CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19143-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.2.2004 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], invocando la sua condanna al rilascio, in favore degli attori, di un immobile adibito a negozio di salumeria, che il convenuto occupava senza averne titolo. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa. Con sentenza n. 83/2011 il Tribunale accoglieva la domanda principale, condannando il convenuto al rilascio dell’immobile, rigettando invece la riconvenzionale per carenza della prova del possesso utile ad usucapionem. Con la sentenza impugnata, n. 618/2017, la Corte di Appello di Salerno riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda degli attori ed accogliendo la riconvenzionale di usucapione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo,i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degliartt. 948 e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso, con motivazione illogica, incompleta e contraddittoria, che i ricorrenti avessero fornito la prova del loro diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda. Con il secondomotivo, i ricorrenti denunciano invece l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il bene era stato indicato nelle denunce di successione prodotte in atti e nella documentazione relativa alla sua ristrutturazione a seguito dell’evento sismico del 1980. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano infine laviolazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto, con motivazione illogica, incoerente ed incompleta, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che gli originari attori, odierni ricorrenti, non avessero fornito la prova del loro diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda, poiché a tal fine non sono sufficienti le dichiarazioni di successione, trattandosi di atti di provenienza unilaterale, né altri documenti a contenuto fiscale o amministrativo, peraltro in un contesto di incertezza circa l’esatta individuazione del bene controverso (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ha poi rilevato che la prova della proprietà non può desumersi dalla circostanza che gli odierni ricorrenti avessero proposto domanda giudiziaria di rilascio del bene locato, “… poiché il rapporto obbligatorio non presuppone la proprietà del bene dato in locazione” (cfr. ancora pag. 8) ed ha dunque concluso che la prova della proprietà, pur con le attenuazioni derivanti dalla proposizione, da parte del convenuto, di domanda di usucapione, non era stata conseguita, non essendo stato dimostrato, dagli attori, neppure un possesso anteriore a quello allegato dal convenuto (cfr. sempre pag. 8). In relazione invece alla domanda riconvenzionale, la Corte distrettuale ha ritenuto che, pur nella contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di merito, la prova del possesso esclusivo, pacifico e pubblico ultraventennale emergesse dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle licenze commerciali, idonee a dimostrare “… una attività di vendita, peraltro non contestata” che “… evidenzia l’effettività del possesso protratto per oltre venti anni dal 1972 al 2004 e costituendo prova del possesso utile consente di accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione di parte appellante”(cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). A tale complessiva valutazione del compendio istruttorio il ricorrente contrappone una lettura alternativa delle prove, senza tuttavia neanche indicare in modo specifico quali elementi, in via di ipotesi, evidenzierebbero un erroneo apprezzamento delle risultanze della prova. Non rileva, sul punto, la deduzione del vizio di omesso esame, nè in relazione al contenuto delle dichiarazioni di successione, giacché, come già detto, tali atti sono stati esaminati dalla Corte di Appello; nè con riguardo alla documentazione relativa alla ristrutturazione dell’immobile a seguito dell’evento sismico del 1980 (peraltro indicata solo genericamente e senza la specifica indicazione dei passaggi che, in ipotesi, rileverebbero ai fini della dimostrazione del vizio), trattandosi comunque di documentazione non idonea ai fini della prova del diritto di proprietà, desumibile soltanto dalla produzione del titolo di provenienza, nel rispetto del principio di prova “rafforzata” di cui all’art. 948 c.c. Inoltre, sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv.627790) e che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-