CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 24461/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pavia il 26 settembre 2024, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale in tema di stupefacenti, sono state applicate le seguenti pene: anni 5 di reclusione ed euro 30.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 14.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi tra il 2021 e il 2023. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.