CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOl dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali i-ircostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (penultima pagina), peraltro non adeguatamente aggredita dalla assai vaga impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, corni-1m 5--bis, cod proc. pen, (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. prod. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così