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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40171/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25542/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1721/29/14, depositata il 22 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 146/15/2006 che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2000-2001.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non era dovuta VIVA richiesta alla società contribuente, non essendo assoggettabili a tale imposta le prestazioni effettuate in suo favore da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare il relativo rapporto contrattuale non di lavoro autonomo, bensì di collaborazione coordinata continuativa e perciò assimilabile ad un rapporto di lavoro dipendente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, d.lgs 546/1992, 132, n. 4), cod. proc. civ., poiché la CTR ha motivato la propria statuizione in modo solo "apparente", La censura è fondata.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto decisionale de quo è la seguente: «E' corretto, come nota l'appellante, che la modifica dell'art. 49 dPR 917/1986 ha effetto a partire dal 2011 ed è quindi irrilevante per l'anno 2000.

E per l'anno 2001 la modifica introdotta non determina l'assimilazione ai fini IVA dell'attività della Coveri come rilevante, in quanto essa proprio per la coordinazione e natura (stilismo e non una semplice consulenza) e continuatività (proprio il fatto che si sono protratti per più anni) va annoverata tra i rapporti continuativi di collaborazione e non assimilata a lavoro autonomo e quindi escluso dall'ambito IVA ma assimilati a redditi da lavoro dipendente».

Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio c:cnvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detto arresto giurisprudenziale, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale".

Infatti le trascritte considerazioni/affermazioni sono all'evidenza apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro -limitato- ordito realizzano appunto un tipico esempio di "motivazione apparente", così come denunciato nella censura de qua.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo (violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi) la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Cosi deciso in Roma, 13 ottobre 2021 Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25542/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1721/29/14, depositata il 22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 146/15/2006 che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2000-2001. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non era dovuta VIVA richiesta alla società contribuente, non essendo assoggettabili a tale imposta le prestazioni effettuate in suo favore da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare il relativo rapporto contrattuale non di lavoro autonomo, bensì di collaborazione coordinata continuativa e perciò assimilabile ad un rapporto di lavoro dipendente. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, d.lgs 546/1992, 132, n. 4), cod. proc. civ., poiché la CTR ha motivato la propria statuizione in modo solo "apparente", La censura è fondata. La motivazione della sentenza impugnata sul punto decisionale de quo è la seguente: «E' corretto, come nota l'appellante, che la modifica dell'art. 49 dPR 917/1986 ha effetto a partire dal 2011 ed è quindi irrilevante per l'anno 2000. E per l'anno 2001 la modifica introdotta non determina l'assimilazione ai fini IVA dell'attività della Coveri come rilevante, in quanto essa proprio per la coordinazione e natura (stilismo e non una semplice consulenza) e continuatività (proprio il fatto che si sono protratti per più anni) va annoverata tra i rapporti continuativi di collaborazione e non assimilata a lavoro autonomo e quindi escluso dall'ambito IVA ma assimilati a redditi da lavoro dipendente». Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio c:cnvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detto arresto giurisprudenziale, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale". Infatti le trascritte considerazioni/affermazioni sono all'evidenza apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro -limitato- ordito realizzano appunto un tipico esempio di "motivazione apparente", così come denunciato nella censura de qua. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo (violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi) la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Cosi deciso in Roma, 13 ottobre 2021 Il p
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