CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42075/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. ,I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale del Tribunale di Lecce con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., perché con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 154 C.d.S., omettendo, prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra, di assicurarsi del traffico che proveniva da tergo e di segnalare adeguatamente le proprie intenzioni di marcia con gli indicatori discrezionali, nel corso della manovra per accedere ad una strada trasversale posta a sinistra andava a collidere con il motociclo condotta da [OSCURATO:PERSONA], cagionandone la morte . 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi. 3. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 242 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che il Tribunale di Lecce disponeva ex art. 507 cod. proc. pen. l'acquisizione di un libretto di uso e manutenzione in lingua inglese, relativo al modello [OSCURATO:PERSONA] mod. Clubman prodotto dalla parte civile, ritenendola assolutamente necessaria ai fini della decisione, nonostante l'opposizione dell'imputato, che impugnava l'ordinanza con l'atto di appello, formulando specifico motivo. Con la doglianza l'imputato faceva valere la mancata traduzione del manuale redatto in lingua straniera, non essendo possibile evincere con certezza che detto documento si riferisse al modello di automobile condotto da Tomaiuolo, né essendo intellegibile il suo contenuto. Censura la risposta della Corte di appello con cui si afferma che l'obbligo di usare la lingua italiana è limitato agli atti da compiere nel procedimento, e non a quelli già formati, salvo che la parte richiedente, quando il documento assuma rilievo in ordine ai fatti da provare, precisi le ragioni che rendono utile la traduzione del medesimo ed il pregiudizio derivante dalla sua mancanza. Richiama la sentenza delle Sezioni Unite Martin (n. 11227 del 06/11/1992) secondo la quale dall'acquisizione della 'prova nuova' ex art. 507 cod. proc. pen. discende il diritto della parti di formulare richieste di prova contraria. Sostiene che tale diritto, in analogia con quanto previsto dall'art. 495 cod. proc. pen., ed alla luce del disposto dell'art. 111 Cost., deve poter essere esercitato anche dopo l'assunzione della prova, posto che solo dopo quel momento emergono i temi su cui esercitare la controprova. Siffatto diritto non è stato assicurato nel caso di specie, con il risultato che la decisione si fonda sulle risultanze del manuale d'uso in lingua inglese, avendo i giudici del merito tratto dalle istruzioni che il conducente dell'auto non avesse inserito l'indicatore di direzione prima di effettuare la svolta. Rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale che è incorsa in travisamento delle risultanze procedimentali, la difesa rappresentò tempestivamente -all'udienza del 24 maggio 2015, allorquando venne formulata istanza di acquisizione del manuale- con rituale opposizione le ragioni del pregiudizio alle garanzie difensive dell'imputato. La violazione dell'art. 242 cod. proc. pen. impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e conseguentemente quello della sentenza che ne è derivata. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità. Assume che la motivazione per relationem, cui la sentenza impugnata denuncia di fare ricorso, esaudisce l'obbligo motivazionale solo allorquando il giudice di appello sviluppi un autonomo vaglio delle ragioni critiche introdotte con l'atto di gravame. Al contrario, la Corte territoriale omette di approfondire il motivo formulato in ordine al principio di affidamento sul comportamento del terzo gravato da obblighi cautelari, appiattendosi sulla decisione di primo grado. Riprende l'elaborazione dottrinale in materia di cooperazione colposa e violazione degli obblighi precauzionali relazionali, e calandola nell'ambito della circolazione stradale osserva che l'espansione del dovere di diligenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, va a colmare la lacuna dell'osservanza della regola prudenziale da parte del terzo solo allorquando il suo comportamento imprudente rientri nel limite generale di prevedibilità ed evitabilità, da valutarsi nel caso concreto. Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di esaminare congiuntamente, alla luce di detto principio, le condotte tenute dai conducenti coinvolti nel sinistro, concentrando la propria attenzione solo su quella realizzata dall'imputato, senza considerare che l'imputato facendo affidamento sul fatto che i veicoli che lo seguivano avrebbero ottemperato al loro dovere di diligenza, non compiendo manovre azzardate di sorpasso, svoltò a sinistra dopo avere ispezionato il traffico proveniente da tergo ed inserito l'indicatore di direzione. Rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di ispezionare la strada è circoscritto al momento temporale che precede la svolta, non estendendosi alla fase di esecuzione della manovra, nella quale il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo. Dunque, il ragionamento dei giudici di merito è errato, perché non esplora la rilevanza causale interruttiva della condotta tenuta dal conducente del motociclo, che avuto riguardo al tempo in cui iniziò la manovra di sorpasso dell'auto che seguiva quella dell'imputato e dei margini temporali di avvistamento dell'auto di Tomaiuolo avrebbe potuto e dovuto, con valutazione ex ante, moderare la velocità per evitare la collisione. 5. Con memoria del 21 luglio 2021, il ricorrente formula due motivi aggiunti. 6. Con il primo fa valere la violazione della legge penale con riferimento agli artt. 43 e 589 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Riprende l'elaborazione giurisprudenziale sul principio di affidamento e ribadisce che la mancata percezione da parte dell'imputato della situazione di pericolo generata dalla manovra di sorpasso della vittima non ha generato l'espansione del suo obbligo prudenziale, posto che la condotta tenuta dal conducente del motociclo presenta profili di abnormità. 7. Con il secondo si duole della violazione del disposto dell'art. 533, comma 1 cod. pen.., rammentando la impone l'assoluzione dell'imputato allorquando la sua responsabilità non sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio, non essendo necessaria la certezza dell'innocenza, ma solo la non certezza della colpevolezza. Lamenta che la sentenza impugnata nel ritenere la responsabilità dell'imputato viola il canone dettato dall'ordinamento, fondando il proprio convincimento che Tomaiuolo non abbia rispettato il disposto dell'art. 154 C.d.S. che prescrive le modalità di svolta, nonostante le risultanze processuali -ed in particolare la testimonianza del conducente dell'auto che seguiva quella dell'imputato (teste Neglia) e la consulenza del pubblico ministero- dimostrino il contrario. Il palese travisamento del fatto rende evidente il vizio di motivazione, per carenza di logicità. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. Occorre muovere dal principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale "L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Nel caso di specie si trattava di copiosa documentazione in lingua inglese e tedesca acquisita nel corso delle indagini preliminari). (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri. Rv. 261111; successivamente: Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Rv. 261936; Sez. 2, Sentenza n. 18957 del 22/03/2017). 4. Per affrontare il quesito posto con il ricorso è necessario anzitutto premettere che l'ammissione ex art. 507 cod. proc. pen., prodotto dalla parte civile, è stata giustificata al fine di valutare la testimonianza del passeggero [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava sull'auto condotta dal ricorrente, il quale ha riferito di avere visto, prima della svolta a sinistra, le luci che segnalavano l'attivazione dell'indicatore di direzione, udendone anche il tipico ticchettio, precisando la loro collocazione sul cruscotto. E ciò, stante la dichiarazione del teste Neglia che seguiva ad una certa distanza il veicolo condotto dall'imputato, il quale ha dichiarato di non ricordare se l'indicatore di direzione fosse acceso, ma di ricordare di avere visto illuminato il segnalatore che segnalava l'azionamento del freno. 5. Ora, la Corte territoriale, nel rigettare il motivo proposto con l'appello inerente all'impugnazione dell'ordinanza ammissiva della prova, spiega che la documentazione prodotta dalla parte civile era stata acquisita dal giudice di prima cura sostanzialmente per verificare le immagini che ritraevano i due diversi strumenti circolari presenti sulla plancia, su cui erano collocati i comandi, e che è proprio alla rappresentazione grafica che la sentenza appellata fa riferimento per affermare che, diversamente da quanto indicato dal teste, le spie indicanti l'accensione degli indicatori di direzione si trovano all'interno dell'oblò più piccolo. Indi il giudice di seconda cura ulteriormente puntualizza, a fronte della contestazione sull'identità fra il modello del veicolo cui si riferisce il manuale d'uso prodotto (relativo ad una [OSCURATO:PERSONA] del 200) e quello condotto dall'imputato (immatricolato nel 2008), che spettava a quest'ultimo eventualmente dimostrarne la differenza e che la traduzione offerta dal medesimo in sede di appello non affronta la questione della collocazione degli indicatori di direzione, limitandosi ad illustrare che le spie di controllo e di avvertimento possono accendersi con combinazione e colori diversi nelle due sezioni. 6. Ebbene, siffatta motivazione, che dà conto del ristretto campo di consultazione del manuale d'uso del veicolo, circoscritto dal primo giudice alle sole immagini, esaurisce di per sé la risposta alla censura formulata con l'atto di appello perché chiarisce la superfluità della traduzione del documento e l'assenza del pregiudizio che ne deriva. D'altro canto, il ricorrente, che pure contesta la violazione del diritto al contraddittorio, sotto il profilo della deduzione della prova contraria, a seguito dell'acquisizione di una prova ex art. 507 cod. proc. pen., non precisa se una simile istanza sia stata formulata dopo l'ammissione del documento prodotto dalla parte civile, né quale contenuto essa avesse, né se e perché la medesima sia stata eventualmente rigettata. 7. Il secondo motivo (ripreso dal primo dei motivi aggiunti) inerente al malgoverno del principio di affidamento nell'ambito della circolazione stradale, e la sussistenza di un comportamento abnorme della persona offesa, in quanto tale interruttivo del nesso causale, è manifestamente infondato. 8. La sentenza affronta, in modo coerente, la prevedibilità dell'evento, recependo, pur senza farne diretta menzione, il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 269997). 9. La Corte territoriale, infatti, da un canto, individua le violazioni delle regole cautelari incombenti sul conducente dell'autovettura, relative all'obbligo dell'utilizzo degli indicatori di direzione prima di intraprendere la manovra di svolta e a quello di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo ad altri veicoli. Dall'altro, sottolineando l'obbligo di procedere alla verifica del sopraggiungere dei veicoli sia dall'opposta corsia di marcia, che da tergo, tanto prima di procedere alla svolta, che durante la sua esecuzione, cedendo la precedenza ai veicoli sopraggiungenti in fase di sorpasso, definisce il limite della prevedibilità del comportamento altrui eventualmente posto in essere in violazione delle regole precauzionali impostegli. 10. Nella specifica situazione di fatto, è proprio la ragionevole prevedibilità del sopraggiungere di un veicolo in fase di sorpasso, ancorché effettuato con modalità non consentite, a costruire, nel ragionamento della Corte territoriale, l'estensione del margine del dovere di diligenza del conducente del veicolo impegnato nella svolta a sinistra alla previsione del comportamento imprudente o negligente, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima, che concretizza il pericolo temuto. 11. Quanto alla pretesa abnormità del comportamento del conducente del motoveicolo, consistita nell'effettuare un sorpasso azzardato e con velocità eccessiva, come tale costituente un fattore interruttivo, va rilevato che secondo consolidato orientamento di questa Corte di legittimità "È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta" (Sez. 4, Sentenza n. 3312 del 02/12/2016, Rv. 269001; cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581; Sez. 4, Sentenza n. 25689 del 03/05/2016, Rv. 267374; Sez. 4, Sentenza n. 53541 del 26/10/2017 Ud. (dep. 27/11/2017 ) Rv. 271846). Sicché può considerarsi interruttiva del nesso di causalità solo una condotta che per la sua eccezionalità si sottrae, anche in astratto, al governo, dell'agente. E certamente non è tale l'avverarsi di un sorpasso da parte di un terzo, che implichi l'occupazione dell'opposta corsia di marcia, anche qualora posto in essere in violazione delle norme del Codice della Strada 12. Manifestamente infondato è, infine, il secondo motivo aggiunto, con cui si lamenta la violazione del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio introdotto dall'art. 533, comma 1 cod. proc. pen.., non rinvenendosi alcun elemento da cui trarre una plausibile ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto, in particolare in relazione alla condotta tenuta da Tomuaiulo, in violazione del disposto dell'art. 154 C.d.S., ampiamente argomentata dalla Corte territoriale, la cui motivazione non è in alcun modo incrinata dalle sollecitazioni introdotte con il ricorso. 13. La sentenza, confermativa della decisione del giudice di primo grado appare del tutto scevra da vizi logici e pienamente coerente con il quadro probatorio illustrato, il che implica il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. 14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché la condanna in solido con il responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili da liquidarsi quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro tremila ciascuno, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria, [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Cosima e Giuseppa in complessivi euro seimilacinquecento, oltre per tutti accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna l'imputato in solido con il responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro tremila ciascuno, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria,