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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13741/2026

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distaccata di Sassarinel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/06/2025 emessa dal Tribunale di Sassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consortini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 20/06/2025 il Tribunale di Sassari, in composizionemonocratica, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.2bis cod. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 3di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di truffa a lui ascritto (reatocommesso il 04/12/2019).Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver pubblicizzato su un sito internet la possibilità(risultata inesistente) di locare per le festività invernali una struttura ricettiva dimontagna di cui asseriva essere il proprietario e, dopo aver intrattenuto con YuriBetti trattative per l'affitto della struttura (prima on line e poi telefonicamente),di aver indotto tale persona offesa a versargli tramite bonifico bancario 2.850euro a titolo di canone, rendendosi poi irreperibile.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari.Con un unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b)cod. proc. pen., violazione dell'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen.

IlProcuratore generale evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha erroneamente esclusol'aggravante prevista dalla norma che si assume violata, ponendosi in contrastocon la costante giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso) che insituazioni analoghe a quella in esame ha invece ritenuto l'aggravante dellaminorata difesa.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato (poi non comparso).4.

Il ricorso è fondato.Il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2bis cod.pen. (nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto), vale a dire l'esserestata la truffa commessa in presenza della circostanza di cui all'articolo 61,numero 5), in quanto: a) le trattative tra il truffatore e il truffato erano iniziateon line ma poi erano proseguite tramite normali contatti telefonici; b) avendo ilCalvo, durante le trattative contrattuali, fornito alla vittima le sue esattegeneralità (o comunque elementi utili alla sua individuazione quali il suo numerodi telefono e quello del suo conto corrente), l'impiego del mezzo informatico nonera stato in concreto di ostacolo alla identificazione della controparte (e dunquenon le aveva arrecato alcun vantaggio concreto).Tale conclusione non è condivisibile.

Questa Corte ha infatti avuto modo diaffermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento allecircostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art.61 n. 5 cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraversola vendita di prodotti "on-line"; ciò in quanto, in tali casi, la distanza tra il luogoove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto,e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggiorfavore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di nonsottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da partedell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propriacondotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; Sez. 2,n. 27340 del 18/06/2025, Casale).

La ratio dell'aggravamento, dunque, non ècollegata tanto al mezzo utilizzato nelle trattative quanto piuttosto al fatto che lestesse si svolgono interamente a distanza in una condizione in cui la partecontrattuale sia posta, in virtù di tale circostanza, nella impossibilità di verificare,non solo l'identità e la condizione personale della controparte, ma anche lequalità e l'esistenza stessa del bene o del servizio oggetto del contratto; in talisituazioni, infatti, il soggetto passivo si trova nella condizione di doverinteramente eseguire la prestazione a suo carico facendo esclusivo affidamentosulla correttezza contrattuale dell'altro contraente.

In sintesi, in caso di truffacontrattuale, la minorata difesa si fonda sulla "costante" distanza tra venditore eacquirente senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto(Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01).Va altresì precisato che sui principi di diritto sopra richiamati non incidono irecenti interventi legislativi.

E' noto infatti che la legge 28 giugno 2024, n. 90 (invigore dal 17/07/2024), all'articolo 640 secondo comma ha aggiunto il numero2-ter), che prevede una nuova ipotesi di truffa aggravata “se il fatto è commessoa distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare lapropria o altrui identificazione” (ipotesi per la quale è prevista la procedibilità aquerela ex art. 640 comma 4); è rimasta tuttavia inalterata la fattispecieaggravata di cui al n. 2-bis) (fatto commesso in presenza della circostanza di cuiall'articolo 61, numero 5), procedibile invece d'ufficio.

Da ultimo è poiintervenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9giugno 2025, n. 80), in vigore dal 12/04/2025, che ha abrogato il n. 2bisintroducendo il comma 3 dell'art. 640 secondo il quale «Quando ricorre lacircostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due asei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000» (ipotesi aggravata sempreprocedibile ex officio).

La circostanza aggravante di cui al n. 2ter non ha dunqueinciso, riducendone la portata applicativa o modificandone i presupposti, suquella di cui al n. 2bis (oggi comma 3).Tanto premesso, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] monocratico non sembra averfatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Edinvero, la trattativa, avviata con la pubblicizzazione del bene su una piattaformatelematica, è poi proseguita con contatti telefonici, e tuttavia non risulta che visia mai stato tra le parti un incontro in presenza né risulta che la vittima abbiamai avuto la possibilità di verificare de visu il bene prima di concludere ilcontratto o di effettuare il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe dunquedovuto verificare se le concrete modalità di svolgimento delle trattative e diconclusione ed esecuzione del contratto (interamente avvenute a distanza)abbiano o meno attribuito una situazione di vantaggio per il truffatore, aprescindere dal mezzo da lui usato e dalla maggiore o minore possibilità diidentificarlo (a posteriori) come autore del reato.5.

La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale diSassari, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisioneai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dicui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari,in diversa persona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
distaccata di Sassarinel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/06/2025 emessa dal Tribunale di Sassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Consortini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/06/2025 il Tribunale di Sassari, in composizionemonocratica, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.2bis cod. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 3di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di truffa a lui ascritto (reatocommesso il 04/12/2019).Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver pubblicizzato su un sito internet la possibilità(risultata inesistente) di locare per le festività invernali una struttura ricettiva dimontagna di cui asseriva essere il proprietario e, dopo aver intrattenuto con YuriBetti trattative per l'affitto della struttura (prima on line e poi telefonicamente),di aver indotto tale persona offesa a versargli tramite bonifico bancario 2.850euro a titolo di canone, rendendosi poi irreperibile.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari.Con un unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b)cod. proc. pen., violazione dell'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen. IlProcuratore generale evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha erroneamente esclusol'aggravante prevista dalla norma che si assume violata, ponendosi in contrastocon la costante giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso) che insituazioni analoghe a quella in esame ha invece ritenuto l'aggravante dellaminorata difesa.3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato (poi non comparso).4. Il ricorso è fondato.Il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2bis cod.pen. (nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto), vale a dire l'esserestata la truffa commessa in presenza della circostanza di cui all'articolo 61,numero 5), in quanto: a) le trattative tra il truffatore e il truffato erano iniziateon line ma poi erano proseguite tramite normali contatti telefonici; b) avendo ilCalvo, durante le trattative contrattuali, fornito alla vittima le sue esattegeneralità (o comunque elementi utili alla sua individuazione quali il suo numerodi telefono e quello del suo conto corrente), l'impiego del mezzo informatico nonera stato in concreto di ostacolo alla identificazione della controparte (e dunquenon le aveva arrecato alcun vantaggio concreto).Tale conclusione non è condivisibile. Questa Corte ha infatti avuto modo diaffermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento allecircostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art.61 n. 5 cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraversola vendita di prodotti "on-line"; ciò in quanto, in tali casi, la distanza tra il luogoove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto,e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggiorfavore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di nonsottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da partedell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propriacondotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; Sez. 2,n. 27340 del 18/06/2025, Casale). La ratio dell'aggravamento, dunque, non ècollegata tanto al mezzo utilizzato nelle trattative quanto piuttosto al fatto che lestesse si svolgono interamente a distanza in una condizione in cui la partecontrattuale sia posta, in virtù di tale circostanza, nella impossibilità di verificare,non solo l'identità e la condizione personale della controparte, ma anche lequalità e l'esistenza stessa del bene o del servizio oggetto del contratto; in talisituazioni, infatti, il soggetto passivo si trova nella condizione di doverinteramente eseguire la prestazione a suo carico facendo esclusivo affidamentosulla correttezza contrattuale dell'altro contraente. In sintesi, in caso di truffacontrattuale, la minorata difesa si fonda sulla "costante" distanza tra venditore eacquirente senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto(Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01).Va altresì precisato che sui principi di diritto sopra richiamati non incidono irecenti interventi legislativi. E' noto infatti che la legge 28 giugno 2024, n. 90 (invigore dal 17/07/2024), all'articolo 640 secondo comma ha aggiunto il numero2-ter), che prevede una nuova ipotesi di truffa aggravata “se il fatto è commessoa distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare lapropria o altrui identificazione” (ipotesi per la quale è prevista la procedibilità aquerela ex art. 640 comma 4); è rimasta tuttavia inalterata la fattispecieaggravata di cui al n. 2-bis) (fatto commesso in presenza della circostanza di cuiall'articolo 61, numero 5), procedibile invece d'ufficio. Da ultimo è poiintervenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9giugno 2025, n. 80), in vigore dal 12/04/2025, che ha abrogato il n. 2bisintroducendo il comma 3 dell'art. 640 secondo il quale «Quando ricorre lacircostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due asei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000» (ipotesi aggravata sempreprocedibile ex officio). La circostanza aggravante di cui al n. 2ter non ha dunqueinciso, riducendone la portata applicativa o modificandone i presupposti, suquella di cui al n. 2bis (oggi comma 3).Tanto premesso, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] monocratico non sembra averfatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Edinvero, la trattativa, avviata con la pubblicizzazione del bene su una piattaformatelematica, è poi proseguita con contatti telefonici, e tuttavia non risulta che visia mai stato tra le parti un incontro in presenza né risulta che la vittima abbiamai avuto la possibilità di verificare de visu il bene prima di concludere ilcontratto o di effettuare il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe dunquedovuto verificare se le concrete modalità di svolgimento delle trattative e diconclusione ed esecuzione del contratto (interamente avvenute a distanza)abbiano o meno attribuito una situazione di vantaggio per il truffatore, aprescindere dal mezzo da lui usato e dalla maggiore o minore possibilità diidentificarlo (a posteriori) come autore del reato.5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale diSassari, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisioneai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dicui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari,in diversa persona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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