CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 17456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto di apertura ex art. 163 l.f. – compenso del C.G. – criteri di liquidazione Ud.14/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31153/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, elettivamente domiciliatain Roma, via Ottaviano n. 91, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1/2017depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato in data 18 luglio 2018, preso atto che la procedura di concordato preventivo promossa da [OSCURATO:PERSONA] si era chiusa prima del suo completamento, liquidava in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominata commissario giudizialeex art. 161, comma 6, l. fall., un compenso di € 27.538,72, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, tenuto conto dell’opera concretamente prestatadalla stessa. 2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Occorre rilevare, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di litispendenza sollevata dalla controricorrente in ragione del fatto che la Marcianò, prima di introdurre questo giudizio di legittimità, aveva già domandato la revocazione del decreto di liquidazione adducendo che il commissariogiudiziale non aveva mai predisposto alcuna relazione ex art. 172 l. fall., giacché la procedura concordataria non era mai stata aperta. Il disposto dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. stabilisce, infatti, che la proposizione della revocazione non sospende il termine per presentare il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, a meno che il giudice della revocazione non disponga in tal senso. Il che significa che in ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso lo stesso provvedimento le due impugnazioni – ove, come nel caso di specie, nessuna sospensione sia stata disposta - conservano piena autonomia, anche se fondate entrambe sui coincidenti argomenti, e possono svolgersi parallelamente (v. Cass., Sez. U., 9776/2020, Cass. 23445/2014). 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, 737 e ss., 742- biscod. proc. civ., 24 e 111, comma 2, Cost. e 39 l. fall., in quanto il tribunale ha proceduto alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale senza disporre la previa comunicazione dell’istanza al debitore in concordato, in violazione del principio del contraddittorio, e in mancanza della relazione del giudice delegato. 5. Il motivo non è fondato. Il provvedimento giudiziale reso nelle forme del decreto assolve a una funzione interna al processo che, di solito, non presuppone l’insorgere di questioni e non richiede, di conseguenza, il contraddittorio fra le parti o con il soggettonei confronti de l qual e è pronunciato, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. L’art. 39 l. fall., a cui occorre fare riferimento in ragione del richiamo ad esso compiuto dall’art. 165, comma 2, l. fall., nulla prevede in tal senso, dovendosi perciò escludere che il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale possa essere pronunciato soltanto all’esito dell’instaurazione di un contraddittorio con il debitore in concordato. La partecipazione al collegio deliberante del giudice delegato alla procedura in veste di relatore è sufficiente, poi, a dare conto del fatto che la liquidazione sia avvenuta su resocontodel medesimo. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. e del d.m. 39/201 2: il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale deve essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali fatte dall’organo giudicante; il decreto impugnato – sostieneparte ricorrente - è assolutamente privo di alc una specifica indicazione in questosenso, poiché si limita a registrare l’esame della domanda presentata dal commissariogiudiziale e fa riferimento alla predisposizione di un atto (la relazione di cui all’art. 172 l. fall.) in realtà mai redatto e non indicato nella richiesta di liquidazione dei compensi. 7. Il motivo non è fondato. Il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, l. fall. all’art. 39 l. fall. ed alle modalità di liquidazione del compenso ivi previste consente di estendere in ambito concordatario il principio già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, così come demandategli dall'art. 39 l. fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di una parte motiva soltanto apparente; la motivazione, tuttavia, può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati (cfr. Cass. 3871/2020, Cass.26894/2020). Nel caso del concordato preventivo la norma regolamentare richiamata dalcombinato disposto degli artt. 165, comma 2, e 39, comma 1, l. fall. è costituita dall’art. 5 d.m. 30/2012, il quale prevede, al suo comma 5, che « qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1 » . Quest’ultimo comma, a sua volta, impone di tener conto dell’opera prestata e di fare applicazione dei criteri di cui all’art. 39, comma 3, l. fall.. Il decreto impugnato risulta coerente con i principi e con le regole che era chiamato a rispettare, dato che evoca, in esordio, l’istanza presentata dal commissario giudiziale e con essa, per implicito, l’ammontare del passivo e dell’attivo ivi indicati, in corrispondenza con le dichiarazioni effettuate al riguardo dallo stesso debitore. Il medesimo provvedimento, dopo aver richiamato il potere discrezionale dato al giudice di liquidare un compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, fa poi concreta applicazione dello stesso, tenendo conto della natura dell’opera prestata, concretatasi in un’attività di mera vigilanza, secondo il parametro proporzionale suggerito dallo stesso professionista. In questo modo il tribunale ha evocato ed accompagnato con la motivazione dovuta i criteri di riferibilità e proporzionalità all’opera in concreto prestata di cui doveva fare applicazione nel procedere alla liquidazione del compenso. 8.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 163 e 172 l. fall., 1 e 5, comma 5, d.m. 30/2012, perché il tribunale ha riconosciuto al commissario giudiziale un compenso anche per l’opera di redazione della relazione di cui all’art. 172 l. fall. che, nel caso di specie, non era mai stata stilata, dato che la debitriceaveva rinunciato alla procedura concordataria prima che la stessa fosse aperta. 8.2 Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale ha proceduto a liquidare i compensi tenendo conto di un’attività (la redazione della relazione exart. 172 l. fall.) che non era stata allegata dal commissario. 9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili. Essi, infatti, censurano la parte della motivazione ove il collegio di merito, nel dare conto della consistenza dell’opera prestata dal commissario, ha spiegato che la stessa ricomprendeva la redazione della relazione exart. 172 l. fall.. Sennonché questo accenno è stato rimosso dal decreto di correzione di errore materiale pronunciato dal medesimo tribunale in data 13 dicembre 2018, dovendosi di conseguenza escludere che la ricorrente abbia un interesse attuale a muovere contestazioni alla statuizione oramai eliminata dal contesto deldecreto impugnato. 10. Il quinto motivo di ricorso lamenta che il d.m.130/2020 sia stato falsamente applicato malgrado non fosse stata raggiunta la soglia minima di attività prevista dall’art. 5, costituita dalla redazione dell’inventario, per fare applicazione dei parametri collegati all’entità dell’attivo e del passivo. Trattandosi di un rinvio formale operato da una norma primaria (l’art. 39 l. fall.) al regolamento a cui è demandata l’individuazione della disciplina di regolazione del compenso spettante al commissario giudiziale (il d.m.25 gennaio 2012, n. 30), il giudice di merito doveva disapplicare –in tesi –la norma secondaria nella parte in cui si pone in contrapposizione con il disposto dell’art. 3 Cost.. 11. Il motivo non è fondato. 11.1 Il richiamo fatto dall’art. 165 l. fall. al precedente art. 39 e ai criteri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia ivi previsti non lascia dubbi sul fatto che la fonte normativa secondaria da cui attingere per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato nella fase del concordato preventivo “con riserva” sia il d.m.30/2012. Ciò anche nel caso in cui la procedura si arresti prima di pervenire al decreto di apertura ex art. 163 l. fall., dato che l’art. 5, comm a 5, d.m. 30/2012 prevede che, qualora il commissario o il liquidatore giudiziale cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato –sulla base dei parametri fissati nei primi tre commi –«conformemente ai criteri previsti dall’art. 2, comma 1», il quale a sua volta impone di provvedere alla determinazione del compenso «tenuto conto dell’opera prestata». Si viene così a introdurre un criterio di proporzionalità del compenso, rispetto alla natura e alla quantità dell’attività prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” previste dall’art. 1, richiamate dall’art. 5 (ex multis, Cass.14581/2010 e Cass. 13336/2013), e finanche al di sotto del compenso minimo fisso cd. “di sussistenza” di € 811,35 previsto dall’art. 4, comma 1, che infatti fa espressamente salvo proprio «il caso previsto dall’articolo 2, comma 1» (Cass. 26894/2020), fermo restando il rimborso forfettario delle spese generali, il rimborso delle spese vivee l’eventuale trattamento di missione, nei limiti fissati dal secondo comma dell’art. 4, d.m. cit.. L’applicazione del principio di proporzionalità comporta, come ovvie conseguenze, che il compenso del commissario il cui incarico si sia interrotto prima del compimento naturale della procedura non potrà mai essere pari a quello di chi l’abbia espletato sino alla sua ultimazione, e che la riduzione del compenso del primo sarà tanto maggiore quanto prima la sua attività si sia interrotta e quanto minore sia stato l’impegno in essa profuso. 11.2 Il legislatore di rango secondario, a distanza ormai di oltre dieci anni, non si è peritato di adeguare i criteri dettati dal d.m. 30/2012 all’istituto del concordato con riserva introdotto con il d.l. 69/2013. A questacriticità - relativa all’ipotesi di concordato preventivo “con riserva” dichiarato inammissibile o improcedibile (a fronte della segnalazione di condotte exart. 173 l. fall. da parte del commissario giudiziale) ovvero al caso in cui non si sia comunque p rovveduto all’apertura a seguito di rinuncia (come nel caso di specie), nonché a situazioni di arresto anticipato del concordato preventivo “pieno”, prima che il pre-commissario o il commissario giudiziale abbiano effettuato, o ultimato, la redazione dell’inventario (documento cui fanno riferimento tanto il primo quanto il secondo comma dell’art. 5 d.m. n. 30 del 2012)– si può porre rimedio facendo ricorso al criterio previsto dall’art. 12, comma 2, delle preleggi. Questa Corte ha già svolto in passato un’operazione ermeneutica simile con riguardo al compenso spettante ai commissari giudiziali per l'attività svolta nella cd. “fase di osservazione” della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 47 del d.lgs. cit. ad opera dell'art. 50, comma 1, lett. d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), affermando che esso «deveessere corrisposto facendo ricorso analogico a quanto stabilito in materia di fallimento solo per il parametro del valore dell'attivo della procedura, opportunamente modulandolo tra i valori minimi e massimi, atteso che la figura del commissario giudiziale, oltre a tali eventuali (anche se probabili) attività liquidatorie, svolge principalmente quella relativa alla fase di osservazione della procedura, che, altrimenti, rimarrebbe del tutto priva di remunerazione» (Cass. 9407/2015, Cass. 15703/2016). Ebbene, nel caso del concordato preventivo in cui non sia ancora disponibile l’inventario, alla sua mancanza può sopperirsi attingendo alla documentazione di natura analoga già acquisita al materiale della procedura, segnatamente (oltre a quella in tesi presentata ai sensi dell’art. 161, comma 2, l. fall.), per il concordato “con riserva” –sul versante del passivo – « all ’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti» depositato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. (salve le verifiche e rettifiche operate dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 l. fall.) e –sul versante dell’attivo – al le risultanze dell’ultimo bilancio (eventualmente rettificate dallo stesso commissario in caso di sua inattendibilità), nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, alle dichiarazioni dei redditi e IRAP concernenti l’ultimo esercizio (cfr. art. 44, comma 1, lett. a) CCII), oppure, se più aggiornata e pertinente, al la situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.), o infine al piano concordatario, se già depositato dal debitore. 11.3 Nel caso di specie il tribunale, facendo riferimento all’attivo e al passivo indicati nel piano dalla debit rice in concordato, ha ancorato la quantificazione del compenso a valori provenienti dal materiale della procedura, in mancanza di un inventario, ed ha poi ridotto il valore risultante dall’applicazione dei parametri secondo il principio di proporzionalità previsto dagli artt. 5, comma 5, e 2, comma 1, D.M. 30/2012. Un simile criterio di liquidazione fa corretta applicazione dei principi sopra illustrati e non risulta sindacabile, nei suoi concreti approdi, in questa sede di legittimità. 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17