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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09293/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8743/2021 R.G. proposto da C.A.M. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso lo studio della prima in Roma, piazza della Libertà, n.20; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaM.

Colonna, n. 27 , presso l'Avvocatura regionale ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 4363/20 , depositata il 22 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La C.A.M. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nell'[OSCURATO:PERSONA], comprendente l'acquedotto [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 2.050.769,67, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura d'acqua e l'attività di manutenzione ed intervento svolta nei territori di nove Comuni della Regione serviti dal predetto acquedotto.

1.1. Con sentenza dell'8 luglio 2015, il Tribunale di Roma rigettò la do- manda, rilevando l'insussistenza di un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam.

2. L'impugnazione proposta dalla CAMè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Romacon sentenza del 22 settembre 2020.

Premesso che i contratti della [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi quelli degli enti territoriali e quelli stipulati a trattativa privata, richiedono la forma scritta, ossia la redazione di un documento recante la sottoscrizione delle parti e la specifica indicazione dell'oggetto e delle clausole che regolano il rapporto, la Corte ha affermato che l'assenza di tale requisito comporta la nullità del contratto, insuscettibile di sanatoria, e l'inefficacia di una ricogni- zione di debito, avente portata meramente confermativa del rapporto fonda- mentale.

Ha escluso, in particolare,che tale contratto potesse essere indivi- duato nella convenzione stipulata il 4 luglio 1990 tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Abruzzo per disciplinare la successione delle stesse alla Cassa per il Mezzogiorno, che precedentemente gestiva gli acquedotti, e per regolare i rapporti tra i due enti, osservando che la CAM nonne era parte.

3. Avverso la predetta sentenza la CAM ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi.

La Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 2 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sostenendo che, nell'e- scludere la sussistenza di un titolo legittimante le prestazioni effettuate, la sentenza impugnata non ha considerato che essa ricorrente è subentrata ex lege alla Regione Abruzzo nel rapporto intercorrente con la Regione [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo svolgimento del servizio idrico integrato nell'area servita dall'acquedotto [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218l'acquedotto, costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno, era stato trasferito alla Regione Abruzzo, afferma che a quest'ultima era subentrato, ai sensi della normativa vigente in materia di risorse idriche,il [OSCURATO:PERSONA]- soriale [OSCURATO:PERSONA], istituito con legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, il quale, dopo aver assunto la nuova denominazione di Consorzio AcquedottisticoMarsicano, era stato trasformato in società per azioni, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Precisato inoltre che essa ricorrente, costituita con la partecipazione dei Comuni inclusi nell'ambito ter- ritoriale ottimale, svolge le funzioni già attribuite a questi ultimi, operando come società in house, in virtù dell'affidamento del servizio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (già Ente d'[OSCURATO:PERSONA]), ag- giunge che la sussistenza del rapporto con la Regione [OSCURATO:PERSONA] era comprovata dall'avvenuta cessione del contratto da parte della stessa in favore della Ac- que [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessionaria della gestione del servizio idrico integrato dell'area comprendente i Comuni serviti dall'acquedotto.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della convenzione stipulata il 4 luglio 1990, la cui pro- duzione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale.

3. Il primo motivo, con cui la ricorrente insiste sulla sussistenza del rap- porto contrattuale con la Regione [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di essere subentrata ex legenel contratto dalla stessa stipulato con la Regione Abruzzo, già titolare dell'acquedotto, è infondato.

La legge della Regione Abruzzo n. 66 del 1987, recante norme per l'indi- viduazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidate provvisoriamente in gestione alla R e- gione e ad altri enti, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. n. 218 del 1978, nel demandare alla Regione il compito di promuovere, a tal fine, la costituzione di consorzi comprensoriali tra i Comuniinteressati (art. 1, comma secondo), prevedeva, in via provvisoria, la costituzione di sei consorzi (art. 2, comma primo), tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] della Marsica, comprendente anche i Comuni serviti dall'acquedotto interregionale Verrecchie, per la parte ricadente nel territorio abruzzese (all.

A, lett. b);essa affidava a ciascun con- sorzio la gestione delle opereacquedottistiche situate nel l'ambito di sua com- petenza, per la parte ricadente nel territorio regionale (art. 2, comma se- condo), disponendo che i Comuni o altri enti pubblici potessero volontaria- mente conferire ai consorzi competenti per territorio le opere acquedottistiche da loro gestite (art. 3, comma primo). [OSCURATO:PERSONA] IV della medesima legge di- sciplinava poi il trasferimento delle opere realizzate o in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiornoin gestione alla Regione o affidate in gestione provvisoria ad altri Enti,distinguendo tra quelle relative agli acque- dotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici di cui all'all.

C (tra i quali era compreso quello relativo all'acquedotto Verrecchie, per la parte ricadente nel territorio abruzzese), da trasferirsi entro novanta giorni dall'en- trata in vigore della legge ai Consorzi competenti per i rispettivi ambiti terri- toriali (art. 27), e quelle ad esclusivo servizio dei Comuni singoli, non stret- tamente connesse con acquedotti intercomunali, da trasferirsi ai Comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 26, comma primo).

I trasferimentiprevisti dalle predette disposizioni non aveva no pertanto carattere automatico, ma eranosubordinati all'adozione di appositi provvedi- menti da parte della Regione, i quali avrebbero dovuto disciplinare anche il subingresso dei consorzi nella gestione delle opere, regolando in particolare la sorte dei rapporti già in essere con i terzi e la titolarità dei diritti e degli obblighi dagli stessi derivanti, in ordine ai quali la legge nulla disponeva.L'in- tervenuta adozione di tali provvedimenti non è stata peraltro allegata in alcun modo dalla ricorrente, la quale non ne ha indicato la data né riportato neppure sommariamente il contenuto, con la conseguenza che risulta assolutamente impossibile stabilire se e quando essa sia subentrata alla Regione Abruzzo nel rapporto derivante dalla convenzione stipulata con la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Eppure, la necessità di tali indicazioni emergeva anche dalla complessità della vicenda inerente al trasferimento dell'acquedotto interregionale Verrecchie, la cui ge- stione, affidata dall'art. 2, comma primo, della legge n. 66 del 1987 al Con- sorzio Comprensoriale dell'Aquilano, nel quale erano stati inclusi i Comuni approvvigionati dall'acquedotto, fu attribuita al [OSCURATO:PERSONA]- cano soltanto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1989, n. 40, che modificòla predetta disposizione.

Per analoghe ragioni, deve ritenersi insufficiente il richiamo della ricor- rente alla successiva legge n. 36 del 1994, la quale, nel disciplinare la sorte delle gestioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, effettivamente dispose, all'art. 10, comma sesto, che gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 218 del 1978 e da altri consorzi di diritto pub- blico, fossero trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadevano in tutto o per la maggior parte i territori serviti, ma subordinò tale trasferimento all'ado- zione di un apposito piano con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la cui data di approvazione ed il cui contenuto sono rimasti nella specie imprecisati.L'art. 12 della medesima legge, nel disciplinare la dotazione dei soggetti gestori del servizio pubblico integrato, prevedeva d'altronde che le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di pro- prietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne avrebbe assuntoi relativi oneri, ma richiedeva a tal fine un'apposita convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione ai sensi dell'art. 11, il cui contenuto, comprendente l'indicazione dei termini dell'assunzione dei predetti oneri, è rimasto anche esso indeterminato, così come la data di stipulazione.Nell'invocare la legge regionale n. 2 del 1997, con cui la Regione Abruzzo a provveduto a dare attuazione alla predetta disciplina, la ricorrente ha poi omesso di specificare le modalità e i termini di assegnazione dell'acquedotto all'ente d'ambito, da essa individuato nell'ERSI, cui le opere di cui all'art. 4, comma primo, lett. f) della legge n. 36 del 1994 avrebbero dovuto essere attribuite in uso o in comodato gratuito ai sensi dell'art. 8, comma quarto, nonché quelli dell'affi- damento al gestore del servizio idrico integrato, regolato dall'art. 9, comma secondo, lett. c)e d), mediante rinvio alle forme di gestione di cui all'art. 22, comma terzo, lett. b), c)ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Quanto infine alla disciplina dettata dald.lgs. n. 152 del 2006, premesso che, nel sistema dalla stessa introdotto, gli acquedotti, le fognature, gl'im- pianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica sono assegnate al demanio degli enti locali (art. 143, comma primo) e devono es- sere affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico inte- grato(art. 153, comma primo), i cui rapporti con gli enti proprietari e con l'ente di governo dell'ambito (art. 150, comma primo) sono anch'essi regolati da apposite convenzioni e dai relativi disciplinari, la ricorrente, pur affer- mando di rivestire la qualità di gestore del servizio idricointegrato, in virtù di affidamento in houseda parte dell'ERSI, non ha in alcun modo precisato le condizioni convenute per l'affidamento dell'acquedotto [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle riguardanti il subingresso nei crediti e nei debiti della ge- stione, sicché è rimasta del tutto priva di riscontro l'affermazione della suc- cessione nella convenzione stipulata dalla Regione Abruzzo, originaria titolare dell'acquedotto, con la Regione [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale sono state effet- tuate le forniture.

4. E' conseguentemente infondato anche il secondo motivo, riflettente l'omesso esame della predetta convenzione.

La sentenza impugnata non ha affatto trascurato tale documento, avendo espressamente dichiarato di non volersi soffermare sulla tardività della sua produzione da parte dell'appellante, in favore di una pronuncia sul merito della questione sollevata con il motivo di gravame, ma avendolo reputato irrilevante ai fini della decisione, in virtù della condivisibile osservazione che, in quanto stipulata senza la partecipazione del Consorzio, la convenzione non poteva spiegare alcun effetto nei confronti dello stesso.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8743/2021 R.G. proposto da C.A.M. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso lo studio della prima in Roma, piazza della Libertà, n.20; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaM. Colonna, n. 27 , presso l'Avvocatura regionale ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 4363/20 , depositata il 22 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La C.A.M. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nell'[OSCURATO:PERSONA], comprendente l'acquedotto [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 2.050.769,67, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura d'acqua e l'attività di manutenzione ed intervento svolta nei territori di nove Comuni della Regione serviti dal predetto acquedotto. 1.1. Con sentenza dell'8 luglio 2015, il Tribunale di Roma rigettò la do- manda, rilevando l'insussistenza di un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam. 2. L'impugnazione proposta dalla CAMè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Romacon sentenza del 22 settembre 2020. Premesso che i contratti della [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi quelli degli enti territoriali e quelli stipulati a trattativa privata, richiedono la forma scritta, ossia la redazione di un documento recante la sottoscrizione delle parti e la specifica indicazione dell'oggetto e delle clausole che regolano il rapporto, la Corte ha affermato che l'assenza di tale requisito comporta la nullità del contratto, insuscettibile di sanatoria, e l'inefficacia di una ricogni- zione di debito, avente portata meramente confermativa del rapporto fonda- mentale. Ha escluso, in particolare,che tale contratto potesse essere indivi- duato nella convenzione stipulata il 4 luglio 1990 tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Abruzzo per disciplinare la successione delle stesse alla Cassa per il Mezzogiorno, che precedentemente gestiva gli acquedotti, e per regolare i rapporti tra i due enti, osservando che la CAM nonne era parte. 3. Avverso la predetta sentenza la CAM ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. La Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 2 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sostenendo che, nell'e- scludere la sussistenza di un titolo legittimante le prestazioni effettuate, la sentenza impugnata non ha considerato che essa ricorrente è subentrata ex lege alla Regione Abruzzo nel rapporto intercorrente con la Regione [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo svolgimento del servizio idrico integrato nell'area servita dall'acquedotto [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218l'acquedotto, costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno, era stato trasferito alla Regione Abruzzo, afferma che a quest'ultima era subentrato, ai sensi della normativa vigente in materia di risorse idriche,il [OSCURATO:PERSONA]- soriale [OSCURATO:PERSONA], istituito con legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, il quale, dopo aver assunto la nuova denominazione di Consorzio AcquedottisticoMarsicano, era stato trasformato in società per azioni, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Precisato inoltre che essa ricorrente, costituita con la partecipazione dei Comuni inclusi nell'ambito ter- ritoriale ottimale, svolge le funzioni già attribuite a questi ultimi, operando come società in house, in virtù dell'affidamento del servizio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (già Ente d'[OSCURATO:PERSONA]), ag- giunge che la sussistenza del rapporto con la Regione [OSCURATO:PERSONA] era comprovata dall'avvenuta cessione del contratto da parte della stessa in favore della Ac- que [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessionaria della gestione del servizio idrico integrato dell'area comprendente i Comuni serviti dall'acquedotto. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della convenzione stipulata il 4 luglio 1990, la cui pro- duzione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale. 3. Il primo motivo, con cui la ricorrente insiste sulla sussistenza del rap- porto contrattuale con la Regione [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di essere subentrata ex legenel contratto dalla stessa stipulato con la Regione Abruzzo, già titolare dell'acquedotto, è infondato. La legge della Regione Abruzzo n. 66 del 1987, recante norme per l'indi- viduazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidate provvisoriamente in gestione alla R e- gione e ad altri enti, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. n. 218 del 1978, nel demandare alla Regione il compito di promuovere, a tal fine, la costituzione di consorzi comprensoriali tra i Comuniinteressati (art. 1, comma secondo), prevedeva, in via provvisoria, la costituzione di sei consorzi (art. 2, comma primo), tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] della Marsica, comprendente anche i Comuni serviti dall'acquedotto interregionale Verrecchie, per la parte ricadente nel territorio abruzzese (all. A, lett. b);essa affidava a ciascun con- sorzio la gestione delle opereacquedottistiche situate nel l'ambito di sua com- petenza, per la parte ricadente nel territorio regionale (art. 2, comma se- condo), disponendo che i Comuni o altri enti pubblici potessero volontaria- mente conferire ai consorzi competenti per territorio le opere acquedottistiche da loro gestite (art. 3, comma primo). [OSCURATO:PERSONA] IV della medesima legge di- sciplinava poi il trasferimento delle opere realizzate o in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiornoin gestione alla Regione o affidate in gestione provvisoria ad altri Enti,distinguendo tra quelle relative agli acque- dotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici di cui all'all. C (tra i quali era compreso quello relativo all'acquedotto Verrecchie, per la parte ricadente nel territorio abruzzese), da trasferirsi entro novanta giorni dall'en- trata in vigore della legge ai Consorzi competenti per i rispettivi ambiti terri- toriali (art. 27), e quelle ad esclusivo servizio dei Comuni singoli, non stret- tamente connesse con acquedotti intercomunali, da trasferirsi ai Comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 26, comma primo). I trasferimentiprevisti dalle predette disposizioni non aveva no pertanto carattere automatico, ma eranosubordinati all'adozione di appositi provvedi- menti da parte della Regione, i quali avrebbero dovuto disciplinare anche il subingresso dei consorzi nella gestione delle opere, regolando in particolare la sorte dei rapporti già in essere con i terzi e la titolarità dei diritti e degli obblighi dagli stessi derivanti, in ordine ai quali la legge nulla disponeva.L'in- tervenuta adozione di tali provvedimenti non è stata peraltro allegata in alcun modo dalla ricorrente, la quale non ne ha indicato la data né riportato neppure sommariamente il contenuto, con la conseguenza che risulta assolutamente impossibile stabilire se e quando essa sia subentrata alla Regione Abruzzo nel rapporto derivante dalla convenzione stipulata con la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Eppure, la necessità di tali indicazioni emergeva anche dalla complessità della vicenda inerente al trasferimento dell'acquedotto interregionale Verrecchie, la cui ge- stione, affidata dall'art. 2, comma primo, della legge n. 66 del 1987 al Con- sorzio Comprensoriale dell'Aquilano, nel quale erano stati inclusi i Comuni approvvigionati dall'acquedotto, fu attribuita al [OSCURATO:PERSONA]- cano soltanto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1989, n. 40, che modificòla predetta disposizione. Per analoghe ragioni, deve ritenersi insufficiente il richiamo della ricor- rente alla successiva legge n. 36 del 1994, la quale, nel disciplinare la sorte delle gestioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, effettivamente dispose, all'art. 10, comma sesto, che gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 218 del 1978 e da altri consorzi di diritto pub- blico, fossero trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadevano in tutto o per la maggior parte i territori serviti, ma subordinò tale trasferimento all'ado- zione di un apposito piano con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la cui data di approvazione ed il cui contenuto sono rimasti nella specie imprecisati.L'art. 12 della medesima legge, nel disciplinare la dotazione dei soggetti gestori del servizio pubblico integrato, prevedeva d'altronde che le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di pro- prietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne avrebbe assuntoi relativi oneri, ma richiedeva a tal fine un'apposita convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione ai sensi dell'art. 11, il cui contenuto, comprendente l'indicazione dei termini dell'assunzione dei predetti oneri, è rimasto anche esso indeterminato, così come la data di stipulazione.Nell'invocare la legge regionale n. 2 del 1997, con cui la Regione Abruzzo a provveduto a dare attuazione alla predetta disciplina, la ricorrente ha poi omesso di specificare le modalità e i termini di assegnazione dell'acquedotto all'ente d'ambito, da essa individuato nell'ERSI, cui le opere di cui all'art. 4, comma primo, lett. f) della legge n. 36 del 1994 avrebbero dovuto essere attribuite in uso o in comodato gratuito ai sensi dell'art. 8, comma quarto, nonché quelli dell'affi- damento al gestore del servizio idrico integrato, regolato dall'art. 9, comma secondo, lett. c)e d), mediante rinvio alle forme di gestione di cui all'art. 22, comma terzo, lett. b), c)ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quanto infine alla disciplina dettata dald.lgs. n. 152 del 2006, premesso che, nel sistema dalla stessa introdotto, gli acquedotti, le fognature, gl'im- pianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica sono assegnate al demanio degli enti locali (art. 143, comma primo) e devono es- sere affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico inte- grato(art. 153, comma primo), i cui rapporti con gli enti proprietari e con l'ente di governo dell'ambito (art. 150, comma primo) sono anch'essi regolati da apposite convenzioni e dai relativi disciplinari, la ricorrente, pur affer- mando di rivestire la qualità di gestore del servizio idricointegrato, in virtù di affidamento in houseda parte dell'ERSI, non ha in alcun modo precisato le condizioni convenute per l'affidamento dell'acquedotto [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle riguardanti il subingresso nei crediti e nei debiti della ge- stione, sicché è rimasta del tutto priva di riscontro l'affermazione della suc- cessione nella convenzione stipulata dalla Regione Abruzzo, originaria titolare dell'acquedotto, con la Regione [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale sono state effet- tuate le forniture. 4. E' conseguentemente infondato anche il secondo motivo, riflettente l'omesso esame della predetta convenzione. La sentenza impugnata non ha affatto trascurato tale documento, avendo espressamente dichiarato di non volersi soffermare sulla tardività della sua produzione da parte dell'appellante, in favore di una pronuncia sul merito della questione sollevata con il motivo di gravame, ma avendolo reputato irrilevante ai fini della decisione, in virtù della condivisibile osservazione che, in quanto stipulata senza la partecipazione del Consorzio, la convenzione non poteva spiegare alcun effetto nei confronti dello stesso. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppo
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