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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25597/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5, nonché violazione di legge con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza; rilevato che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata (quanto al primo ordine di rilievi) sul corretto utilizzo degli elementi individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza del dolo specifico (regolare tenuta della contabilità, entità delle esposizioni, assenza di condotte di ravvedimento), e sulla corretta valorizzazione anche del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di impegnare le risorse della società nel ripianamento dei debiti con i lavoratori e con altri soggetti; rilevato che, anche quanto alla residua censura, la Corte d'Appello ha diffusamente argomentato (pag. 6 seg.) le ragioni del giudizio di equivalenza, rimaste prive di una effettiva confutazione da parte della difesa ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MIN CANCELIrRIA SP-)e Int 0 9 LUG 203 L'ASSISTENTE, ITYZIARIO Dott..ssa Kat tonte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5, nonché violazione di legge con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza; rilevato che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata (quanto al primo ordine di rilievi) sul corretto utilizzo degli elementi individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza del dolo specifico (regolare tenuta della contabilità, entità delle esposizioni, assenza di condotte di ravvedimento), e sulla corretta valorizzazione anche del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di impegnare le risorse della società nel ripianamento dei debiti con i lavoratori e con altri soggetti; rilevato che, anche quanto alla residua censura, la Corte d'Appello ha diffusamente argomentato (pag. 6 seg.) le ragioni del giudizio di equivalenza, rimaste prive di una effettiva confutazione da parte della difesa ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle ammende P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MIN CANCELIrRIA SP-)e Int 0 9 LUG 203 L'ASSISTENTE, ITYZIARIO Dott..ssa Kat tonte
Sentenza Cassazione n. 25597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris