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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 29579/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, condannava il ricorrente per il reato diventata rapina aggravata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la Corte di Appello non avrebbe considerato che il reato contestato sarebbe "impossibile" per assoluta inidoneità dell'azione la condanna sarebbe stata inflitta in violazione del principio di offensività.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.

Si ribadisce, nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, condannava il ricorrente per il reato diventata rapina aggravata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la Corte di Appello non avrebbe considerato che il reato contestato sarebbe "impossibile" per assoluta inidoneità dell'azione la condanna sarebbe stata inflitta in violazione del principio di offensività. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce, nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estenso
Sentenza Cassazione n. 29579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris