CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34118/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 delta CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 125g2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la Proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed inerente alla pena di un mese determinata per continuazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione implicita della Corte d'appello emergente dal provvedimento impugnato (vedi pag. 3 sentenza impugnata). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0