CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, condannandolo, riconosciuta la lieve entità del fatto, alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 4 legge n. 110 del 1975 e del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando ìndimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Firenze, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti nell'immediatezza dei fatti in contestazione risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, imponendo di ritenere illecito il possesso della bomboletta spray in contestazione. Deve, tuttavia, evidenziarsi che la condotta illecita del ricorrente non doveva essere ricondotta al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, ma alla diversa fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 699 cod. pen., conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la detenzione di tali strumenti di autodifesa è sanzionata penalmente laddove «non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n. 57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901-01). Occorre aggiungere che la riqualificazione del reato contestato a Thapa, risultando immutati i fatti contestati nella loro consistenza materiale, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio dell'imputato, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte EDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia" (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817-01). In questa cornice, pur con le precisazioni relative alla riqualificazione del reato ex art. 699 cod. pen., il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione congrua sul disvalore dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale fiorentina nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita dell'imputato, che non consentivano la mitigazione della pena invocata dal ricorrente. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione al ricorrente delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Riqualificato il reato ai sensi dell'art. 699 cod. pen., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere es