CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1023/2020depositata il 28/4/2020;letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr.ssa Paolaudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/20261. La Corte d’Appello di Milano, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunaledella stessa città che, in parziale accoglimento della domanda ex art. 101l.fall, aveva ammesso al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ilcredito di € 2.324.056,05, in collocazione chirografaria, escludendo iprivilegi richiesti ex art. 1203, commi 1 e 2, c.c..1.1. Il credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. traeva origine dallasoccombenza dell’odierna ricorrente nel giudizio di revocatoria fallimentaredell’atto di compravendita, stipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di seguito divenuta, dopo plurimi passaggi, [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA].r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 12,al prezzo di Lire 4.500.000.000, promosso dal Fallimento nei confrontidella venditrice.Secondo la prospettazione della ricorrente, la pretesa creditoria eraassistita da privilegio in quanto l’acquirente, contestualmente allacompravendita, aveva estinto, mediante il prezzo, direttamente i debitiipotecari e privilegiati che la venditrice aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quindi, nei loro diritti di prelazione.2. La Corte distrettuale premetteva che sulle modalità di pagamento delprezzo della vendita dell’atto di trasferimento della proprietà dell’immobiledel 1994 non si era formato il giudicato con la definitiva sentenza cheaveva accolto la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall.proposta dal fallimento, in quanto l’oggetto di quella controversia eralimitato esclusivamente all’inefficacia dell’atto di compravendita concluso il21/3/1994 tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eall’accertamento dei presupposti giuridici dell’azione ex art. 67, comma 2,l. fall., non anche agli altri elementi di fatto presi in esame dalle autoritàgiudiziaria che aveva trattato quei procedimenti.Numero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/2026Riteneva che l’esame della documentazione (assegni circolari, distinte dipagamento) avesse consentito di provare che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva pagato il prezzo della vendita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laquale, a sua volta, aveva retrocesso ai suoi creditori quanto necessarioper estinguere i debiti che aveva nei loro confronti. Escludeva, quindi, ilpagamento diretto dei creditori privilegiati da parte dell’acquirentedell’immobile, ritenendo, di conseguenza, non configurabile lo schemadella surroga volontaria e legale.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso questastatuizione, affidato a quattro motivi illustrati anche con memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1203 c.c., commi 1 e 2, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per aver errato la Corte distrettuale nelritenere i fatti che condussero al pagamento dei creditori privilegiatidell’acquirente del contratto di compravendita non coperti da giudicato chesi era formato nella causa di revocatoria fallimentare promossa dallacuratela nei confronti della dante causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.1 In particolare, la ricorrente contesta l’affermazione della Cortedistrettuale circa l’inidoneità, in quanto questione di mero fatto, a formareil giudicato delle modalità di pagamento del prezzo della compravendita,posto che i giudici investiti della causa ex art. 67, comma 2 l. fall.ritennero integrato l’elemento soggettivo della scientia decotionis proprioin virtù della circostanza che il prezzo corrisposto per la vendita, ed inparticolare la provvista di cui agli assegni circolari, non entrò mai nelladisponibilità della venditrice, ma servì al pagamento dei creditori diCandrance [OSCURATO:SOCIETA]. muniti di privilegio, presenti al momento dellastipula del rogito notarile. L’accertamento delle modalità di corresponsioneNumero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/2026del prezzo costituì, dunque, l’antecedente logico-giuridico della decisionedi accoglimento dell’azione revocatoria.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 324 c.p.c. e 1203, commi 1 e 2, c.c., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., per aver errato la Corte territoriale, laddove non haconsiderato la formazione del giudicato formale e sostanziale, nelcondividere la scelta del Tribunale di compiere autonome valutazione sullemodalità dei pagamenti effettuati in occasione del contratto dicompravendita, ponendosi così in conflitto con gli accertamenti effettuatidai giudici della causa di revocatoria fallimentare.3. I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamenteconnessi, sono infondati.3.1 E’ noto che il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggettodella decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano lepremesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia,con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivogiudizio che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione ecioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, ma certamente non siestende alle questioni che conseguono alla risoluzione del tema oggettodella pronuncia sulla quale il giudicato viene a formarsi (cfr.Cass.3669/2019 e 5138/2019).3.2 In particolare è stato affermato che «il giudicato copre il dedotto e ildeducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto leragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte lepossibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbenenon dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali enecessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine allequestioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fattogiuridico da cui scaturiscono» (cfr. Cass. 6091/2020).Numero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/20263.3 Applicando alla fattispecie i principi sopra esposti, deve concludersiche non sussisteva giudicato vincolante sulla questione delle modalità dipagamento del prezzo oggetto di cui alla compravendita oggetto direvocatoria fallimentare per due concorrenti ragioni: in primo luogo, nellaprima causa erano diversi sia il petitum che la causa petendi rispetto allaseconda; inoltre, l'accertamento delle modalità di pagamento dei creditoriera nel giudizio di revocatoria fallimentare meramente incidentale, inquanto rappresentava uno degli elementi indicatori del requisitosoggettivo, e non costituiva il presupposto logico necessario per ilriconoscimento di un diritto ad essi inscindibilmente connesso.4. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2730, 2735 e2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.: si sostiene che lalinea difensiva seguita dal Fallimento negli scritti dimessi nella causa direvocatoria fallimentare - che faceva leva, per dimostrare l’elementosoggettivo della revocatoria, sul diretto pagamento da partedell’acquirente dei creditori del venditore - avrebbe dovuto essere valutatadal giudice davanti al quale pendeva la causa di opposizione allo statopassivo alla stregua di una confessione o di elemento indiziario presuntivo.4.1 Il motivo è infondato.Va rilevato, in primo luogo, che il curatore non può rendere confessione indanno dei creditori; lo stesso, infatti, essendo terzo rispetto alla massa deicreditori, non può disporre dei relativi diritti (cfr., ex multis, Cass.26621/2025, 19418/2017 e 15570/2015).4.2 Per il resto la censura si risolve, inammissibilmente, nel rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito.4.3 Nel ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, maNumero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/2026solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (cfr. Cass. Sez. U., 20867/2020, Cass., Sez. U.,20867/2020).5. Il quarto motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la sentenza di secondo grado viene censuratasotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto storico, in quanto nonha apprezzato la condotta del Fallimento nella causa di revocatoriafallimentare.5.1 Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, è versato nelmerito.5.2 Rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minorequestione non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (v. Cass.20553 /2021).6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 20480/2020Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 19403/2026Data pubblicazione 12/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente