CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2250/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro-intimato-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardian. 2750/6/2024, pubblicata il 22.10.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/20261. Con avviso di accertamento n. T9D013B02926/2020, emesso per l’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta 2015, Agenzia delle Entrate ha accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, un maggior redditoda lavoro autonomo pari alla somma di € 47.560,00, con rilevanza anche ai finidelle addizionali regionale e comunale, oltre ad un volume di affari rilevante aifini Iva pari a 51.510,00 euro, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. n. 633/1972: pertanto,veniva accertata una maggiore imposta Irpef per euro 20.462,00, una maggioreaddizionale regionale per euro 823,00, una maggiore addizionale comunale pereuro 333,00 e una maggiore imposta Iva per euro 11.332,00, oltre interessi esanzioni.2. Il controllo era avvenuto in quanto, per il periodo d’imposta 2015, era statarilevata la trasmissione di n. 157 dichiarazioni fiscali a fronte dell’assenza dicompensi dichiarati nel Quadro RE della dichiarazione dei redditi delcontribuente. Invitato a comparire ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 acausa dell’anomalia riscontrata, lo stesso non forniva alcun riscontro, e silimitava a presentare una dichiarazione integrativa in data 16 giugno 2020,all’interno della quale venivano indicati compensi nel Quadro RE per euro3.950,00 in luogo dell’analogo ammontare precedentemente riportato tra icompensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente(Quadro RL). In assenza di riscontri, l’Agenzia provvedeva a ricostruireinduttivamente una quantificazione economica per ciascun invio, attenendosi allaTabella C allegata al decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio2012 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazionedi un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilatedal Ministero della Giustizia”), ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, convertito, conmodificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27 (fra le quali rientrano anche leprofessioni riconducibili nell’alveo dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degliEsperti Contabili).3. I compensi così determinati, complessivamente pari ad euro 47.560,00,venivano sommati ai compensi indicati nella dichiarazione integrativa presentatain data 16 giugno 2020, giungendo quindi ad un importo di compensi derivantidall’attività professionale svolta abitualmente ex art. 53 TUIR di complessivi euroNumero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/2026Data pubblicazione 24/03/202651.510,00, importo rilevante altresì per la determinazione del volume d’affari aifini IVA, relativamente alla quale veniva in considerazione l’omessa dichiarazioneannuale.4. Impugnato da parte del contribuente l’avviso di accertamento, consentenza n. 130/11/2023, la C.G.T. di I grado di Milano rigettava il ricorso,confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.5. Con sentenza n. 2750/6/2024, depositata il 22.10.2024, invece, la C.G.T.di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente eannullava l’avviso di accertamento impugnato. In particolare, evidenziava che,nonostante la correttezza del ricorso all’accertamento induttivo, l’avviso era daannullare per non aver tenuto conto dei costi, e ciò in violazione del principiodella capacità contributiva6. Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo.7. La parte intimata non si è costituita.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per la violazione degliartt. 7 e 36, co. 2, n. 4) d.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.109 TUIR, per aver la C.G.T. di secondo grado omesso di esaminare nel meritola pretesa e di ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, allasua corretta misura.Deduce la ricorrente che, ritenuta la sussistenza dei presupposti per poterprocedere con l’accertamento induttivo-puro di cui all’art. 39, co. 2, lett. d-bis)D.P.R. n. 600/1973, la C.G.T. non avrebbe dovuto annullare l’intero avvisoimpugnato a causa della mancata considerazione della deduzione, ancheforfettaria, della quota di costi dovuta anche in caso di accertamento induttivo,ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla correttamisura, entro i limiti posti dalle domande di parte.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/2026Data pubblicazione 24/03/2026Deve osservarsi, infatti, che, in base alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, il processo tributario tende ad un accertamento sostanziale delrapporto controverso (sul punto, si confronti il pacifico orientamento dilegittimità, fra le altre, Cass. n. 19750/2014, n. 27560/2018), con laconseguenza che “solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formalia tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi eprecludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi siadifetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi conuna pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio dieconomia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propripoteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttorirelativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo lapropria valutazione a quella operata dallo stesso” (vedi Cass. n. 11935/2012,confermata da Cass. n. 13034/2012, e successive).Ne consegue che ove il giudice ritenga l’atto impositivo invalido per motivinon formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamentoma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entroi limiti posti dalle domande di parte (da ultimo, in termini, Cass. n. 31827/2024).2. Il ricorso, pertanto, è fondato, non avendo la CGT2 rispettato tale principioladdove ha annullato l’accertamento per non aver tenuto conto dei costi, e senzaalcuna motivazione sul punto, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per gli accertamenti di merito.Numero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:* OGGETTO DELPROCESSODanilo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] -ARTT. 7 E 36, CO.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere2, N. 4) D.LGS.[OSCURATO:PERSONA] 546/1992Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessia [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2250/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro-intimato-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardian. 2750/6/2024, pubblicata il 22.10.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/20261. Con avviso di accertamento n. T9D013B02926/2020, emesso per l’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta 2015, Agenzia delle Entrate ha accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, un maggior redditoda lavoro autonomo pari alla somma di € 47.560,00, con rilevanza anche ai finidelle addizionali regionale e comunale, oltre ad un volume di affari rilevante aifini Iva pari a 51.510,00 euro, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. n. 633/1972: pertanto,veniva accertata una maggiore imposta Irpef per euro 20.462,00, una maggioreaddizionale regionale per euro 823,00, una maggiore addizionale comunale pereuro 333,00 e una maggiore imposta Iva per euro 11.332,00, oltre interessi esanzioni.2. Il controllo era avvenuto in quanto, per il periodo d’imposta 2015, era statarilevata la trasmissione di n. 157 dichiarazioni fiscali a fronte dell’assenza dicompensi dichiarati nel Quadro RE della dichiarazione dei redditi delcontribuente. Invitato a comparire ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 acausa dell’anomalia riscontrata, lo stesso non forniva alcun riscontro, e silimitava a presentare una dichiarazione integrativa in data 16 giugno 2020,all’interno della quale venivano indicati compensi nel Quadro RE per euro3.950,00 in luogo dell’analogo ammontare precedentemente riportato tra icompensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente(Quadro RL). In assenza di riscontri, l’Agenzia provvedeva a ricostruireinduttivamente una quantificazione economica per ciascun invio, attenendosi allaTabella C allegata al decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio2012 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazionedi un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilatedal Ministero della Giustizia”), ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, convertito, conmodificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27 (fra le quali rientrano anche leprofessioni riconducibili nell’alveo dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degliEsperti Contabili).3. I compensi così determinati, complessivamente pari ad euro 47.560,00,venivano sommati ai compensi indicati nella dichiarazione integrativa presentatain data 16 giugno 2020, giungendo quindi ad un importo di compensi derivantidall’attività professionale svolta abitualmente ex art. 53 TUIR di complessivi euroNumero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/2026Data pubblicazione 24/03/202651.510,00, importo rilevante altresì per la determinazione del volume d’affari aifini IVA, relativamente alla quale veniva in considerazione l’omessa dichiarazioneannuale.4. Impugnato da parte del contribuente l’avviso di accertamento, consentenza n. 130/11/2023, la C.G.T. di I grado di Milano rigettava il ricorso,confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.5. Con sentenza n. 2750/6/2024, depositata il 22.10.2024, invece, la C.G.T.di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente eannullava l’avviso di accertamento impugnato. In particolare, evidenziava che,nonostante la correttezza del ricorso all’accertamento induttivo, l’avviso era daannullare per non aver tenuto conto dei costi, e ciò in violazione del principiodella capacità contributiva6. Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo.7. La parte intimata non si è costituita.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per la violazione degliartt. 7 e 36, co. 2, n. 4) d.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.109 TUIR, per aver la C.G.T. di secondo grado omesso di esaminare nel meritola pretesa e di ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, allasua corretta misura.Deduce la ricorrente che, ritenuta la sussistenza dei presupposti per poterprocedere con l’accertamento induttivo-puro di cui all’art. 39, co. 2, lett. d-bis)D.P.R. n. 600/1973, la C.G.T. non avrebbe dovuto annullare l’intero avvisoimpugnato a causa della mancata considerazione della deduzione, ancheforfettaria, della quota di costi dovuta anche in caso di accertamento induttivo,ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla correttamisura, entro i limiti posti dalle domande di parte.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 2250/2025Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 6993/2026Data pubblicazione 24/03/2026Deve osservarsi, infatti, che, in base alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, il processo tributario tende ad un accertamento sostanziale delrapporto controverso (sul punto, si confronti il pacifico orientamento dilegittimità, fra le altre, Cass. n. 19750/2014, n. 27560/2018), con laconseguenza che “solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formalia tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi eprecludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi siadifetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi conuna pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio dieconomia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propripoteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttorirelativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo lapropria valutazione a quella operata dallo stesso” (vedi Cass. n. 11935/2012,confermata da Cass. n. 13034/2012, e successive).Ne consegue che ove il giudice ritenga l’atto impositivo invalido per motivinon formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamentoma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entroi limiti posti dalle domande di parte (da ultimo, in termini, Cass. n. 31827/2024).2. Il ricorso, pertanto, è fondato, non avendo la CGT2 rispettato tale principioladdove ha annullato l’accertamento per non aver tenuto conto dei costi, e senzaalcuna motivazione sul punto, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per gli accertamenti di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione eper la liquidazione delle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione eper la liquidazione delle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente