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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 02094/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tarsia avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, a seguito di appello dell'imputato, quella del Tribunale di Castrovillari in data 6/2/20219, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal delitto di calunnia in danno del M.[OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato: la Corte ha anche condannato l'imputato a rifondere le spese del grado in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso Salvatore tramite il suo difensore.

Con l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'art. 153 disp. att. cod. proc. peri.

Erroneamente era stata pronunciata condanna al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, che era rimasta assente nel giudizio di appello, essendosi limitata ad inviare una memoria senza alcuna richiesta di liquidazione di spese.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi delVart. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto la Corte territoriale, nel confermare, a seguito di appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione di costui con la medesima formulata utilizzata dal primo Giudice, ha condannato Salvatore a rifondere le spese del grado alla parte civile, che tuttavia era rimasta assente nel giudizio di appello e non aveva al riguardo formulato alcuna richiesta, da ritenersi invece necessaria (sul punto Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957, che ha ritenuto per contro non rilevante la mancata presentazione di una nota spese).

2. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], statuizione che elimina.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli Ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tarsia avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, a seguito di appello dell'imputato, quella del Tribunale di Castrovillari in data 6/2/20219, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal delitto di calunnia in danno del M.[OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato: la Corte ha anche condannato l'imputato a rifondere le spese del grado in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso Salvatore tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'art. 153 disp. att. cod. proc. peri. Erroneamente era stata pronunciata condanna al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, che era rimasta assente nel giudizio di appello, essendosi limitata ad inviare una memoria senza alcuna richiesta di liquidazione di spese. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi delVart. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto la Corte territoriale, nel confermare, a seguito di appello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione di costui con la medesima formulata utilizzata dal primo Giudice, ha condannato Salvatore a rifondere le spese del grado alla parte civile, che tuttavia era rimasta assente nel giudizio di appello e non aveva al riguardo formulato alcuna richiesta, da ritenersi invece necessaria (sul punto Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957, che ha ritenuto per contro non rilevante la mancata presentazione di una nota spese). 2. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], statuizione che elimina. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli Ste
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