Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 20874/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624- bis e 625 n. 2 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con riferimento all'aggravante dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose, la Corte di appello ha evidenziato che era stata forzata la porta di alluminio scorrevole, era stata divelta dal muro la centralina elettrica ed erano state strappate - dai pali che le sostenevano - le due telecamere dell'impianto di sorveglianza; che la Corte territoriale ha ampiamente motivato il diniego delle sanzioni sostitutive, evidenziando, tra l'altro, i numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624- bis e 625 n. 2 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con riferimento all'aggravante dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose, la Corte di appello ha evidenziato che era stata forzata la porta di alluminio scorrevole, era stata divelta dal muro la centralina elettrica ed erano state strappate - dai pali che le sostenevano - le due telecamere dell'impianto di sorveglianza; che la Corte territoriale ha ampiamente motivato il diniego delle sanzioni sostitutive, evidenziando, tra l'altro, i numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris