CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, 19 novembre 2019, con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art.41-bis, commi 2 e 2 bis, legge n. 354 del 1975. 2. Ricorre il detenuto, a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e per carenza ovvero apparenza della motivazione. In particolare deduce che la motivazione non deve consistere in petizioni di principio prive di base materiale e che deve consistere nella dimostrazione del perdurante pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata; quella adottata dal provvedimento impugnato si risolverebbe invece nella mera replicazione delle valutazioni operate con pregresse pronunzie; che immotivatamente era stata respinta la richiesta di acquisizione delle registrazioni dei colloqui indicati come sospetti nel decreto impugnato; che non era stata adeguatamente presa in considerazione la deduzione difensiva relativa al fatto che il ricorrente era sottoposto al regime differenziato da lungo tempo e che tale lasso temporale ben poteva, anzi doveva essere considerato, unitamente al difetto di sopravvenienze, quale elemento deponente per il venir meno dell'attualità del pericolo che il regime intende prevenire; che non poteva essere considerato elemento nuovo la recente ordinanza di custodia cautelare da cui il ricorrente era stato attinto nel febbraio 2020 per fatti remoti occorsi nell'anno 1995. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. La giustificazione della decisione non è affatto mancante, o meramente apparente, con riguardo al requisito richiesto della non cessata capacità del detenuto di mantenere, o riprendere, i contatti con il sodalizio mafioso di provenienza.Il Tribunale non s'è limitato a rifarsi alle indicazioni fornite a giustificazione dei precedenti provvedimenti di proroga del regime differenziato né a recepire acriticamente il decreto, ma ha correttamente rimarcato che era assente qualsivoglia elemento da cui indurre un mutamento del ruolo e della posizione del ricorrente nella cosca e l'assenza di suoi comportamenti in conflitto con detta appartenenza, segnalando altresì: le plurime infrazioni disciplinari che avevano costellato la detenzione (commesse e sanzionate anche nel corso del 2020), dimostrative dell'insofferenza nei confronti delle istituzioni; la sopravvenienza di nuove incriminazioni e la recente misura cautelare adottata per il reato di omicidio che, ancorché commesso in epoca non recente, consentiva di apprezzare in termini ancora più incisivi la pericolosità; l'allarmante profilo criminale del condannato, in espiazione della pena dell'ergastolo, determinata dall'ultimo provvedimento di cumulo in relazione alle condanne per reati di partecipazione ad associazione mafiosa e plurimi omicidi; la vitalità dell'organizzazione mafiosa e, in conclusione, la mancanza di qualsivoglia indicatore di un allontanamento del ricorrente dal contesto mafioso di provenienza nel quale aveva ricoperto un ruolo apicale. 3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato laddove afferma erroneamente applicata la legge penitenziaria e si risolve per il resto, nella sostanza, in censure sulla adeguatezza della motivazione, non consentite nell'ipotesi in esame, riservata al sindacato sulla violazione di legge. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 lug