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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4

I. 110/1975, perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640, 610, comma 2, 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha irritualmente contestato in questa sede di legittimità la ritenuta attendibilità della persona offesa e addotto la contraddittorietà del compendio posto a sostegno della decisione, senza neppure denunciare il travisamento della prova (che, comunque, non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, ossia con la mera trascrizione di due passi delle trascrizioni della deposizione della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975, perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640, 610, comma 2, 582 e 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha irritualmente contestato in questa sede di legittimità la ritenuta attendibilità della persona offesa e addotto la contraddittorietà del compendio posto a sostegno della decisione, senza neppure denunciare il travisamento della prova (che, comunque, non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, ossia con la mera trascrizione di due passi delle trascrizioni della deposizione della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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