CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce ha condannato SPEDICATO Giammaria ad una pena pecuniaria per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti intesi a verificare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata sugli atti irripetibili acquisiti al processo, per come precisato dal Tribunale, i Carabinieri della Compagnia di Maglie avevano riscontrato nell'imputato, al momento dell'intervento, segni di alterazione da sostanze stupefacenti (occhi lucidi, tremore, linguaggio sconnesso, stato ansioso) e lo avevano dunque invitato a sottoporsi a narcotest, ottenendone il rifiuto. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il fatto non fosse qualificabile come particolarmente tenue ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., valorizzando a tale fine la condotta dell'imputato, tale da aver posto in pericolo l'incolumità altrui e degli occasionali fruitori della viabilità stradale, valutando come congrua la pena indicata avuto riguardo alla intensità del dolo e alla pericolosità della condotta stessa e ritenendo l'imputato non meritevole delle generiche in difetto di elementi a tal fine rilevanti. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevando che il conducente di un veicolo può esser sottoposto ad accertamenti clinico- tossicologici solo nella ipotesi di esito positivo dell'esame speditivo di cui al comma 2 dell'art. 187, ciò che nella specie non era avvenuto, non disponendo gli accertatori dell'attrezzatura, oppure allorquando costoro abbiano ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, valutazione che non può però essere rimessa, secondo il deducente, ad una mera impressione dell'operante, dovendosi basare su elementi certi e inconfutabili. Con il secondo, ha dedotto violazione dell'art. 131 bis, cod. pen., contestando la conclusione secondo la quale la condotta, nella specie, sarebbe stata non episodica e neppure isolata o di minima importanza, l'imputato non annoverando alcun precedente penale o di polizia. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi che si sostanziano, con ogni evidenza, nella sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, pur allegandosi il vizio di violazione di legge, avendo la difesa contestato la valutazione degli elementi (rilevati dagli operanti di PG) che hanno fondato il ragionevole motivo di cui all'art. 187 comma 2-bis, codice strada, senza neppure contestarne la storicità, ma assumendone la inattendibilità siccome frutto della osservazione degli accertatori. Sul punto, tuttavia, la difesa ha omesso di considerare che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria, come nel caso di specie, in cui non si è proceduto con mezzo speditivo, al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (sez. 4, n. 24914 del 19/2/2019, Russo, Rv. 276363-01; n. 12197 del 11/1/2017, Tagliatatela, Rv. 269394-01, in cui si è precisato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima, infatti, l'intimazione all'imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, come invece accaduto nel caso all'esame, nel quale il Tribunale ha dato atto di quanto riscontrato dagli organi accertatori). Il motivo, peraltro, è anche generico nella parte in cui si limita ad asserire la inidoneità degli elementi valorizzati siccome frutto della osservazione da parte dei militari operanti, omettendo di considerare che l'esito dell'accertamento è stato recepito in apposito verbale, facente fede sino a querela di falso e senza indicare elementi idonei a sconfessare la correttezza di quanto osservato dai carabinieri e dagli stessi attestato (sul valore fidefaciente del verbale di accertamento, sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381- 01; n. 3906 del 21/1/2020, Ba//ori, Rv. 2788287-01). Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, in altri termini, è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo, poiché, in base a tali previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti; accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (in motivazione, sez. 4, n. 24914/19 cit.). Il che è avvenuto nella specie, avendo gli operanti rilevato una sintomatologia significativa nel senso sospettato, motivata, quanto alla sua univocità, in maniera del tutto congrua dal giudice territoriale. Allo stesso modo, il giudice del merito ha ritenuto il fatto non particolarmente lieve, valorizzando elementi scrutinabili a tal fine (art. 133, cod. pen.), attraverso un giudizio che attiene al merito della vicenda esaminata, non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044). Infatti, ha giustificato il proprio giudizio in relazione al bisogno di pena rispetto alla condotta in concreto, nonché al pericolo che essa aveva ingenerato alla circolazione stradale (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, c. 1, cod. perì., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 settembre 2023. Il Consigliere est. Il P,residente Gabriella