).4.1.c.

Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v.

Cass. 21/12/2021,n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è unascelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Statimembri.Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcunaviolazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa dellaquantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuoledi specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018,n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).4.1.d.

In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità ditrattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole dispecializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate inprecedenza.Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta unaremunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis aiprimi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi allescuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ades., il tempo pieno) non gravanti sui primi.4.1.e.

Deve ancora evidenziarsi, reiterando un rilievo già svoltoda questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.), che la doglianzadei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggiormisura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostratoassunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla15 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loNrumoe rco odir rarcicsopltao gsetnoer ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello chesarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere contosia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondimutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della giàevidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicinacostituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno,sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.In definitiva, il ricorso va complessivamente dichiaratoinammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attivitàdifensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DMn. 55 del 2014, vigente ratione temporis.5.1.

Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle speseprocessuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favoredelle amministrazioni vittoriose, di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nellamisura liquidata in dispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le inammissibili censureproposte, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati damolto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo delmezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificatosviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali,ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentaleche, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso allatutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenereconto del principio costituzionale della ragionevole durata del16 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026processo e della conseguente necessità di strumenti dDiastas puuabbsliciavziio ne 27/04/2026rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con lacondanna dei soccombenti al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n.22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alleamministrazioni statali controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 26.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alleamministrazioni statali, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc.civ., la somma equitativamente determinata di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] Frasca17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co (quali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]), PecaMaria Grazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RomanoAntonio Fiore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PorroVittorio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SantelliGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi duequali eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]); rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al ricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026controData pubblicazione 27/04/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio in carica; MINISTERO dell’UNIVERSITA'e della RICERCA, MINISTERO della SALUTE, MINISTEROdell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona dei Ministri protempore; rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n.2143/2024, depositata il 26 marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].I medici indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale diRoma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati inepigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataremunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionemedica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1980ed il 1994.Il Tribunale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 3850, rigettò ledomande di tutti i medici, per intervenuta prescrizione del dirittoazionato.La Corte d’appello di Roma, con sentenza 26 marzo 2024, n.2143, ha rigettato il gravame degli attori soccombenti, ad eccezionedi quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui ha parzialmenteaccolto la domanda, liquidando il risarcimento sulla base dellaremunerazione annua prevista dall’art. 11 della legge n. 370/1999,pari ad Euro 6.713,94, moltiplicata per i quattro anni del corso dispecializzazione da lui frequentato.2 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Per la cassazione di questa sentenza, hanno proNpuomsertoo d i rraicccoltra sgoen eira le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di quattro motivi.Hanno risposto le amministrazioni in epigrafe, con controricorso.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. pro. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositatoconclusioni scritte.Le amministrazioni controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1,seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza(approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione efalsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt.1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.,dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff.,16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99».Questo motivo è proposto da tutti i ricorrenti, ad eccezione deldott. [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto prescrittoil diritto azionato dai ricorrenti, individuando il dies a quo delladecorrenza del termine di prescrizione decennale nella data (27ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.3 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del N1u9me9ro9 d i nracocnolt a pgeunòera le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo diconsiderare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrerese non da quando sarebbero state elise le incertezzegiurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, attesoche nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011,quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla lucedella giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire conrinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena edeffettiva attuazione della normativa sovranazionale.1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ..1.1.a. È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delledirettive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggettiche avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopol’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse statatermine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. giàCass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn.10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente ex multis,tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021,Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del4 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20262020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass., Sez. Un., n. 30N6um4e9ro di reacl c2olt0a 1ge8ne;ra le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022; Cass. n. 32959 del 2022; Cass.n. 24029 del 2023; Cass. n.34212 del 2023; Cass. n.36556 del2023; Cass.n.6891 del 2024; Cass. n.7984 del 2024; Cass. n.8691del 2024; Cass. n.8715 del 2024; Cass. n.9168 del 2024).1.1.b. Questo consolidato orientamento trova fondamento nelrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEEe n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessiai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diinadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti cheavevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacunaè stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto infavore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto daquel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del2012).1.1.c. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomentosecondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezzeinibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio deldanneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della5 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura deDallta'a pzubibolincaezio ne 27/04/2026esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione;l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo loStato o meno.Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (cfr., ad es., la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento dellastabile nomofilachia richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interromperela sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva – premesso che è dello Statoin persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traducenella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo sediretta nei confronti della sola Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – vaosservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario del credito era individuabilenell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.6 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20261.1.d. Con riferimento alla remunerazione, gioNvuam ertoo dir rnacacorleta geander ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore –dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuatouna aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoriaper mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazionesatisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornicedi disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizionedi retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazionedella stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, lacitata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato,Cass.24/01/2020, n. 1641).1.1.e. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordinealla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi dicui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto diripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole dispecializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e nona quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo lanormativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina dicui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale cheeconomico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto allaquale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovoe ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potutodecorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n.32959, cit.).7 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/20261.1.f. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuNunmae roin dic reacrctoeltaz gzeane,r ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo allaCorte di Giustizia dell'Unione Europea.In proposito, i ricorrenti formulano espressa istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua deldiritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsieffettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azioneesperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione,prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente eprima che sia individuata la giurisdizione interna competente aconoscere la domanda».L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha giàrilevato – v., in proposito, la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del2022 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustiziache si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizionein relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio dieffettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzioneappare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione“ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzidi tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singoloper ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttivacomunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessunanorma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti dipromuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi- nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenutoa rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza8 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a cDoantao psubcbelicraezio ne 27/04/2026della relativa domanda non poteva impedire il decorso dellaprescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essererimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione(cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).1.1.g. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzioneadottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della CorteEuropea dei [OSCURATO:PERSONA], in particolare laddove afferma e tutela ildiritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 dellaConvenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul puntosi ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubacc. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara econcreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenzanei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le normeche disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza deldiritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo chel'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti proceduralistabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la CorteEDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata adaffermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appellodeve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto9 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026effettivamente essere informate di una decisione gNuiumedroi zdi ararcciaolt a cgehner ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti ointeressi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilitàdi una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideriche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardivala chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n.9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabileimmediatamente, non necessitando della proposizione preventivadell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di dirittoautonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini,in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.).1.1.h. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono (e nonsenza rilevarsi che esse riassumono rilievi che in gran parte questaCorte già aveva svolto con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814,10815 e 10816 del 2011 nel fissare il dies a quo del decorso dellaprescrizione e che è singolare si continui ad ignorare), puòconcludersi che la statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti,in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito di prescrizionedel diritto risarcitorio sollevata dalle amministrazioni convenute, èstata correttamente assunta dal giudice del merito, conformandosi,in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermatida questa Corte ed assurti a situazione di “diritto vivente”.In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiaratoinammissibile.2. Con il secondo motivo, proposto unicamente dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA], viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, nn.3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso10 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degNliu maerrot td.i ra5cc oelt a1 ge8n9er ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e97 Cost; dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (inGazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (inG.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n.2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 edel D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omessoesame di un fatto decisivo».Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato ildanno in suo favore erroneamente utilizzando come parametro laremunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazionedelle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbedovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza,effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perchévenga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettivitàed adeguatezza del risarcimento del danno.3. Con il terzo motivo – anche questo proposto specificamentedal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata, ai sensidell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999e del D. Lgs. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno».11 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Il ricorrente censura la sentenza impugnata Npuemrer o dni orancc olta gveenerr ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidato gli interessi compensativi sulla somma rivalutata,nonostante il debito gravante a carico dell’amministrazione avessenatura di debito di valore.4. Con il quarto motivo viene denunciata «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degliartt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 delDecreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agoston. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaapplicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n.257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di unfatto decisivo in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle dueprecedenti censure, deduce che l’omesso riconoscimento del dirittoal risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizionedella Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione dellarivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle sommetardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato unaingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile conl’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione EDU.4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale– proposti dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – sono, al pari12 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026del primo – proposto da tutti i ricorrenti indicati Ninum eerop di gracrcaolftae g e–ne,ra le 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., poiché laCorte d’appello ha deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianzenon offre elementi per rimeditare l’orientamento della stessa.4.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le sommeda corrispondere ai medici specializzandi italiani che hannofrequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982,derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo dellaborsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto adindividuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, lamisura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medicispecializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive,invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad unariparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della leggesopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e laprestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla basedi un parametro equitativo fondato sul canone di parità ditrattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Statoitaliano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimentosoggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.13 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo StaNtuome riot dai rlaiaccnoltoa ,g eniner ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione delladirettiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezionedella remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quantoquello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione alriconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sulpiano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999,è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatoreitaliano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria,salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanzediverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamentededotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioniassertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo trale più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n.23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812;Cass. 13/09/2022, n. 26901).4.1.b. Quanto alle specifiche doglianze sulla mancatacorresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazionemonetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiarediritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa – dacompiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nellalegge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degliinteressi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessitàdella rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cuil’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da14 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 2N7um/e1ro1 d/i 2ra0cc1olt8a ,g ene.r ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/202630649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n.458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).4.1.c. Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021,n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è unascelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Statimembri.Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcunaviolazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa dellaquantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuoledi specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018,n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).4.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità ditrattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole dispecializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate inprecedenza.Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta unaremunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis aiprimi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi allescuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ades., il tempo pieno) non gravanti sui primi.4.1.e. Deve ancora evidenziarsi, reiterando un rilievo già svoltoda questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.), che la doglianzadei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggiormisura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostratoassunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla15 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loNrumoe rco odir rarcicsopltao gsetnoer ale 11415/2026Data pubblicazione 27/04/2026tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello chesarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere contosia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondimutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della giàevidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicinacostituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno,sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.In definitiva, il ricorso va complessivamente dichiaratoinammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attivitàdifensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DMn. 55 del 2014, vigente ratione temporis.5.1. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle speseprocessuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favoredelle amministrazioni vittoriose, di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nellamisura liquidata in dispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le inammissibili censureproposte, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati damolto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo delmezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificatosviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali,ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentaleche, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso allatutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenereconto del principio costituzionale della ragionevole durata del16 di 17Numero registro generale 23253/2024Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11415/2026processo e della conseguente necessità di strumenti dDiastas puuabbsliciavziio ne 27/04/2026rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con lacondanna dei soccombenti al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n.22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alleamministrazioni statali controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 26.000,00, oltre le spese prenotate adebito.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alleamministrazioni statali, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc.civ., la somma equitativamente determinata di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] Frasca17 di 17
Sentenza Cassazione n. 11415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris