CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 38521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli confermava quanto a [OSCURATO:PERSONA] la precedente decisione con cui il GUP del Tribunale di Napoli aveva condannato quest'ultima [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed € 18.2000C4- .WAtelavendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. G) del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo In esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la prevalenza delle invocate circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante dando rilievo alla specifica valenza sintomatica della medesima a fronte della genericità della motivazione con la quale erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in primo grado; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro