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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09963/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1992 avverso la sentenza resa il 28 settembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel reato di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, con il volto travisato e facendo uso di armi. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, fondato su prove incerte e incoerenti in quanto i fatti contestati sono stati attribuiti all'imputato soltanto in forza dell'impronta papillare rinvenuta in loco, ma la prova non può ritenersi genuina non essendo state adoperate tutte le cautele per garantire la conservazione dei reperti ed escludere l'alterazione dello stato dei luoghi. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché il teste oculare Fedorchuk si è reso irreperibile dopo la rapina e ha fornito dichiarazioni in parziale contrasto con quelle rese dagli altri testi in ordine al numero dei rapinatori e delle armi presenti; i rapinatori avevano un accento dell'est Europa.

Le numerose discrasie emerse dai racconti dei soggetti presenti alla rapina sono state ritenute dalla sentenza di scarsa rilevanza mentre assumono rilievo dirimente in ordine alla attendibilità della ricostruzione di fatto offerta dai detti testi. 2.3Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la pena è stata determinata in misura elevata e le dette attenuanti avrebbero consentito di calmierarla. 2.4 Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta, in quanto il giudice ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del prevenuto così valorizzando gli stessi elementi che hanno determinato la contestazione delle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile poiché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227).

Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). 1.1Nel caso in esame la corte ha reso ampia e articolata motivazione in ordine alla attendibilità dei testi oculari e alla veridicità e logicità intrinseca della ricostruzione offerta dai predetti, fornendo esaustive risposte alle censure irproposte dalla difesa dell'imputato, che non appaiono comunque idonee a scalfire la rilevanza probatoria dirimente del dato probatorio acquisito. il giudizio di colpevolezza si fonda, infatti, sull'impronta papillare rinvenuta nel furgone di proprietà della ditta rapinata, utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte presente all'interno degli uffici, che ha consentito la identificazione dell'odierno imputato in termini di certezza.

Le censure in merito alle operazioni di repertazione sono generiche e congetturali e non va trascurato che l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato, così sanando anche eventuali nullità che possano essersi verificate nel corso delle indagini preliminari.

Va poi ricordato che le attività di evidenziazione e fissazione dell'impronta papillare, rinvenuta su un oggetto presumibilmente utilizzato dagli autori del reato, rientrano nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo. (Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 24/06/2005 Ud. (dep. 13/07/2005 ) Rv. 232099 - 01) Nel merito, la corte ha escluso che l'impronta papillare possa essere stata lasciata dall'imputato in un'occasione diversa rispetto alla commissione della rapina, in quanto non sono emersi rapporti lavorativi tra l'imputato e la ditta in questione, né il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare la presenza dell'impronta sul detto furgone.

Giova ricordare che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione. ( Conf mass n 143833; ( Conf mass n 123778).* (Sez. 4, Sentenza n. 792 del 09/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989 ) Rv. 180247 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non si confronta con la presenza della detta impronta e propone una serie di censure generiche, valorizzando l'assenza di ulteriori elementi probatori e la pretesa inattendibilità dei testi oculari, censure che non inficiano in alcun modo la valenza dirimente del dato processuale costituito dall'impronta.

Né è stata proposta nel giudizio di merito una qualche giustificazione in ordine al rinvenimento di tale impronta papillare sul furgone utilizzato dai rapinatori, limitandosi la difesa ad osservare in maniera del tutto generica che lo stato dei luoghi era stato alterato in occasione dei sopralluoghi, effettuati senza adottare le necessarie cautele.

Anche in questo caso si tratta di censure del tutto generiche e congetturali che non spiegano la perfetta coincidenza dell'impronta capillare rinvenuta sul furgone con quella del dito anulare della mano sinistra dell'imputato ricorrente. 1.3 Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate poiché la corte ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando, nel rispetto degli articoli 62 bis e 133 codice penale, le concrete modalità di esecuzione del reato e la mancanza di collaborazione con gli inquirenti. 1.4 La pena è stata fissata in misura inferiore alla media edittale, in forza di argomentazioni congrue al compendio probatorio e non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili in questa sede.

Nè ricorre un divieto di valutare il medesimo elemento di fatto, costituito dai precedenti penali dell'imputato, sia in ordine alla determinazione della pena che ai fini del diniego delle attenuanti .

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.L'inammissibilità dei ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 2 febbraio 2022 il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1992 avverso la sentenza resa il 28 settembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel reato di rapina aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, con il volto travisato e facendo uso di armi. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, fondato su prove incerte e incoerenti in quanto i fatti contestati sono stati attribuiti all'imputato soltanto in forza dell'impronta papillare rinvenuta in loco, ma la prova non può ritenersi genuina non essendo state adoperate tutte le cautele per garantire la conservazione dei reperti ed escludere l'alterazione dello stato dei luoghi. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché il teste oculare Fedorchuk si è reso irreperibile dopo la rapina e ha fornito dichiarazioni in parziale contrasto con quelle rese dagli altri testi in ordine al numero dei rapinatori e delle armi presenti; i rapinatori avevano un accento dell'est Europa. Le numerose discrasie emerse dai racconti dei soggetti presenti alla rapina sono state ritenute dalla sentenza di scarsa rilevanza mentre assumono rilievo dirimente in ordine alla attendibilità della ricostruzione di fatto offerta dai detti testi. 2.3Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la pena è stata determinata in misura elevata e le dette attenuanti avrebbero consentito di calmierarla. 2.4 Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta, in quanto il giudice ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del prevenuto così valorizzando gli stessi elementi che hanno determinato la contestazione delle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile poiché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). 1.1Nel caso in esame la corte ha reso ampia e articolata motivazione in ordine alla attendibilità dei testi oculari e alla veridicità e logicità intrinseca della ricostruzione offerta dai predetti, fornendo esaustive risposte alle censure irproposte dalla difesa dell'imputato, che non appaiono comunque idonee a scalfire la rilevanza probatoria dirimente del dato probatorio acquisito. il giudizio di colpevolezza si fonda, infatti, sull'impronta papillare rinvenuta nel furgone di proprietà della ditta rapinata, utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte presente all'interno degli uffici, che ha consentito la identificazione dell'odierno imputato in termini di certezza. Le censure in merito alle operazioni di repertazione sono generiche e congetturali e non va trascurato che l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato, così sanando anche eventuali nullità che possano essersi verificate nel corso delle indagini preliminari. Va poi ricordato che le attività di evidenziazione e fissazione dell'impronta papillare, rinvenuta su un oggetto presumibilmente utilizzato dagli autori del reato, rientrano nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo. (Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 24/06/2005 Ud. (dep. 13/07/2005 ) Rv. 232099 - 01) Nel merito, la corte ha escluso che l'impronta papillare possa essere stata lasciata dall'imputato in un'occasione diversa rispetto alla commissione della rapina, in quanto non sono emersi rapporti lavorativi tra l'imputato e la ditta in questione, né il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare la presenza dell'impronta sul detto furgone. Giova ricordare che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione. ( Conf mass n 143833; ( Conf mass n 123778).* (Sez. 4, Sentenza n. 792 del 09/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989 ) Rv. 180247 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non si confronta con la presenza della detta impronta e propone una serie di censure generiche, valorizzando l'assenza di ulteriori elementi probatori e la pretesa inattendibilità dei testi oculari, censure che non inficiano in alcun modo la valenza dirimente del dato processuale costituito dall'impronta. Né è stata proposta nel giudizio di merito una qualche giustificazione in ordine al rinvenimento di tale impronta papillare sul furgone utilizzato dai rapinatori, limitandosi la difesa ad osservare in maniera del tutto generica che lo stato dei luoghi era stato alterato in occasione dei sopralluoghi, effettuati senza adottare le necessarie cautele. Anche in questo caso si tratta di censure del tutto generiche e congetturali che non spiegano la perfetta coincidenza dell'impronta capillare rinvenuta sul furgone con quella del dito anulare della mano sinistra dell'imputato ricorrente. 1.3 Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate poiché la corte ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando, nel rispetto degli articoli 62 bis e 133 codice penale, le concrete modalità di esecuzione del reato e la mancanza di collaborazione con gli inquirenti. 1.4 La pena è stata fissata in misura inferiore alla media edittale, in forza di argomentazioni congrue al compendio probatorio e non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili in questa sede. Nè ricorre un divieto di valutare il medesimo elemento di fatto, costituito dai precedenti penali dell'imputato, sia in ordine alla determinazione della pena che ai fini del diniego delle attenuanti . Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.L'inammissibilità dei ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 2 febbraio 2022 il
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