CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 1 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del tribunale di Avellino, affermativa della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., accertato in Lioni il 10 aprile 2019. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo lamenta vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe fornito spiegazione appagante dell'attribuibilità della condotta di sottrazione di energia elettrica, inclusa quella dell'allacciamento abusivo, all'imputato. 2.11 secondo motivo si sofferma sull'erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., in quanto il collegamento di un cavo abusivo "dietro la basetta del misuratore" non integrerebbe violenza sulle cose. 3.11 terzo motivo si duole della mancata applicazione, da parte della Corte territoriale, della nuova disciplina di legge sulla perseguibilità a querela del furto, ancorchè aggravato nei termini indicati in imputazione. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 1.Va in primo luogo tenuto presente che in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02). Va in secondo luogo rilevato che i motivi del ricorso per cassazione sono meramente ripropositivi dei motivi di appello, già adeguatamente respinti dalla Corte di merito. E' costante indirizzo di questa Corte che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, I dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Cass. sez.2, n.42046 del 17 luglio 2019; conformi: N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425 - 01, N. 11933 del 2005 Rv. 231708 - 01, N. 28011 del 2013 Rv. 255568 - 01, N. 20377 del 2009 Rv. 243838 - 01). 2.Ebbene, il primo motivo di ricorso è aspecifico ed evanescente, perché non si confronta con gli argomenti che la sentenza impugnata ha illustrato per ricondurre all'imputato la realizzazione della condotta di rilevanza penale, tra i quali spicca - in primo luogo - la titolarità, in capo al medesimo, dell'esercizio commerciale beneficiario della illecita somministrazione di energia elettrica; e, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Cass. sez.3, n.15755 del 22 gennaio 2020, Ventura). Tali elementi di convalida sono rappresentati, a titolo esemplificativo, dal periodo di accertata sottrazione di energia elettrica, funzionale al servizio dell'attività imprenditoriale svolta dal prevenuto e dall'inesistenza, e comunque dalla mancata allegazione, di elementi di segno contrario, tali da sollecitare un onere di approfondimento probatorio da parte dell'autorità giudiziaria quanto alla riconducibilità dell'illecito - dedotta in modo del tutto esplorativo nell'atto d'impugnazione - a terzi. E' invero condivisibile giurisprudenza di questa Corte, sul punto, che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Cass. sez.2, n. 6734 del 30 gennaio 2020, Bruzzese). Risponde invero del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo).2.11 secondo motivo di ricorso non sfugge alla critica di genericità e di manifesta infondatezza. E' principio di diritto più volte affermato da questa Corte che "in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori." (sez. 4, n.23660 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190; sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888). Il collegamento dell'utenza dell'immobile, attraverso il cavo abusivo, alla rete di distribuzione esterna, by-passando il contatore, ha comportato necessariamente il distacco dei fili conduttori originari dal congegno di misurazione. 3.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 — peraltro in vigore dal 30 dicembre 2022, data successiva a quella della sentenza impugnata - non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Il motivo di ricorso sarebbe comunque da ritenersi intempestivo e prematuro, perché formulato con il ricorso datato 13 gennaio 2023, dunque prima del decorso del termine previsto dalla legge (art. 85 comma 1 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022) per il promovimento della querela, con ciò incorrendo in un evidente vizio di aspecificità. Il terzo motivo di ricorso, pertanto, si rivela, a sua volta, inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. luv^ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro