Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:556
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0085_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (EDUCTOR)
(causa T‑85/20)
«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR – Marchio anteriore non registrato EDUCTOR – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Articolo 6 bis della convenzione di Parigi»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1)
(v. punto 26)
2.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94)
(v. punto 30)
3.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1)
(v. punto 31)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 16, § 1, b)]
(v. punti 40-44)
5.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità riguardante impedimenti alla registrazione relativi – Esame limitato ai motivi dedotti – Esame d’ufficio di una questione di diritto – Presupposto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1)
(v. punti 46, 47)
6.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Agente o rappresentante – Obiettivo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3 e 53, § 1, a)]
(v. punti 60, 61)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo EDUCTOR e marchio non registrato EDUCTOR
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 3, et 53, § 1, b)]
(v. punti 63, 64, 69, 72, 73, 77, 78)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 74)
9.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
(v. punto 79)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 1311/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA], l’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese.