CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l( [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, in data 4 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, in relazione ai reati ascrittigli (capi A), B) e C) quest'ultimo relativo al reato di cui all'art. 648 cod. pen.), assorbito il delitto di cui al capo A (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967) in quella sub B (artt. 23, comma 1 e 3 legge n. 110 del 1975), concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. M. Nigro, denunciando violazione di legge processuale (artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) indicando come meramente apparente la motivazione resa dai giudici di secondo grado circa l'operato bilanciamento nel senso dell'equivalenza. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al giudizio operato ai sensi dell'art. 69 cod. pen. la Corte d'appello, con motivazione lineare e completa, ha negato rilievo alla consegna dell'arma, stante la concomitante perquisizione in atto da parte della polizia giudiziaria, nonché alle dichiarazioni dell'imputato, in quanto reputate inverosimili e prive di valenza dal punto di vista della collaborazione. 3.2.Considerato, peraltro, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, non riscontrato nella specie e che non va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Vir9zoSJnii cu j/ I DEPOSITAT