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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19024/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 22 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia il 23 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di due furti di automobili, quindi condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 ed 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di auspicata prevalenza anziché di mera equivalenza delle riconosciute attenuati generiche ed al trattamento sanzionatorio, che stima troppo severo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché strutturato in maniera vaga ed inoltre aspecifico, siccome non scandito da adeguata critica della sentenza impugnata, che alla p. 3 spiega in maniera sufficiente, adeguata e logica il quia della scelta del complessivo trattamento sanzionatorio.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] lie\ re estensore ce [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] » rD Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA].

DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 22 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia il 23 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di due furti di automobili, quindi condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 ed 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di auspicata prevalenza anziché di mera equivalenza delle riconosciute attenuati generiche ed al trattamento sanzionatorio, che stima troppo severo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché strutturato in maniera vaga ed inoltre aspecifico, siccome non scandito da adeguata critica della sentenza impugnata, che alla p. 3 spiega in maniera sufficiente, adeguata e logica il quia della scelta del complessivo trattamento sanzionatorio. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] lie\ re estensore ce [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] » rD Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. DEPO
Sentenza Cassazione n. 19024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris