CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PerriGiacomo Mattia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-Numero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1788/2023depositata il 14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra lasocietà SI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Condominio dell’edificio sito inMacerata, via XXIV Maggio n. 2, avente ad oggetto la fornitura dicombustibile per il riscaldamento centralizzato e la manutenzionedell’impianto termico.In data 23 novembre 2007, [OSCURATO:SOCIETA]. concludeva con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di factoring, in forza del quale le venivanoceduti, in massa, i crediti sorti e a sorgere, vantati dalla cedente neiconfronti del suddetto Condominio. La cessione veniva ritualmentenotificata al debitore ceduto, il quale ne prendeva atto, confermando che icrediti traevano origine da forniture regolarmente eseguite eimpegnandosi a non sollevare eccezioni in ordine alla loro liquidità edesigibilità.A fronte dell’inadempimento del Condominio al pagamento delle fatturescadute, per l’importo complessivo di euro 62.279,35, oltre interessiconvenzionali, la banca agiva inizialmente in via monitoria dinanzi alTribunale di Milano, che emetteva decreto ingiuntivo notificato in data 1°marzo 2012.Proposta opposizione da parte del Condominio, il Tribunale, con sentenzan. 10410/2016, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favoredel Tribunale di Macerata, assegnando termine per la riassunzione, chenon veniva effettuata.Numero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva un nuovo procedimentomonitorio dinanzi al Tribunale di Macerata, che emetteva decretoingiuntivo n. 669/2017, notificato in data 29 giugno 2017. Anche taledecreto veniva opposto dal Condominio, che eccepiva, tra l’altro,l’intervenuta prescrizione del credito, l’improponibilità e l’inammissibilitàdella domanda, la nullità del decreto per difetto di prova scritta, nonché lanullità o inefficacia della clausola sugli interessi convenzionali.Con sentenza n. 1159/2020, il Tribunale di Macerata rigettaval’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.2. Avverso tale decisione proponevano appello alcuni dei condomini,deducendo, in particolare, la prescrizione quinquennale del credito ai sensidell’art. 2948, n. 4, c.c., nonché l’erroneità della statuizione relativa agliinteressi convenzionali.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la stessa resisteva al gravame, sostenendo,tra l’altro, che la prescrizione fosse stata interrotta dalla costituzione nelgiudizio di opposizione instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nel 2012.Con sentenza n. 1788/2023, del 14 dicembre 2023, la Corte d’Appello diAncona accoglieva l’appello, riformando integralmente la decisione diprimo grado e revocando il decreto ingiuntivo, sul presuppostodell’intervenuta prescrizione del credito azionato.La Corte territoriale rilevava che il giudizio introdotto a seguito della primaopposizione si era estinto per mancata riassunzione e affermava che, inconseguenza di ciò, la notificazione del decreto ingiuntivo del 2012 avevaspiegato un effetto meramente interruttivo istantaneo della prescrizione,privo di efficacia sospensiva. Osservava, inoltre, che nel periodo intercorsotra tale notificazione e la proposizione del secondo decreto ingiuntivo nel2017 non risultavano compiuti ulteriori atti idonei a interrompere ildecorso del termine prescrizionale.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un motivo.Numero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiacomoMaria Perri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaCorvatta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlfredoCesarini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, Maria ElisaTamagnini, [OSCURATO:PERSONA].non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso appare improcedibileex art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., in quanto in esso si è allegatoche la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 15 dicembre 2023,ma non si è prodotta la copia della stessa con la relata di notificazione edessa nemmeno è stata prodotta da parte resistente (come ammette Cass.,Sez. Un., n. 10648 del 2017).D’altro canto, la sentenza è stata pubblicata il 14 dicembre 2023 e la c.d.prova di resistenza di cui a Cass. n. 17066 del 2013 (e successiveconformi) appare esiziale: infatti, calcolando i sessanta gionri del terminebreve dalla data di pubblicazione, detto termine veniva a scadere il giorno12 febbraio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 13successivo.[OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che se l’unico motivo di ricorso fossescrutinabile, l’esito sarebbe negativo.4.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nonché laviolazione degli artt. 2943, comma 2, 2945 e 2948, n. 4, c.c., in relazioneall’art. 115 c.p.c., da parte della Corte d’appello di Ancona.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche, nel periodo intercorrente tra la notifica del primo decreto ingiuntivoNumero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026(febbraio 2012) e la notifica del secondo decreto ingiuntivo (giugno 2017),non si fosse verificato alcun ulteriore atto di interruzione dellaprescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale dicui all’art. 2948, n. 4, c.c.In particolare, la banca deduce che la Corte territoriale ha del tuttoomesso di esaminare il fatto, pacifico e documentalmente provato,costituito dalla costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento diopposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Milano,avvenuta in data 27 luglio 2012, nel corso del quale la banca avevachiesto il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la condanna delCondominio al pagamento del credito.Secondo la ricorrente, tale costituzione integrava una domanda giudizialeproposta “nel corso del giudizio”, idonea a produrre effetto interruttivodella prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., come la stessaCorte d’appello ha astrattamente riconosciuto, ma senza poi farne correttaapplicazione al caso concreto.Il fatto storico omesso risultava, peraltro, dalla sentenza del Tribunale diMilano n. 10410/2016, prodotta in atti dalla stessa parte appellante, nellaquale è espressamente dato atto della costituzione della banca, nonchédella domanda di rigetto dell’opposizione proposta dalla stessa. Talecircostanza, si assume, non è mai stata contestata dagli appellanti,neppure quanto alla data del deposito della comparsa.La mancata considerazione di tale atto avrebbe condotto la Corteterritoriale ad affermare, in modo apodittico, che tra il 2012 e il 2017 nonsi fosse verificato alcun ulteriore evento interruttivo, in contrasto sia conle risultanze processuali sia con il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.La ricorrente evidenzia, inoltre, il carattere decisivo del fatto omesso,poiché, ove la Corte d’appello avesse esaminato la costituzione in giudiziodel 27 luglio 2012 come atto interruttivo, avrebbe dovuto rilevare che traNumero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026tale data e la notifica del secondo decreto ingiuntivo (29 giugno 2017) nonera decorso il termine quinquennale di prescrizione, essendo trascorsimeno di cinque anni.Ne consegue, secondo la banca, che l’accoglimento dell’eccezione diprescrizione si fonda su una ricostruzione incompleta e giuridicamenteerronea della sequenza degli atti interruttivi, derivante dall’omesso esamedi un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti e risultantedagli atti del processo.5. Questa essendo la prospettazione del motivo di ricorso, il motivo sidovrebbe ritenere privo di fondamento.Queste le ragioni, che il Collegio ritiene di doversi enunciare pronunciarenell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., attesala rilevanza nomofilattica della questione dedotta.Assume rilievo decisivo la circostanza che l’art. 310, secondo comma,c.p.c. dispone che l’estinzione del processo «rende inefficaci gli atticompiuti», con la sola esclusione delle sentenze di merito e delle pronunceche regolano la competenza.Ne segue che l’estinzione del giudizio intervenuta a seguito delladeclaratoria di incompetenza per mancata riassunzione davanti al giudicecompetente, verificatasi ai sensi dell’art. 307, primo comma, c.p.c. –declaratoria che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, comportacomunque la caducazione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass. n.16744 del 2009 e successive conformi) – ha fatto venir meno l’efficaciadegli atti processuali compiuti nel giudizio di opposizione chiusosi senzadecisione sul merito.In tale prospettiva, deve ritenersi privo di effetti l’atto processualerappresentato dalla comparsa di costituzione depositata dal creditoreopposto nel giudizio di opposizione, sicché la contraria pretesa della partericorrente non trova fondamento.Numero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ciò tanto più se si considera che con tale atto il creditore non ha formulatouna domanda autonoma o nuova, ma si è limitato a instare per il rigettodell’opposizione e, in via subordinata, per la condanna al pagamento delcredito azionato, conclusioni che restavano inscindibilmente collegate allapendenza della domanda introdotta con la notificazione del decretoingiuntivo e destinate, pertanto, a seguirne le sorti.Né, in senso contrario, può valorizzarsi l’art. 2943, secondo comma, c.c.,che attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione allaproposizione di una domanda nel corso del giudizio.Tale disposizione, infatti, postula la proposizione di una domanda diversada quella già introdotta con l’atto iniziale del processo; mentre, nellaspecie, ai fini della prescrizione rilevava unicamente la notificazione delricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 643, terzocomma, c.p.c. (ex multis, Cass. n. 27944 del 2022).Ne consegue che, una volta intervenuta l’estinzione del giudizio diopposizione per mancata riassunzione, nessun autonomo effettointerruttivo può essere riconosciuto alla comparsa di costituzione delcreditore opposto, sicché correttamente la Corte territoriale ha escluso lasussistenza di ulteriori atti idonei a incidere sul decorso del termineprescrizionale.Pertanto, la Corte formula il seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estinzione delprocesso per mancata riassunzione a seguito di declaratoria diincompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficacigli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronuncesulla competenza; ne consegue che la comparsa di costituzione delcreditore opposto, ove costui chieda il rigetto dell’opposizione esubordinatamente la condanna al pagamento del credito per cui ècausa (cioè fatto valere già con il ricorso monitorio), non è idoneaa produrre un nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensiNumero registro generale 4199/2024Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 14481/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’art. 2943, secondo comma, c.c., giacché in dette conclusioninon può ravvisarsi una domanda diversa da quella originariaintrodotta con il decreto ingiuntivo.»6. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredelle controricorrenti seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro3.900,00 di cui 3.700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori dilegge in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]