CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti con unico atto„ a mezzo del comune difensore, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione, fatto commesso il 21/10/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 624-bis cod. pen, dovendosi escludere la ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione, non essendosi gli imputati introdotti nelle pertinenze dell'abitazione della vittima; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 56, 624 cod. pen, non avendo gli imputati conseguito il possesso della cosa sottratta se non per brevissimo tempo; 3. Inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha osservato come il furto fosse stato commesso in concorso con altra persona, la quale, dopo avere scavalcato la recinzione che delimitava il cortile di pertinenza dell'abitazione della vittima, provvedeva a passare agli imputati degli attrezzi da giardino (due motoseghe) ivi collocati. La qualificazione giuridica è stata dunque correttamente individuata, essendo avvenuta la sottrazione dei beni nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa (cfr. Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 - 01:«In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni»). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata, ponendo in evidenza come gli imputati si siano impossessati delle cose che avevano sottratto, sia pure brevemente, lasciandole cadere dopo essersi accorti di essere stati sorpresi dagli agenti di polizia. Tale motivazione è coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01:"Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente"). Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. peri., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: il limite del minimo edittale previsto per il furto in abitazione non consente l'applicazione dell'istituto in base alla nuova disciplina introdotta in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 150/2022; non ricorrevano i presupposti dell'applicazione dell'istituto nemmeno sotto la vigenza della precedente disciplina, essendo il reato di furto in abitazione punito con pena massima superiore ad anni cinque di reclusione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 D E P [OSCURATO:PERSONA] A Il Consigliere es