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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24274/2024

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29763/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale a margine delricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el le Marchen. 281/05/2017, depositata il 17.05.2017.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la verifica della rottamazione e, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ancona rigettavail ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione , con il quale l’Agenzia delle entrate Oggetto: Tributi aveva richiesto la differenza dell’IVA in relazione all’atto di compravendita di un immobile del 1 2 .0 7 .201 2 , revocando l’agevolazionecd. prima casa.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR delle Marcherigettava l’appelloproposto dal contribuente .

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidato a quattro motivi .

L’Agenzia delle entraterimaneva intimata.

Il contribuente ha depositato in data 19.06.2024istanza di rinvio per completare il versamento delle rate relative alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, ilricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte prima lett. b), allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente fondata la decadenza dall’agevolazione “prima casa” sulla base della circostanza che il contribuente fosse cointestatario pro quota e complessivamente per l’intero, unitamente al coniuge, in regime di separazione dei beni, di un’altra unità immobiliare.

Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, avendo la CTR rigettato l’appello, nonostante la conferma della pretesa si fondasse su ragioni diverse da quelli indicate dal primo giudice, senza esaminare le altre questioni sullanatura cd. di lusso dell’abitazione.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione dell’inesistenza dei presupposti per considerare l’unità immobiliare come abitazione di lusso.

Successivamente, il ricorrente ha depositato in data 19.06.2024, con modalità telematiche, la richiesta di rinvio del giudizio , dichiarando:a) di avere presentato in data 24.04.2018 la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati; b)che detta domanda riguardava la cartella di pagamento n. 06320160011842453, portante l’iscrizione aruolo delle somme richieste con l’avviso di liquidazione n. 20121T006150000, oggetto del presente giudizio e che tutta la somma per cui è pendente il giudizio è stata oggetto di definizione;c) che i pagamenti effettuati risultano indicati nel prospetto allegato, estratto dal sito dell’Agenzia delle entrate; d) che in data 20.04.2023 ha presentato la domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. ro ttamazione - quater), anche in relazione alla cartella n. 06320160011842453000, che riguarda l’importo delle residue somme dovute in relazione al debito riferito all’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio; e) che sono state pagate le prime quattro rate e che l’ultima scadrà in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal piano di rateizzazione allegato.

Ciò premesso,dalla comunicazione dell’ADER dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che è stata chiesta la rateizzazione del versamento dell’importo ancora dovuto in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data 30.11.2027, sicchè va disposto ilrinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29763/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale a margine delricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el le Marchen. 281/05/2017, depositata il 17.05.2017. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la verifica della rottamazione e, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ancona rigettavail ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione , con il quale l’Agenzia delle entrate Oggetto: Tributi aveva richiesto la differenza dell’IVA in relazione all’atto di compravendita di un immobile del 1 2 .0 7 .201 2 , revocando l’agevolazionecd. prima casa. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR delle Marcherigettava l’appelloproposto dal contribuente . Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidato a quattro motivi . L’Agenzia delle entraterimaneva intimata. Il contribuente ha depositato in data 19.06.2024istanza di rinvio per completare il versamento delle rate relative alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, ilricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte prima lett. b), allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente fondata la decadenza dall’agevolazione “prima casa” sulla base della circostanza che il contribuente fosse cointestatario pro quota e complessivamente per l’intero, unitamente al coniuge, in regime di separazione dei beni, di un’altra unità immobiliare. Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, avendo la CTR rigettato l’appello, nonostante la conferma della pretesa si fondasse su ragioni diverse da quelli indicate dal primo giudice, senza esaminare le altre questioni sullanatura cd. di lusso dell’abitazione. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione dell’inesistenza dei presupposti per considerare l’unità immobiliare come abitazione di lusso. Successivamente, il ricorrente ha depositato in data 19.06.2024, con modalità telematiche, la richiesta di rinvio del giudizio , dichiarando:a) di avere presentato in data 24.04.2018 la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi rottamati; b)che detta domanda riguardava la cartella di pagamento n. 06320160011842453, portante l’iscrizione aruolo delle somme richieste con l’avviso di liquidazione n. 20121T006150000, oggetto del presente giudizio e che tutta la somma per cui è pendente il giudizio è stata oggetto di definizione;c) che i pagamenti effettuati risultano indicati nel prospetto allegato, estratto dal sito dell’Agenzia delle entrate; d) che in data 20.04.2023 ha presentato la domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. ro ttamazione - quater), anche in relazione alla cartella n. 06320160011842453000, che riguarda l’importo delle residue somme dovute in relazione al debito riferito all’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio; e) che sono state pagate le prime quattro rate e che l’ultima scadrà in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal piano di rateizzazione allegato. Ciò premesso,dalla comunicazione dell’ADER dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che è stata chiesta la rateizzazione del versamento dell’importo ancora dovuto in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data 30.11.2027, sicchè va disposto ilrinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte r
Sentenza Cassazione n. 24274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris