CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della argomentazione che esclude l'assorbimento del reato di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha compiutamente giustificato il suo ragionamento evidenziando la valenza autonoma delle parole oltraggiose rispetto alla opposizione che integra la resistenza Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] tefano