CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il ricorrente mostra di non confrontarsi con la sentenza in epigrafe impugnata: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, ritenendo l'alternativa ricostruzione dei fatti del tutto inverosimile; all'impossibilità di derubricare i fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990, soffermandosi sui mezzi, sulle modalità, sulle circostanze dell'azione nonché sulla quantità della sostanza; alla non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., posta la preclusione normativa disposta con il d.lgs. 150/2022. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 31 AGO 2026 L'ASSISTENTE I iDIZIARiO 'm zente