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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29574/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 2941 /20 1 8 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1958 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 58L14 C352F), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - n. 2941/2018R.G.

Cron.

Rep.

A.C.8 luglio 2025 OGGETTO:Tributi - Adesione alla cd.

“Rottamazione quater” -Rateazione -Estinzione. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 1510/2017, pubblicata il 6 giugno 2017 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell ’ 8 luglio2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che la vicenda trae origine da un accertamento operato, in punto di tributi diretti e IVA, per l ’ anno di imposta 2004, c on cui l’amministrazione finanziaria accertava, a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA], maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore per €.52.035,00(euro cinquantaduemilatrentacinque/00), rispetto a quelli dichiarati in €. 160.063,00 (euro centosessantamilasessantatre/00) e, quindi , con uno scostamento del 32,50%.

Con sentenza n. 1384/2016, pubblicata il 29 marzo 2016, la C TP di Catanzaro rigettava il ricorso propostodal contribuente, il quale proponeva appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per asserita omessa pronuncia su questioni essenziali e dirimenti e omessa motivazione. 2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Calabria (Catanzaro) ha respinto l’appello, affermando che: «[OSCURATO:PERSONA] riscontra, in linea con quanto accertato dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che nel caso trattato il contribuente, che ne aveva l'onere, non hasufficientemente dimostrato l'esistenza di elementi che potessero contrastare l'accertamento operato dall'Ufficio sulla base degli studi di settore.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha opportunamente precisato che la Suprema Corte(SS.UU. n. 26638 del 2009), ha chiarito che, in sede di contraddittorio, è onere del contribuente fornirela prova della sussistenza di condizioni che possano giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards, o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.Inoltre, lo stesso Ufficio altrettanto correttamente ha evidenziato che, in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito sufficienti giustificazioni circa l'accertato scostamento, unicamente contestando l'indice di redditività minimo degli studi di settore "TG5OU"introdotto a seguito di revisione del precedente studio "SG71U" (passato da 1,16 a 1,34).Tra l'altro, esso contribuente non segnalava alcuna discordanza tra i dati esposti nell'invito notificato e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella copia delle dichiarazioni in suopossesso, né eventuali errori nella compilazione dei quadri relativi ai dati contabili e ai dati extracontabi l i.

Posto che, sia in sede di contraddittorio sia in corso di giudizio, il contribuente, che ne aveva l'onere, non ha fornito idonea controprova a dimostrazione della inapplicabilità degli standards al caso concreto, il primo giudice, riscontrando che, nell'accertamento operato dall'Ufficio con l'applicazione degli studi di settore, era stata correttamente applicata la normativa di riferimento, con particolareriguardo ai criteri relativi alla determinazione dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tenuto conto dell'attività esercitata, nel rilevare la congruità della giurisprudenza citata dall'Ufficio a proposito diinversione dell'onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi, correttamenterigettava il ricorso introduttivo.». 3.-Avverso la menzionata sente nza d ’ appello , il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i . 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con atto depositato in modalità telematica, in data 22 aprile 2025, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione delladomanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater) per il pagamento del debito residuo collegato all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cui il medesimo contribuente aveva altresì richiesto di poter ademp iere il pagamento dell’importo dovuto, mediante diciotto rate con varie scadenze.

L’Agenzia delle Entrate, con documento AT - 03090202301073724180, ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione del 22 giugno 2023, prot.

W-2023062207566151 e l’ammontare da pagare nel consentito numero di diciottoratei.

Il contribuenteRiccelli Antonio ha dimostrato di aver pagato tutte le rate previste dal piano, a far tempodalla data del 31 ottobre 2023 fino a quelladel 28 febbraio 2025.

La suddetta rinuncia risulta essere stata regolarmente comunicata all’amministrazione finanziaria controricorrente e alla Procura Generale presso questa Corte regolatrice.

Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto checon l’art. 12 - bis, d . l . n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, l.n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dellacomunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024). 2.-Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 3.- L a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 2941 /20 1 8 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1958 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 58L14 C352F), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - n. 2941/2018R.G. Cron. Rep. A.C.8 luglio 2025 OGGETTO:Tributi - Adesione alla cd. “Rottamazione quater” -Rateazione -Estinzione. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 1510/2017, pubblicata il 6 giugno 2017 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell ’ 8 luglio2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che la vicenda trae origine da un accertamento operato, in punto di tributi diretti e IVA, per l ’ anno di imposta 2004, c on cui l’amministrazione finanziaria accertava, a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA], maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore per €.52.035,00(euro cinquantaduemilatrentacinque/00), rispetto a quelli dichiarati in €. 160.063,00 (euro centosessantamilasessantatre/00) e, quindi , con uno scostamento del 32,50%. Con sentenza n. 1384/2016, pubblicata il 29 marzo 2016, la C TP di Catanzaro rigettava il ricorso propostodal contribuente, il quale proponeva appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per asserita omessa pronuncia su questioni essenziali e dirimenti e omessa motivazione. 2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Calabria (Catanzaro) ha respinto l’appello, affermando che: «[OSCURATO:PERSONA] riscontra, in linea con quanto accertato dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che nel caso trattato il contribuente, che ne aveva l'onere, non hasufficientemente dimostrato l'esistenza di elementi che potessero contrastare l'accertamento operato dall'Ufficio sulla base degli studi di settore. L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha opportunamente precisato che la Suprema Corte(SS.UU. n. 26638 del 2009), ha chiarito che, in sede di contraddittorio, è onere del contribuente fornirela prova della sussistenza di condizioni che possano giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards, o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.Inoltre, lo stesso Ufficio altrettanto correttamente ha evidenziato che, in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito sufficienti giustificazioni circa l'accertato scostamento, unicamente contestando l'indice di redditività minimo degli studi di settore "TG5OU"introdotto a seguito di revisione del precedente studio "SG71U" (passato da 1,16 a 1,34).Tra l'altro, esso contribuente non segnalava alcuna discordanza tra i dati esposti nell'invito notificato e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella copia delle dichiarazioni in suopossesso, né eventuali errori nella compilazione dei quadri relativi ai dati contabili e ai dati extracontabi l i. Posto che, sia in sede di contraddittorio sia in corso di giudizio, il contribuente, che ne aveva l'onere, non ha fornito idonea controprova a dimostrazione della inapplicabilità degli standards al caso concreto, il primo giudice, riscontrando che, nell'accertamento operato dall'Ufficio con l'applicazione degli studi di settore, era stata correttamente applicata la normativa di riferimento, con particolareriguardo ai criteri relativi alla determinazione dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tenuto conto dell'attività esercitata, nel rilevare la congruità della giurisprudenza citata dall'Ufficio a proposito diinversione dell'onere della prova in materia di accertamento delle imposte sui redditi, correttamenterigettava il ricorso introduttivo.». 3.-Avverso la menzionata sente nza d ’ appello , il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i . 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con atto depositato in modalità telematica, in data 22 aprile 2025, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione delladomanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater) per il pagamento del debito residuo collegato all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cui il medesimo contribuente aveva altresì richiesto di poter ademp iere il pagamento dell’importo dovuto, mediante diciotto rate con varie scadenze. L’Agenzia delle Entrate, con documento AT - 03090202301073724180, ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione del 22 giugno 2023, prot. W-2023062207566151 e l’ammontare da pagare nel consentito numero di diciottoratei. Il contribuenteRiccelli Antonio ha dimostrato di aver pagato tutte le rate previste dal piano, a far tempodalla data del 31 ottobre 2023 fino a quelladel 28 febbraio 2025. La suddetta rinuncia risulta essere stata regolarmente comunicata all’amministrazione finanziaria controricorrente e alla Procura Generale presso questa Corte regolatrice. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto checon l’art. 12 - bis, d . l . n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, l.n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dellacomunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024). 2.-Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 3.- L a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12ottobre
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