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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11459/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13850/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 2393/2018depositata il 31/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza indicata in epigrafe , con cui la Corte d’appello di Ancona ha accolto parzialmente l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) contro la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto totalmente la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 l.fall. proposta nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA]; 2.– la procedura intimata non ha svolto difese , ma in prossimità dell’udienza ha depositato una “ comparsa di costituzione” con richiesta di rinvio dell’udienza in ragione delle «trattative pendenti tra le parti per la definizione bonaria della controversia e la necessità di concludere l’iter autorizzativo da parte del Ministero dell’Impresa per la sottoscrizione della transazione»; 3.– a sua volta la r icorrente ha depositato memoria , associandosi preliminarmente alla richiesta di rinvio dell’udi enza «per il perfezionamento dell’iter necessario per la definizione bonaria del procedimento tra le parti»; Considerato che: 4.– ad avviso del Collegio l’istanza congiunta di rinvio p uò essere concessa in attesa della preannunziata formalizzazione dell’accordo transattivo tra le parti.

P.Q.M.

Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la formalizzazione dell’accordotra le parti.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13850/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 2393/2018depositata il 31/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza indicata in epigrafe , con cui la Corte d’appello di Ancona ha accolto parzialmente l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) contro la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto totalmente la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 l.fall. proposta nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA]; 2.– la procedura intimata non ha svolto difese , ma in prossimità dell’udienza ha depositato una “ comparsa di costituzione” con richiesta di rinvio dell’udienza in ragione delle «trattative pendenti tra le parti per la definizione bonaria della controversia e la necessità di concludere l’iter autorizzativo da parte del Ministero dell’Impresa per la sottoscrizione della transazione»; 3.– a sua volta la r icorrente ha depositato memoria , associandosi preliminarmente alla richiesta di rinvio dell’udi enza «per il perfezionamento dell’iter necessario per la definizione bonaria del procedimento tra le parti»; Considerato che: 4.– ad avviso del Collegio l’istanza congiunta di rinvio p uò essere concessa in attesa della preannunziata formalizzazione dell’accordo transattivo tra le parti. P.Q.M. Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la formalizzazione dell’accordotra le parti. Così deciso i
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