CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse dallo stesso Ufficio la prima il 21 luglio 2017, confermata dalla Corte di appello il 22 maggio 2008 e, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, riformata in punto di pena dalla Corte di appello il 6 maggio 2021, e la seconda il 29 aprile 2021, entrambe irrevocabili; Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen. tra i reati, pur della stessa indole e con carattere similare, la significativa distanza temporale tra essi intercorsa, giudicando detto dato, anche alla luce delle emergenze delle sentenze, come espressivo di determinazioni criminose estemporanee, occasionali, non preordinate in via unitaria; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone la contraddittorietà della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre riproduce le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva chiedendo una rivalutazione in fatto dei dati disponibili, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così