Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 35405/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20452/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Cagliari, n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza n. 3221/2016 della Corte d’Appello di Napoli, Sez.

II bis, pubblicata il 7/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Distanze tra costruzioni e vedute Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario del fabbricato sito in Afragola, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, confinante sul lato destro con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio quest’ultima, esponendo che al secondo piano dell’immobile limitrofo vi era un terrazzo dotato di parapetto, costruito da una parte del muro di confine, che permetteva la veduta diretta ed obliqua verso il proprio immobile e consentiva anche lo scavalcamento, e chiedendo la condanna della predetta alla soppressione della veduta mediante eliminazione del parapetto.

Nel giudizio così incardinato, la convenuta, costituendosi, e il coniuge e comproprietario degli immobili, [OSCURATO:PERSONA], spiegando contestuale intervento volontario, contestarono che il parapetto con soprastante inferriata integrasse una veduta, posto che non consentiva l’affaccio nella prospiciente proprietà, ed eccepirono, in caso contrario, l’intervenuto acquisto per usucapione della relativa servitù, stante la permanenza del manufatto da oltre un ventennio, oltre a proporre azione riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, per avere essi realizzato svariate opere abusive (la trasformazione di un vecchio capannone con copertura in lamiere, in un manufatto in cemento armato; l’edificazione, sul lastrico solare di un capannone confinante con l’immobile degli attori e adiacente alla veduta-balcone del terrazzo al secondo piano, di un manufatto di mq. 24, con installazione, innanzi, di un gazebo coperto da un telone; l’installazione di una barriera in ferro a pochi centimetri dal muro di confine, con sottostante muretto di cemento armato, in violazione della distanza minima dalla cassa scale e dal secondo corpo di fabbrica di loro proprietà; l’esercizio, dal parapetto dell’abitazione sita nel terzo piano, della veduta diretta e obliqua), in violazione delle norme delle distanze, e al risarcimento dei danni arrecati.

All’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., gli attoriproposero, in via di reconventio reconvenzionis, domanda di condanna della convenuta e dell’intervenuto alla demolizione della veranda posta al secondo piano del fabbricato, collocata a distanza non legale dal confine e dalla loro costruzione.

Con sentenza n. 144 del 20 giugno 2005, depositata il 26 luglio 2005, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, rigettò sia le domande proposte da parte attrice, che quelle proposte dalla convenuta e dall’intervenuto, compensando le spese di lite.

Avverso questa sentenza, proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà della motivazione, siccome non coerente con le conclusioni assunte dal c.t.u., e il mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze e chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo proposta, con condanna degli appellati all’eliminazione del manufatto rappresentato dalla barriera in ferro, oltre al risarcimento di tutti danni inferti.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, proposero a loro volta impugnazione incidentale, dolendosi dell’ingiusto rigetto della domanda avanzata in via di reconventio reconventionis in ragione della rilevata insussistenza del nesso di dipendenza con le difese svolte dal convenuto.

Con sentenza n. 3221, pubblicata il 7 settembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli rigettò l’appello principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accolse, per quanto di ragione, l’appello incidentale, condannando gli appellanti Cecere-Monteroni ad arretrare la veranda presente sul terrazzo a livello al secondo piano del loro fabbricato, sino alla distanza di metri cinque dal confine con la proprietà limitrofa degli appellati Mosca, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Considerato che: 1.1 Col primo motivo, si lamenta l’error in iudicando, la violazione dell’articolo 360 cod. proc. civ., l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza, il mancato accoglimento la domanda di ripristino per violazione delle distanze dal confine tra fabbricati ex art. 873 cod. civ. e la violazione degli artt. 873-899 cod. civ., per avere i giudici di secondo grado affermato cheil muro comune andava comunque considerato di confine nella sua interezza e spessore, sicché la barriera realizzata, ancorché eccentrica di cm. 27 rispetto alla mezzeria, era corrispondente ad essa, mentre il c.t.u. era incorso in errore, allorché aveva ritenuto detta barriera non corrispondente al confine.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, il muretto di supporto e la soprastante barriera in ferro (per la lunghezza di mt. 11,10, l’altezza del muretto di cm. 2,07 e spessore cm. 5, l’altezza del telone soprastante la barriera mt. 1,17) erano posti a distanza di cm. 27 dal muro di confine, che infatti era rimasto intatto, mentre la barriera aveva formato un’intercapedine con il loro muro perimetrale, in contrasto con il P.R.G. del Comune di Afragola, che prevedeva una distanza tra fabbricati di mt. 10,00 e una distanza minima dal confine di mt. 5,00, e con l’art. 9 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1444, che vietava le intercapedini dannose per la salute, sicché era possibile chiedere per esso la rimessione in pristino, quand’anche il manufatto in ferro fosse stato considerato sopraelevazione, stante la violazione delle distanze, con conseguente carenza di motivazione della sentenza gravata. 1.2 Il motivo è inammissibile.

L’inammissibilità può cogliersi, innanzitutto, nel fatto che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., oltretutto non esplicitato nell’articolazione del motivo, deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700; in tal senso, Cass., Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905, Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692).

Inoltre, al di là del deficit espositivo del motivo che, in contrasto con l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., impedisce di comprendere perfino l’esatta conformazione del manufatto asseritamente realizzato in difformità dalle norme sulle distanze stabilite dal P.R.G. di Afragola, la doglianza poco si confronta con la sentenza impugnata, che ha escluso la dedotta violazione in ragione della caratteristiche dello stesso, visto dai giudicidi merito come mera prosecuzione del preesistente muro di confine, della profondità di cm. 50, realizzata non nella linea mediana dello stesso, ma spostata nella parte prospiciente la proprietà degli intimati.

Ciò comporta che la censura si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U., 25/10/2013, n. 24148). 2.1 Col secondo motivo, si lamenta l’ error in iudicando , la violazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, l’omesso esame della prodotta documentazione peritale, per non avere i giudici di merito tenuto in alcun conto le risultanze della c.t.u., dalle quali risultava che la struttura metallica realizzata dai vicini, alta cm. 1,20, supportata da un muretto di cemento armato, per un’altezza complessiva di oltre mt. 2,00, e sormontata da un telone di circa cm. 1,20 di altezza, aveva una lunghezza pari a tutto il muro di confine, dal quale distava soli cm. 27, e che, costituendo nuova costruzione in quanto avente carattere di stabilità, era stata realizzata in violazione delle distanze legali, sì da dover essere arretrata di mt. 5,00 dal confine e di mt. 10,00 rispetto ai muri di massima sporgenza del fabbricato degli attori. 2.2 Il motivo è inammissibile e infondato.

I ricorrenti, nell’individuare quale fatto storico omesso la sostanziale pretermissione delle risultanze della c.t.u., si sono posti, infatti, in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo cui l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1 , 04/04/2014, n. 7983), né, per quanto qui interessa, la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 1, 16/3/2022, n. 8584; Cass., Sez. 6 - 3, 24/06/2020, n. 12387; Cass., Sez. 3, 26/07/2017, n. 18391).

Peraltro, la doglianza non tiene conto del fatto che i giudici hanno fatto ampio utilizzo delle risultanze della c.t.u., che hanno continuamente richiamato in motivazione, approvandone i contenuti e facendoli propri.

Ne consegue l’inammissibilità della censura. 3.1 Col terzo motivo, si lamenta l’error in iudicando, la violazione dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., l’ingiusto accoglimento dell’appello incidentale, relativo alla veranda presente sul terrazzo a livello di proprietà dei ricorrenti, di cui i giudici di merito avevano ordinato l’arretramento fino a mt. 5,00 dal confine, benché questa avesse una funzione completamente distaccata dal corpo di fabbrica principale, ossia il terrazzo, sì da non poter essere assimilata ad esso, né si trovasse in posizione tale da violare le distanze.

Inoltre, tale manufatto esisteva da oltre venti anni, mentre il diritto dei vicini era ormai ampiamente prescritto per decorso del decennio. 3.2 Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti hanno, infatti, del tutto omesso di specificare i motivi della dedotta nullità della sentenza, tra i quali non può certo annoverarsi l’ingiustizia della decisione assunta, con ciò violando il principio secondo il quale i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, devono avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905) e contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784).

Peraltro, la doglianza, al pari della prima, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U., 25/10/2013, n. 24148).

4. In conclusione, i motivi devono essere considerati inammissibili.

Nulla deve, invece, disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difesa.

P.Q.M dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20452/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Cagliari, n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza n. 3221/2016 della Corte d’Appello di Napoli, Sez. II bis, pubblicata il 7/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Distanze tra costruzioni e vedute Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario del fabbricato sito in Afragola, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, confinante sul lato destro con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio quest’ultima, esponendo che al secondo piano dell’immobile limitrofo vi era un terrazzo dotato di parapetto, costruito da una parte del muro di confine, che permetteva la veduta diretta ed obliqua verso il proprio immobile e consentiva anche lo scavalcamento, e chiedendo la condanna della predetta alla soppressione della veduta mediante eliminazione del parapetto. Nel giudizio così incardinato, la convenuta, costituendosi, e il coniuge e comproprietario degli immobili, [OSCURATO:PERSONA], spiegando contestuale intervento volontario, contestarono che il parapetto con soprastante inferriata integrasse una veduta, posto che non consentiva l’affaccio nella prospiciente proprietà, ed eccepirono, in caso contrario, l’intervenuto acquisto per usucapione della relativa servitù, stante la permanenza del manufatto da oltre un ventennio, oltre a proporre azione riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, per avere essi realizzato svariate opere abusive (la trasformazione di un vecchio capannone con copertura in lamiere, in un manufatto in cemento armato; l’edificazione, sul lastrico solare di un capannone confinante con l’immobile degli attori e adiacente alla veduta-balcone del terrazzo al secondo piano, di un manufatto di mq. 24, con installazione, innanzi, di un gazebo coperto da un telone; l’installazione di una barriera in ferro a pochi centimetri dal muro di confine, con sottostante muretto di cemento armato, in violazione della distanza minima dalla cassa scale e dal secondo corpo di fabbrica di loro proprietà; l’esercizio, dal parapetto dell’abitazione sita nel terzo piano, della veduta diretta e obliqua), in violazione delle norme delle distanze, e al risarcimento dei danni arrecati. All’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., gli attoriproposero, in via di reconventio reconvenzionis, domanda di condanna della convenuta e dell’intervenuto alla demolizione della veranda posta al secondo piano del fabbricato, collocata a distanza non legale dal confine e dalla loro costruzione. Con sentenza n. 144 del 20 giugno 2005, depositata il 26 luglio 2005, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, rigettò sia le domande proposte da parte attrice, che quelle proposte dalla convenuta e dall’intervenuto, compensando le spese di lite. Avverso questa sentenza, proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà della motivazione, siccome non coerente con le conclusioni assunte dal c.t.u., e il mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze e chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo proposta, con condanna degli appellati all’eliminazione del manufatto rappresentato dalla barriera in ferro, oltre al risarcimento di tutti danni inferti. Gli appellati, costituitisi in giudizio, proposero a loro volta impugnazione incidentale, dolendosi dell’ingiusto rigetto della domanda avanzata in via di reconventio reconventionis in ragione della rilevata insussistenza del nesso di dipendenza con le difese svolte dal convenuto. Con sentenza n. 3221, pubblicata il 7 settembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli rigettò l’appello principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accolse, per quanto di ragione, l’appello incidentale, condannando gli appellanti Cecere-Monteroni ad arretrare la veranda presente sul terrazzo a livello al secondo piano del loro fabbricato, sino alla distanza di metri cinque dal confine con la proprietà limitrofa degli appellati Mosca, oltre alla rifusione delle spese del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: 1.1 Col primo motivo, si lamenta l’error in iudicando, la violazione dell’articolo 360 cod. proc. civ., l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza, il mancato accoglimento la domanda di ripristino per violazione delle distanze dal confine tra fabbricati ex art. 873 cod. civ. e la violazione degli artt. 873-899 cod. civ., per avere i giudici di secondo grado affermato cheil muro comune andava comunque considerato di confine nella sua interezza e spessore, sicché la barriera realizzata, ancorché eccentrica di cm. 27 rispetto alla mezzeria, era corrispondente ad essa, mentre il c.t.u. era incorso in errore, allorché aveva ritenuto detta barriera non corrispondente al confine. Ad avviso dei ricorrenti, invece, il muretto di supporto e la soprastante barriera in ferro (per la lunghezza di mt. 11,10, l’altezza del muretto di cm. 2,07 e spessore cm. 5, l’altezza del telone soprastante la barriera mt. 1,17) erano posti a distanza di cm. 27 dal muro di confine, che infatti era rimasto intatto, mentre la barriera aveva formato un’intercapedine con il loro muro perimetrale, in contrasto con il P.R.G. del Comune di Afragola, che prevedeva una distanza tra fabbricati di mt. 10,00 e una distanza minima dal confine di mt. 5,00, e con l’art. 9 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1444, che vietava le intercapedini dannose per la salute, sicché era possibile chiedere per esso la rimessione in pristino, quand’anche il manufatto in ferro fosse stato considerato sopraelevazione, stante la violazione delle distanze, con conseguente carenza di motivazione della sentenza gravata. 1.2 Il motivo è inammissibile. L’inammissibilità può cogliersi, innanzitutto, nel fatto che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., oltretutto non esplicitato nell’articolazione del motivo, deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700; in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905, Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692). Inoltre, al di là del deficit espositivo del motivo che, in contrasto con l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., impedisce di comprendere perfino l’esatta conformazione del manufatto asseritamente realizzato in difformità dalle norme sulle distanze stabilite dal P.R.G. di Afragola, la doglianza poco si confronta con la sentenza impugnata, che ha escluso la dedotta violazione in ragione della caratteristiche dello stesso, visto dai giudicidi merito come mera prosecuzione del preesistente muro di confine, della profondità di cm. 50, realizzata non nella linea mediana dello stesso, ma spostata nella parte prospiciente la proprietà degli intimati. Ciò comporta che la censura si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). 2.1 Col secondo motivo, si lamenta l’ error in iudicando , la violazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, l’omesso esame della prodotta documentazione peritale, per non avere i giudici di merito tenuto in alcun conto le risultanze della c.t.u., dalle quali risultava che la struttura metallica realizzata dai vicini, alta cm. 1,20, supportata da un muretto di cemento armato, per un’altezza complessiva di oltre mt. 2,00, e sormontata da un telone di circa cm. 1,20 di altezza, aveva una lunghezza pari a tutto il muro di confine, dal quale distava soli cm. 27, e che, costituendo nuova costruzione in quanto avente carattere di stabilità, era stata realizzata in violazione delle distanze legali, sì da dover essere arretrata di mt. 5,00 dal confine e di mt. 10,00 rispetto ai muri di massima sporgenza del fabbricato degli attori. 2.2 Il motivo è inammissibile e infondato. I ricorrenti, nell’individuare quale fatto storico omesso la sostanziale pretermissione delle risultanze della c.t.u., si sono posti, infatti, in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo cui l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1 , 04/04/2014, n. 7983), né, per quanto qui interessa, la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 1, 16/3/2022, n. 8584; Cass., Sez. 6 - 3, 24/06/2020, n. 12387; Cass., Sez. 3, 26/07/2017, n. 18391). Peraltro, la doglianza non tiene conto del fatto che i giudici hanno fatto ampio utilizzo delle risultanze della c.t.u., che hanno continuamente richiamato in motivazione, approvandone i contenuti e facendoli propri. Ne consegue l’inammissibilità della censura. 3.1 Col terzo motivo, si lamenta l’error in iudicando, la violazione dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., l’ingiusto accoglimento dell’appello incidentale, relativo alla veranda presente sul terrazzo a livello di proprietà dei ricorrenti, di cui i giudici di merito avevano ordinato l’arretramento fino a mt. 5,00 dal confine, benché questa avesse una funzione completamente distaccata dal corpo di fabbrica principale, ossia il terrazzo, sì da non poter essere assimilata ad esso, né si trovasse in posizione tale da violare le distanze. Inoltre, tale manufatto esisteva da oltre venti anni, mentre il diritto dei vicini era ormai ampiamente prescritto per decorso del decennio. 3.2 Il motivo è inammissibile. I ricorrenti hanno, infatti, del tutto omesso di specificare i motivi della dedotta nullità della sentenza, tra i quali non può certo annoverarsi l’ingiustizia della decisione assunta, con ciò violando il principio secondo il quale i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, devono avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905) e contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784). Peraltro, la doglianza, al pari della prima, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). 4. In conclusione, i motivi devono essere considerati inammissibili. Nulla deve, invece, disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difesa. P.Q.M dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228
Sentenza Cassazione n. 35405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris