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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24/03/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 24 marzo, che ne ha confermato la sottoposizione agli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, impostigli in relazione alle incolpazioni di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di vari "reati-scopo".

1.1. Egli deduce, anzitutto, la nullità dell'ordinanza cautelare genetica e, di riflesso, di quella impugnata, per violazione dell'art. 292, cod. proc. pen., in ragione del difetto di motivazione, e comunque di un'autonoma valutazione, in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo, avendo il primo giudice completamente dimenticato di trattare la sua specifica posizione.

1.2. Lamenta, comunque, l'assenza a suo carico di un quadro di gravità indiziaria in ordine a tale ipotesi delittuosa, per difetto dell'affectio societatis, rilevando, in proposito, che: a lui vengono addebitati pochissimi "reati-fine" e nessun altro comportamento sintomatico della sua stabile messa a disposizione del sodalizio e della condivisione del relativo programma criminale; che, peraltro, tali episodi delittuosi si presentano in sé poco significativi e contenuti in un arco temporale soltanto di alcune settimane; che, a suo carico, possono al più ravvisarsi contatti con singoli membri del sodalizio criminale, insufficienti, però, come tali, a configurare una partecipazione associativa, quand'anche si tratti di esponenti di vertice del gruppo.

1.3. Si duole, inoltre, della valutazione di gravità indiziaria in relazione ai singoli "reati-scopo", rilevando: l'assenza dí qualsiasi sequestro di sostanza, e quindi l'impossibilità di stabilirne specie e capacità psicoattiva, con conseguente ipotizzabilità, al più, di ipotesi riconducibili all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; nonché l'esclusiva valorizzazione di conversazioni intercettate, tuttavia integranti meri indizi e, peraltro, nessuna inequivoca in ordine all'oggetto di tali dialoghi né attestante rapporti pregressi tra gli indagati.

In particolare, in ordine al capo 203), il ricorrente contesta la sua identificazione per uno dei colloquianti e la tipologia dello stupefacente di cui ivi i discorre; quanto al capo 206), il contenuto dei dialoghi sarebbe estremamente generico; riguardo, infine, al capo 207), in assenza del sequestro della sostanza, ne sarebbero incerte la specie e la quantità.

1.4. In punto di esigenze cautelari, infine, il ricorso evidenzia il lungo tempo trascorso dai "reati-scopo" ipotizzati (circa quattro anni), l'assenza di contatti tra Galluzzi ed altri indagati sin dal novembre 2020, nonché, in diritto, l'inapplicabilità all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, della regola di esperienza della tendenziale stabilità del vincolo, analogamente a quanto invece accade per l'associazione di tipo mafioso.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.3.

Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, replicando testualmente per larghi passi quanto dedotto con il ricorso, con l'aggiunta di qualche citazione di giurisprudenza ad ulteriore sostegno.

4. Il ricorso dev'essere respinto.

5. Il primo motivo è generico, perché non si misura criticamente con le ragioni che hanno condotto il Tribunale a disattendere la stessa eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare genetica, ed è comunque manifestamente infondato.

La doglianza, infatti, poggia esclusivamente sul fatto che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, abbia omesso il nominativo del Galluzzi nell'elenco dei fornitori di stupefacenti dell'associazione criminale, indicato in via generale e preliminare rispetto alla disamina delle specifiche emergenze investigative.

Ma - come l'ordinanza impugnata spiega a chiare lettere (pagg. 2 s.) - in altri passaggi di quel provvedimento i riferimenti al ricorrente sono espliciti e concludenti, così da rendere evidente che la mancata menzione nell'anzidetto elenco da parte del primo giudice abbia rappresentato un semplice lapsus calami.

6. Non possono essere ammessi in questa sede il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di gravità indiziaria.

L'impugnazione, infatti, non censura la palese incoerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato, né il manifesto fraintendimento di un dato probatorio dirimente o l'errata applicazione di una norma di legge, che sono i vizi rilevabili dal giudice di legittimità.

Essa si duole, piuttosto, del significato attribuito dal Tribunale agli elementi di prova raccolti dagli inquirenti (in particolare, alle conversazioni intercettate) e della loro valenza dimostrativa, proponendone una lettura alternativa e chiedendo, dunque, alla Corte di cassazione un giudizio di puro fatto, che però le è precluso.

Peraltro, tali doglianze non sono neppure sorrette dalla specifica indicazione delle ragioni che giustificherebbero una differente interpretazione di quei dati probatori, risultando, perciò, anche generiche.

7. Non è fondato, infine, il quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari.

Esso valorizza essenzialmente il divario cronologico tra i fatti e l'applicazione della misura, che, tuttavia, considerando l'articolato ed organizzato contesto di riferimento, valorizzato dal Tribunale sul punto, non può considerarsi sufficiente a vincere la presunzione legale di sussistenza di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque, a rendere carente o manifestamente irragionevole il giudizio prognostico compiuto da quei giudici.

8. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24/03/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 24 marzo, che ne ha confermato la sottoposizione agli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, impostigli in relazione alle incolpazioni di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di vari "reati-scopo". 1.1. Egli deduce, anzitutto, la nullità dell'ordinanza cautelare genetica e, di riflesso, di quella impugnata, per violazione dell'art. 292, cod. proc. pen., in ragione del difetto di motivazione, e comunque di un'autonoma valutazione, in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo, avendo il primo giudice completamente dimenticato di trattare la sua specifica posizione. 1.2. Lamenta, comunque, l'assenza a suo carico di un quadro di gravità indiziaria in ordine a tale ipotesi delittuosa, per difetto dell'affectio societatis, rilevando, in proposito, che: a lui vengono addebitati pochissimi "reati-fine" e nessun altro comportamento sintomatico della sua stabile messa a disposizione del sodalizio e della condivisione del relativo programma criminale; che, peraltro, tali episodi delittuosi si presentano in sé poco significativi e contenuti in un arco temporale soltanto di alcune settimane; che, a suo carico, possono al più ravvisarsi contatti con singoli membri del sodalizio criminale, insufficienti, però, come tali, a configurare una partecipazione associativa, quand'anche si tratti di esponenti di vertice del gruppo. 1.3. Si duole, inoltre, della valutazione di gravità indiziaria in relazione ai singoli "reati-scopo", rilevando: l'assenza dí qualsiasi sequestro di sostanza, e quindi l'impossibilità di stabilirne specie e capacità psicoattiva, con conseguente ipotizzabilità, al più, di ipotesi riconducibili all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; nonché l'esclusiva valorizzazione di conversazioni intercettate, tuttavia integranti meri indizi e, peraltro, nessuna inequivoca in ordine all'oggetto di tali dialoghi né attestante rapporti pregressi tra gli indagati. In particolare, in ordine al capo 203), il ricorrente contesta la sua identificazione per uno dei colloquianti e la tipologia dello stupefacente di cui ivi i discorre; quanto al capo 206), il contenuto dei dialoghi sarebbe estremamente generico; riguardo, infine, al capo 207), in assenza del sequestro della sostanza, ne sarebbero incerte la specie e la quantità. 1.4. In punto di esigenze cautelari, infine, il ricorso evidenzia il lungo tempo trascorso dai "reati-scopo" ipotizzati (circa quattro anni), l'assenza di contatti tra Galluzzi ed altri indagati sin dal novembre 2020, nonché, in diritto, l'inapplicabilità all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, della regola di esperienza della tendenziale stabilità del vincolo, analogamente a quanto invece accade per l'associazione di tipo mafioso. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.3. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, replicando testualmente per larghi passi quanto dedotto con il ricorso, con l'aggiunta di qualche citazione di giurisprudenza ad ulteriore sostegno. 4. Il ricorso dev'essere respinto. 5. Il primo motivo è generico, perché non si misura criticamente con le ragioni che hanno condotto il Tribunale a disattendere la stessa eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare genetica, ed è comunque manifestamente infondato. La doglianza, infatti, poggia esclusivamente sul fatto che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, abbia omesso il nominativo del Galluzzi nell'elenco dei fornitori di stupefacenti dell'associazione criminale, indicato in via generale e preliminare rispetto alla disamina delle specifiche emergenze investigative. Ma - come l'ordinanza impugnata spiega a chiare lettere (pagg. 2 s.) - in altri passaggi di quel provvedimento i riferimenti al ricorrente sono espliciti e concludenti, così da rendere evidente che la mancata menzione nell'anzidetto elenco da parte del primo giudice abbia rappresentato un semplice lapsus calami. 6. Non possono essere ammessi in questa sede il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di gravità indiziaria. L'impugnazione, infatti, non censura la palese incoerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato, né il manifesto fraintendimento di un dato probatorio dirimente o l'errata applicazione di una norma di legge, che sono i vizi rilevabili dal giudice di legittimità. Essa si duole, piuttosto, del significato attribuito dal Tribunale agli elementi di prova raccolti dagli inquirenti (in particolare, alle conversazioni intercettate) e della loro valenza dimostrativa, proponendone una lettura alternativa e chiedendo, dunque, alla Corte di cassazione un giudizio di puro fatto, che però le è precluso. Peraltro, tali doglianze non sono neppure sorrette dalla specifica indicazione delle ragioni che giustificherebbero una differente interpretazione di quei dati probatori, risultando, perciò, anche generiche. 7. Non è fondato, infine, il quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari. Esso valorizza essenzialmente il divario cronologico tra i fatti e l'applicazione della misura, che, tuttavia, considerando l'articolato ed organizzato contesto di riferimento, valorizzato dal Tribunale sul punto, non può considerarsi sufficiente a vincere la presunzione legale di sussistenza di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque, a rendere carente o manifestamente irragionevole il giudizio prognostico compiuto da quei giudici. 8. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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