Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11606/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio n. 5158/2022 depositata il 16/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 5158/2022, depositata in data 16/11/2022, laCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Roma n.7950/2020, che aveva dichiarato la parziale “compensazione” (rectiusNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026cessazione) della materia del contendere, relativa all’impugnazione di unavviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal contribuente perun decreto ingiuntivo emesso in suo favore, “riducendo la pretesatributaria ad euro 200 e compensando integralmente le spese di lite.”.

Afronte della falsa applicazione dell’art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegataal d.P.R. n. 131/1986 e della erronea applicazione del principio dellasoccombenza, dedotte dall’appellante, la CdGT di II grado affermava chesolo una sentenza passata in giudicato che revochi, annulli o dichiari lanullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art.37 del citato d.P.R., ferma restando l’operatività dei conguagli e deirimborsi e che nel caso di specie non risultava depositata alcuna sentenzamunita di formula di irrevocabilità, mentre era “non conferente lacontestazione operata dall’appellante circa la circostanza che il decretoingiuntivo de quo venne concesso senza clausola di provvisoriaesecuzione”.

Il giudice d’appello rilevava, inoltre, l’infondatezza delsecondo motivo d’appello, sottendendo la soccombenza reciproca checonsente la compensazione totale o parziale delle spese ”una pluralità didomande contrapposte, accolte o rigettate…ovvero l’accoglimento parzialedell’unica domanda proposta…”.2.

Avverso la sentenza della CdGT di II grado proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.”, per avere la CdGT di II grado respinto l’appello in ragione delmancato deposito della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo oppostocon attestazione di passaggio in giudicato, così ponendo a carico delcontribuente un onere sullo stesso non gravante, atteso che anche nelNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026processo tributario vige il disposto dell’art. 2697 c.c. e che, per “principiopacifico in giurisprudenza (Cass. n. 17231/2019 e n. 11101/2022)”, oranormato dal comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, è “l’Ufficio, inqualità di attore nella pretesa impositiva, che è gravato dall’onere dellaprova circa la propria richiesta”.

Ha quindi allegato al ricorso percassazione, la sentenza del Tribunale di Roma n. 13870/2017, di revocadel decreto ingiuntivo tassato, “con l’ulteriore attestato di passaggio ingiudicato rilasciato il 30/12/2022.”.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del suddetto depositodocumentale, effettuato dal ricorrente in violazione del disposto dell’art.372 c.p.c., ai sensi del quale è consentito il solo deposito di atti edocumenti che riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorsoovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata(Cass., n. 28999/18; Cass., n. 13329/25).

Nel caso di specie, la sentenzadel Tribunale di Roma n. 13870/17 munita di attestazione di non propostoappello apposta in data 30/12/2022, non rientrante tra i predetti atti edocumenti, è stata depositata con l’attestazione di irrevocabilità per laprima volta nel presente giudizio di legittimità (tant’è che dettadi secondo grado), pur avendo la parte potuto documentarne il passaggioin giudicato già in primo grado, trattandosi di sentenza risalente al 2017.Ciò posto, il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R.n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autoritàgiudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o èancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggioin giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad esseredovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che unadiversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza diobbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamenteNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacitàcontributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva macomunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivoaccertamento della sua insussistenza». (Cass. n., 16700/2022; Cass., n.6752/2022, che richiama Cass., n. 15645/2019; 3617/ 2020).Tanto premesso, nel caso di specie il giudice d’appello ha rilevatol’omesso deposito della “sentenza con formula di passaggio in giudicato”,ritenendo, pertanto, non provata la definitiva revoca del decreto ingiuntivotassato.Orbene, in punto di onere della prova, va preliminarmente evidenziatoche il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatoriodiverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (Cass. n.31878/22) e che, essendo una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (Cass. n.20816/2024), sicchè non è applicabile ai giudizi di merito in questione.Ciò posto, proprio in applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c., delquale il ricorrente assume la violazione (secondo cui: “Chi vuol far valereun diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono ilfondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che ildiritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione sifonda.”), era il contribuente a dover fornire la prova del fatto estintivodella pretesa tributaria, fondantesi sull’atto giudiziario tassato (la cuisottoponibilità o meno all’imposta di registro non è oggetto del motivo diricorso) e quindi a dover documentare la definitività della pronuncia direvoca del decreto ingiuntivo tassato, mediante il deposito della sentenzamunita di attestazione di irrevocabilità, non potendo ovviamenteottemperare a tale onere probatorio per la prima volta nel giudizio diNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026legittimità, non trattandosi di irrevocabilità successiva alla conclusione deigiudizi di merito e perciò non documentabile in tale sede.D’altro canto non appare condivisibile l’assunto che “sarebbe statoonere dell’Ufficio dimostrare che tale sentenza di revoca fosse stataimpugnata”, essendo l’Ufficio soggetto del tutto estraneo al giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo definito con la suddetta sentenza.Dato atto che non è stato svolto alcun motivo di ricorso in ordine allestatuizioni della sentenza d’appello relative alle spese processuali, nulla vadisposto in merito alle spese del presente giudizio, in mancanza di ritualecostituzione della controricorrente.

P.Q.Mrigetta il ricorso;nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio n. 5158/2022 depositata il 16/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5158/2022, depositata in data 16/11/2022, laCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Roma n.7950/2020, che aveva dichiarato la parziale “compensazione” (rectiusNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026cessazione) della materia del contendere, relativa all’impugnazione di unavviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal contribuente perun decreto ingiuntivo emesso in suo favore, “riducendo la pretesatributaria ad euro 200 e compensando integralmente le spese di lite.”. Afronte della falsa applicazione dell’art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegataal d.P.R. n. 131/1986 e della erronea applicazione del principio dellasoccombenza, dedotte dall’appellante, la CdGT di II grado affermava chesolo una sentenza passata in giudicato che revochi, annulli o dichiari lanullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art.37 del citato d.P.R., ferma restando l’operatività dei conguagli e deirimborsi e che nel caso di specie non risultava depositata alcuna sentenzamunita di formula di irrevocabilità, mentre era “non conferente lacontestazione operata dall’appellante circa la circostanza che il decretoingiuntivo de quo venne concesso senza clausola di provvisoriaesecuzione”. Il giudice d’appello rilevava, inoltre, l’infondatezza delsecondo motivo d’appello, sottendendo la soccombenza reciproca checonsente la compensazione totale o parziale delle spese ”una pluralità didomande contrapposte, accolte o rigettate…ovvero l’accoglimento parzialedell’unica domanda proposta…”.2. Avverso la sentenza della CdGT di II grado proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.”, per avere la CdGT di II grado respinto l’appello in ragione delmancato deposito della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo oppostocon attestazione di passaggio in giudicato, così ponendo a carico delcontribuente un onere sullo stesso non gravante, atteso che anche nelNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026processo tributario vige il disposto dell’art. 2697 c.c. e che, per “principiopacifico in giurisprudenza (Cass. n. 17231/2019 e n. 11101/2022)”, oranormato dal comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, è “l’Ufficio, inqualità di attore nella pretesa impositiva, che è gravato dall’onere dellaprova circa la propria richiesta”. Ha quindi allegato al ricorso percassazione, la sentenza del Tribunale di Roma n. 13870/2017, di revocadel decreto ingiuntivo tassato, “con l’ulteriore attestato di passaggio ingiudicato rilasciato il 30/12/2022.”.Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del suddetto depositodocumentale, effettuato dal ricorrente in violazione del disposto dell’art.372 c.p.c., ai sensi del quale è consentito il solo deposito di atti edocumenti che riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorsoovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata(Cass., n. 28999/18; Cass., n. 13329/25). Nel caso di specie, la sentenzadel Tribunale di Roma n. 13870/17 munita di attestazione di non propostoappello apposta in data 30/12/2022, non rientrante tra i predetti atti edocumenti, è stata depositata con l’attestazione di irrevocabilità per laprima volta nel presente giudizio di legittimità (tant’è che dettadi secondo grado), pur avendo la parte potuto documentarne il passaggioin giudicato già in primo grado, trattandosi di sentenza risalente al 2017.Ciò posto, il motivo è infondato.Questa Corte ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R.n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autoritàgiudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o èancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggioin giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad esseredovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che unadiversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza diobbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamenteNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacitàcontributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva macomunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivoaccertamento della sua insussistenza». (Cass. n., 16700/2022; Cass., n.6752/2022, che richiama Cass., n. 15645/2019; 3617/ 2020).Tanto premesso, nel caso di specie il giudice d’appello ha rilevatol’omesso deposito della “sentenza con formula di passaggio in giudicato”,ritenendo, pertanto, non provata la definitiva revoca del decreto ingiuntivotassato.Orbene, in punto di onere della prova, va preliminarmente evidenziatoche il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatoriodiverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (Cass. n.31878/22) e che, essendo una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (Cass. n.20816/2024), sicchè non è applicabile ai giudizi di merito in questione.Ciò posto, proprio in applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c., delquale il ricorrente assume la violazione (secondo cui: “Chi vuol far valereun diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono ilfondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che ildiritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione sifonda.”), era il contribuente a dover fornire la prova del fatto estintivodella pretesa tributaria, fondantesi sull’atto giudiziario tassato (la cuisottoponibilità o meno all’imposta di registro non è oggetto del motivo diricorso) e quindi a dover documentare la definitività della pronuncia direvoca del decreto ingiuntivo tassato, mediante il deposito della sentenzamunita di attestazione di irrevocabilità, non potendo ovviamenteottemperare a tale onere probatorio per la prima volta nel giudizio diNumero registro generale 10311/2023Numero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 11606/2026Data pubblicazione 28/04/2026legittimità, non trattandosi di irrevocabilità successiva alla conclusione deigiudizi di merito e perciò non documentabile in tale sede.D’altro canto non appare condivisibile l’assunto che “sarebbe statoonere dell’Ufficio dimostrare che tale sentenza di revoca fosse stataimpugnata”, essendo l’Ufficio soggetto del tutto estraneo al giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo definito con la suddetta sentenza.Dato atto che non è stato svolto alcun motivo di ricorso in ordine allestatuizioni della sentenza d’appello relative alle spese processuali, nulla vadisposto in merito alle spese del presente giudizio, in mancanza di ritualecostituzione della controricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso;nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11606/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris