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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11216/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen. — sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 216 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4152/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen. — sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl consiglier tensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA] DMP0`.77."TA • • A 2iAR 2026 li FfP.Q.MIl consiglier tensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA] DMP0`.77."TA • • A 2iAR 2026 li Ff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen. — sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      216 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4152/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen. — sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MIl consiglier     tensore                          Il PresidentePaola                                   [OSCURATO:PERSONA] DMP0`.77."TA •     • A 2iAR 2026 li FfP.Q.MIl consiglier     tensore                          Il PresidentePaola                                   [OSCURATO:PERSONA] DMP0`.77."TA •     • A 2iAR 2026 li Ff
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