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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07101/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23410/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cardito (NA) corso C. Battisti, n. 94; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione, Comune di Casavatore, Comune di Cetara, Comune di Maiori, Comune di Napoli, Ministero dell'Interno –Prefettura di Napoli; -intimati – avverso la sentenza n. 6250/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subìto una iscrizione ipotecaria, fatta da Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del Comune di Maiori e del Comune di Cetara, creditori di somme a titolo di sanzioni per violazione del codice della strada.

L’ipoteca è stata iscritta sulla base di alcune cartelle esattoriali, previamente notificate al Montanino. 2.- Costui ha proposto azione, davanti a Giudice di pace di Napoli, per far dichiarare l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, ed ha sostenuto che i crediti a cui garanzia quest’ultima era iscritta, dovevano dirsi prescritti, e che, inoltre, l’iscrizione non era stata preceduta da alcun preavviso. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto la domanda relativamente ad una sola cartella. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, ma il Tribunale di Napoli lo ha rigettato con il seguente argomento: l’appellante ha ritirato il fascicolo di parte, in vista delle comparse conclusionali, ma non lo ha successivamente depositato, con la conseguenza, che,dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice non aveva la possibilità di conoscere la sentenza impugnata ed i documenti di supporto dell’impugnazione. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre contro tale decisione con tre motivi.

Gli intimati non si sono costituiti.

Considerato 6.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 99, 100, 112 e 132 c.p.c.

Il ricorrente eccepisce di avere depositato tempestivamente , al contrario di quanto assume il Tribunale, il fascicolo di parte, con dentro la sentenza impugnata, e di averlo fatto in via telematica, come in quel momento era previsto.

Indica gli estremi del deposito ed allega al ricorso il dettaglio, con attestazione di conformità, di tale deposito. 7.-Con il secondo motivo prospetta pur sempre violazione degli articoli 99, 112 c.p.c. e ribadisce le argomentazioni del primo motivo, ossia di avere tempestivamente depositato il fascicolo in versione telematica.

In ogni caso aggiunge che, nel merito, la sua domanda era fondata e che, se si fosse decisoavvedendosi del deposito della sentenza, contrariamente a quanto fatto in secondo grado, quella stessa domanda sarebbe stata accolta.

I due motivi pongono la medesima questione, e possono scrutinarsi insieme.

Essi sono fondati.

Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che, non essendo stato depositato il fascicolo di parte, a suo tempo ritirato per le conclusionali, non era possibile neanche accedere alla sentenza impugnata, che non era stata del resto depositata dalla controparte, né si trovava altrimenti agli atti.

La decisione è dunque basata su un evidente errore di percezione, e dunque con una motivazione non correlata agli atti di causa, che invece indicavano la presenza della sentenza impugnata.

Risulta infatti dal ricorso, e da quanto allegato , che il deposito del fascicolo di parte, in via telematica, era avvenuto ai sensi dell’articolo 16-bis l. n. 179 del 2012, norma dettata in ragione della epidemia di Covid e della conseguente modalità di svolgimento delle udienze in quel periodo. 8.-Il terzo motivoche denuncia nullità della notifica della sentenza impugnata, per erronea certificazione di conformità all’originale, può dirsi assorbita.

La decisione va dunque cassata con rinvio.

Spese rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivodi ricorso, dichiara assorbito il terzo.

Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23410/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cardito (NA) corso C. Battisti, n. 94; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione, Comune di Casavatore, Comune di Cetara, Comune di Maiori, Comune di Napoli, Ministero dell'Interno –Prefettura di Napoli; -intimati – avverso la sentenza n. 6250/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subìto una iscrizione ipotecaria, fatta da Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del Comune di Maiori e del Comune di Cetara, creditori di somme a titolo di sanzioni per violazione del codice della strada. L’ipoteca è stata iscritta sulla base di alcune cartelle esattoriali, previamente notificate al Montanino. 2.- Costui ha proposto azione, davanti a Giudice di pace di Napoli, per far dichiarare l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, ed ha sostenuto che i crediti a cui garanzia quest’ultima era iscritta, dovevano dirsi prescritti, e che, inoltre, l’iscrizione non era stata preceduta da alcun preavviso. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto la domanda relativamente ad una sola cartella. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, ma il Tribunale di Napoli lo ha rigettato con il seguente argomento: l’appellante ha ritirato il fascicolo di parte, in vista delle comparse conclusionali, ma non lo ha successivamente depositato, con la conseguenza, che,dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice non aveva la possibilità di conoscere la sentenza impugnata ed i documenti di supporto dell’impugnazione. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre contro tale decisione con tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti. Considerato 6.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 99, 100, 112 e 132 c.p.c. Il ricorrente eccepisce di avere depositato tempestivamente , al contrario di quanto assume il Tribunale, il fascicolo di parte, con dentro la sentenza impugnata, e di averlo fatto in via telematica, come in quel momento era previsto. Indica gli estremi del deposito ed allega al ricorso il dettaglio, con attestazione di conformità, di tale deposito. 7.-Con il secondo motivo prospetta pur sempre violazione degli articoli 99, 112 c.p.c. e ribadisce le argomentazioni del primo motivo, ossia di avere tempestivamente depositato il fascicolo in versione telematica. In ogni caso aggiunge che, nel merito, la sua domanda era fondata e che, se si fosse decisoavvedendosi del deposito della sentenza, contrariamente a quanto fatto in secondo grado, quella stessa domanda sarebbe stata accolta. I due motivi pongono la medesima questione, e possono scrutinarsi insieme. Essi sono fondati. Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che, non essendo stato depositato il fascicolo di parte, a suo tempo ritirato per le conclusionali, non era possibile neanche accedere alla sentenza impugnata, che non era stata del resto depositata dalla controparte, né si trovava altrimenti agli atti. La decisione è dunque basata su un evidente errore di percezione, e dunque con una motivazione non correlata agli atti di causa, che invece indicavano la presenza della sentenza impugnata. Risulta infatti dal ricorso, e da quanto allegato , che il deposito del fascicolo di parte, in via telematica, era avvenuto ai sensi dell’articolo 16-bis l. n. 179 del 2012, norma dettata in ragione della epidemia di Covid e della conseguente modalità di svolgimento delle udienze in quel periodo. 8.-Il terzo motivoche denuncia nullità della notifica della sentenza impugnata, per erronea certificazione di conformità all’originale, può dirsi assorbita. La decisione va dunque cassata con rinvio. Spese rimesse al merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivodi ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia,
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