CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 99/101, elettivamentedomiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4382/2018, depositata il 27/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 20/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 99/101, in Roma, ha evocato ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il convenuto,amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dal 2000 al febbraio 2005, avevapresentato il rendiconto per gli anni 2001-2002, il rendiconto perl’anno 2002-2003 non era stato approvato per carenza deidocumenti giustificativi, non aveva presentato i rendiconti deglianni 2003-2004 e 2004-2005, aveva smesso di pagare spesecondominiali per l’ammontare di euro 21.697,03, aveva prelevatoindebitamente euro 11.430,00 e il [OSCURATO:PERSONA] aveva speso euro2.668,51 in relazione a un’azione giudiziaria volta a ottenere larestituzione di documenti relativi alla sua gestione. L’attorechiedeva quindi di condannare il convenuto al pagamento di euro11.430,00, quale importo indebitamente prelevato, euro 2.668,51a titolo di risarcimento dei danni per spese legali, euro 25.000,00somma “indicata equitativamente per le somme addebitate in piùsulle insolvenze”, ed euro 10.000,00 a titolo di risarcimento perdanni non patrimoniali. Si è costituito in giudizio Sandrucci,eccependo l’inesistenza della procura ad litem e contestando nelmerito le pretese dell’attore di cui ha chiesto il rigetto; in viariconvenzionale ha chiesto di verificare l’esatta corrispondenza dellacontabilità afferente agli esercizi 2002-2005.Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 39/2013, ha condannato ilconvenuto a pagare la somma complessiva di euro 35.795,54:respinta l’eccezione di inesistenza della procura, ha ritenutoparzialmente fondata la domanda. Per quanto interessa il presentegiudizio, il Tribunale ha riconosciuto “la spettanza, in favore delCondominio attore, della somma di euro 21.697,03, conseguente aimaggiori onere sostenuti in conseguenza del tardivo adempimentodelle debitorie indicate, nel dettaglio, in citazione; trattasi dirapporti creditori non contestati quanto alla loro effettiva esistenzae in merito al cui tempestivo adempimento il convenuto non ha2 di 7Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/2026reso dimostrazione, come evidenziato anche nella relazione delData pubblicazione 20/04/2026consulente tecnico d’ufficio”.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con lasentenza n. 4382/2018 la Corte d’appello di Roma ha rigettato ilgravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 99/101,in Roma.Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalcontroricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza o delprocedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 1131 e1136 c.c., 99, 112 e 182 c.p.c.: la sentenza della Corte d’appello ènulla laddove ha omesso di dichiarare il difetto di legittimazionedell’amministratore di condominio, in quanto l’amministratore nonera stato autorizzato dall’assemblea condominiale a resistereall’impugnazione, così come eccepito dal ricorrente; a frontedell’eccezione la Corte d’appello aveva assegnato termineperentorio all’appellato per la necessaria ratifica assembleare, cheè stata depositata, ma si tratta di delibera invalida in quantodepositata non in originale, ma in semplice copia ed essendo inoltrein bianco il foglio allegato contenente l’elenco dei condominipresenti o rappresentati per delega.Il motivo è infondato. Il ricorrente non considera che, in ogni caso,“la delibera condominiale con la quale si autorizzal'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi delgiudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà diproporre ogni genere di impugnazione” (cfr. al riguardo Cass. n.11863/2024; v. pure Cass. n. 16983/2005 e Cass. n. 1416/1987).3 di 7Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/20262. Il secondo motivo contesta la conferma del pagamento dellaData pubblicazione 20/04/2026somma di euro 21.697,03 ed è a sua volta articolato in due sottomotivi tra loro strettamente collegati:2a) anzitutto si contesta nullità della sentenza o del procedimentoex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto che il ricorrente avrebbe potutodare dimostrazione degli avvenuti pagamenti con l’esibizione dellerelative ricevute, “né può sostenersi che il mancato pagamentofosse stato determinato dall’assenza di fondi, atteso che nullanell’impugnativa veniva dedotto in riferimento a tale circostanza”;al contrario, la mancanza di fondi è stata dedotta dal ricorrente nonsolo nell’atto di appello, ma è stata da lui prospettata già nellaprima udienza di comparizione del 9 gennaio 2014 e poi nellacomparsa conclusionale, come d’altro canto risulta dall’ordinanzadel 15 gennaio 2014 che ha sospeso l’efficacia esecutiva dellasentenza di primo grado;2b) si denuncia poi nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 1123, 1130-bis, 2697, 2727 c.c. e 115 c.p.c., inquanto, sulla base delle medesime deduzioni appena articolate, laCorte d’appello in violazione delle disposizioni richiamate haritenuto provati gli importi in entrata e che il loro ammontare fossein ipotesi maggiore delle spese, senza indicare le prove poste afondamento di tale convincimento.Il motivo non può essere accolto.La Corte d’appello ha accertato, basandosi sui risultati dellaconsulenza tecnica d’ufficio, che il ricorrente aveva omesso ilpagamento dei debiti indicati nell’atto di citazione introduttivo delprocesso, pagamento che non è stato dimostrato dal ricorrente,dimostrazione che egli – ha precisato il giudice d’appello – avrebbepotuto dare mediante l’esibizione delle relative ricevute. [OSCURATO:PERSONA] ha poi aggiunto che non può sostenersi che il mancatopagamento fosse stato determinato dalla mancanza di fondi, che4 di 7Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/2026d’altro canto non è stato dedotto “nell’impugnativa”. TaleData pubblicazione 20/04/2026affermazione è contestata con il primo sotto motivo, ma non sitratta di una contestazione determinante: anzitutto non sarebbestata sufficiente la mera deduzione, tanto più effettuata in appello,ma sarebbe stato necessario di tale deduzione dare la prova; inogni caso, si tratta di una affermazione ad abundantiam del giudiced’appello, basandosi la ratio decidendi sull’inadempimento delricorrente agli obblighi derivanti dal rapporto di mandato e inparticolare la mancanza di documenti giustificativi del bilancio2002-2003 e la mancata redazione dei rendiconti degli annisuccessivi e la conseguente mancata sottoposizione all’esamedell’assemblea. Quanto al secondo sotto motivo il ricorrentecontesta alla Corte d’appello una affermazione che essa – come sivedrà meglio nell’esame del successivo motivo – non ha fatto,essendosi limitata a dire che il ricorrente non aveva posto in esserei pagamenti contestati.3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1129, comma 15, 1710 e 1218 c.c. ex art. 360, n. 3 c.p.c.: laCorte d’appello ha posto a fondamento del risarcimentoriconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] anche gli importi delle fatture insolute enon soltanto gli interessi, in contrasto con quanto richiesto dallostesso [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è fondato.Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha condannato ilricorrente a pagare la “somma di euro 21.697,03, conseguente aimaggiori oneri sostenuti in conseguenza del tardivo adempimentodelle debitorie - con Italgas, ACEA, [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e AssociazioneRomana [OSCURATO:PERSONA] - indicate, nel dettaglio in citazione” (cfr.pag. 4 della sentenza). Con l’atto di appello (cfr. gli estrattidell’atto riportati alle pagg. 13 e segg. del ricorso) il ricorrente hacontestato al Tribunale l’ammontare della condanna, costituito dalla5 di 7Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/2026somma degli interi importi delle fatture non saldate, e non daiData pubblicazione 20/04/2026maggiori oneri e interessi conseguenti al ritardo nei pagamenti,come ad esempio emergerebbe dall’estratto conto relativo alpagamento di un mutuo. A fronte di tale censura la Corte d’appelloha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva appuntoriconosciuto la somma di euro 21.697,03, anzitutto ritenendo che ilCondominio avesse fatto una richiesta di condanna (euro25.000,00) da ritenersi “comprensiva sia degli importi dovuti agliindicati terzi creditori che delle somme addebitate in più sulleinsolvenze”, con una interpretazione della domanda contraria allasua lettera (il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto il pagamento dellasomma “indicata equitativamente” in euro 25.000, “per le sommeaddebitate in più sulle insolvenze”) e senza nulla dire circa lacondanna pronunciata in primo grado. La Corte ha poi ritenutocorretta la condanna al pagamento dei debiti comprensivi degliinteressi di mora, come nel caso del tardivo pagamento delle ratedel mutuo, sulla base dell’unica considerazione del mancatopagamento del debito condominiale, non considerando così che sespettava al ricorrente, che non aveva adempiuto ai propri obblighianzitutto mediante la redazione di rendiconti (omessa o incompletaperché priva dei documenti necessari), il pagamento degli interessidi mora relativi al tardivo pagamento delle spese, il pagamentodelle spese spettava invece ai condomini, salva la dimostrazioneche l’ammontare relativo fosse stato da questi ultimi versato,accertamento che non risulta, in base alla sentenza impugnata,essere stato effettuato dai giudici di merito.II. In conclusione, rigettati i primi due motivi di ricorso, accolto ilterzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma,che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M6 di 7Numero registro generale 4267/2019Numero sezionale 699/2025Numero di raccolta generale 10416/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due,Data pubblicazione 20/04/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 4 marzo 2025.Il PresidenteMilena Falaschi7 di 7