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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 03932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PARTE CIVILE nel procedimento c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado di Appello; lette le conclusione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e Procuratore speciale di MACCHI Massimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza nel presente grado di giudizio, come da presentata nota. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 dicembre 2021, deducendo "vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile con riferimento al primo giudizio di appello e al giudizio di cassazione, in violazione degli artt. 541 cod. proc. pen., 153 disp. att. cod. proc. pen. e 627 cod. proc. pen.".

Ha, innanzitutto, premesso, che il Tribunale di Milano aveva condannato, con sentenza del 18.12.2017, [OSCURATO:PERSONA] per il reato al medesimo ascritto alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale; detta sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con pronuncia resa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione il 27.9.2019, quest'ultima decisione era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, che in data 20.12.2021 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.

Ha, quindi rappresentato che all'udienza del 20 dicembre 2021, la parte civile aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo, tra l'altro, di "condannare l'imputato alle spese e competenze del presente grado di grado di giudizio, nonché del precedente giudizio di appello e del giudizio celebratosi avanti alla Suprema Corte di cassazione"; e ha evidenziato che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta in questione con riferimento alla condanna del Privitera alla rifusione delle spese di lite per il primo giudizio di appello e per il giudizio di cassazione.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice civile competente in grado di appello; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, come da allegata nota.4.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avendo i Giudici della Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla costituita parte civile, con cui si chiedeva la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza con riferimento al primo giudizio di appello e al giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione.

5. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili per la liquidazione di dette spese con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili per la liquidazione delle spese della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], PARTE CIVILE nel procedimento c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado di Appello; lette le conclusione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e Procuratore speciale di MACCHI Massimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza nel presente grado di giudizio, come da presentata nota. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 dicembre 2021, deducendo "vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile con riferimento al primo giudizio di appello e al giudizio di cassazione, in violazione degli artt. 541 cod. proc. pen., 153 disp. att. cod. proc. pen. e 627 cod. proc. pen.". Ha, innanzitutto, premesso, che il Tribunale di Milano aveva condannato, con sentenza del 18.12.2017, [OSCURATO:PERSONA] per il reato al medesimo ascritto alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale; detta sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con pronuncia resa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione il 27.9.2019, quest'ultima decisione era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, che in data 20.12.2021 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione. Ha, quindi rappresentato che all'udienza del 20 dicembre 2021, la parte civile aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo, tra l'altro, di "condannare l'imputato alle spese e competenze del presente grado di grado di giudizio, nonché del precedente giudizio di appello e del giudizio celebratosi avanti alla Suprema Corte di cassazione"; e ha evidenziato che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta in questione con riferimento alla condanna del Privitera alla rifusione delle spese di lite per il primo giudizio di appello e per il giudizio di cassazione. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice civile competente in grado di appello; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, come da allegata nota.4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avendo i Giudici della Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla costituita parte civile, con cui si chiedeva la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza con riferimento al primo giudizio di appello e al giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione. 5. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili per la liquidazione di dette spese con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili per la liquidazione delle spese della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il C