CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Cliha concluso chiedendo e icyggizi-y),,,,-)..) 31-9-i•E( udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza in data 26 ottobre 2021, decidendo sull'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato (violazione art. 633 cod.pen.) estinto per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede Avverso la sentenza l'imputato presentava ricorso per Cassazione con atto depositato nella cancelleria del tribunale di Vallo della Lucania in data 19 novembre 2021. Il 2/12/2022 la difesa ha presentato memoria. L'impugnazione è inammissibile perché tardiva. Il giudice d'appello ha letto il dispositivo e redatto motivazione contestuale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso per Cassazione è stato depositato il 19 novembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585 co 1 lett. a) cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3700,00, oltre accessori di legge. Co