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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 38107/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 29.5.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli episodi di truffa descritti ai capi 1) e 2) della rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali dichiarando inoltre l'imputato delinquente abituale;

2. la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, si è limitata ad escludere la dichiarazione di abitualità a delinquere;

3. ricorreva per cassazione il difensore del Vairo lamentando la mancata corrispondenza tra la individuazione fotografica eseguita in dibattimento ed il risultato della prova posto alla base della argomentazione del giudice; contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione;

4. in data 14.11.2019 la difesa ha depositato una memoria difensiva cui ha allegato copia del verbale di remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contestuale sua accettazione da parte del Vairo sollecitando, perciò, la declaratoria di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata.

1. In data 14.11.2019 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegato il verbale, redatto il giorno 14.11.2019 presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], di remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contestuale sua accettazione dell'odierno ricorrente.

2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

Nel caso di specie il ricorso è certamente tempestivo in quanto proposto mediante atto spedito a mezzo raccomandata in data 11.10.2019 e, per questa ragione, entro il termine decadenziale risultante dal combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Appello è del 29.5.2019 e la motivazione risulta depositata in data 16.10.2019 ovvero nei 90 giorni che erano stati riservati in dispositivo coincidenti con il giorno 27.8.2019.

3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 29.5.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli episodi di truffa descritti ai capi 1) e 2) della rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali dichiarando inoltre l'imputato delinquente abituale; 2. la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, si è limitata ad escludere la dichiarazione di abitualità a delinquere; 3. ricorreva per cassazione il difensore del Vairo lamentando la mancata corrispondenza tra la individuazione fotografica eseguita in dibattimento ed il risultato della prova posto alla base della argomentazione del giudice; contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione; 4. in data 14.11.2019 la difesa ha depositato una memoria difensiva cui ha allegato copia del verbale di remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contestuale sua accettazione da parte del Vairo sollecitando, perciò, la declaratoria di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata. 1. In data 14.11.2019 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegato il verbale, redatto il giorno 14.11.2019 presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], di remissione della querela da parte delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contestuale sua accettazione dell'odierno ricorrente. 2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). Nel caso di specie il ricorso è certamente tempestivo in quanto proposto mediante atto spedito a mezzo raccomandata in data 11.10.2019 e, per questa ragione, entro il termine decadenziale risultante dal combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Appello è del 29.5.2019 e la motivazione risulta depositata in data 16.10.2019 ovvero nei 90 giorni che erano stati riservati in dispositivo coincidenti con il giorno 27.8.2019. 3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14.9.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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