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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02029/2026

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Sul ricorso n. 4093/2025proposto da: C C [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 146/4/2025, depositata il 7 gennaio 2025.

Visto l’atto depositato il 31 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 4093/2025proposto da: C C [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 146/4/2025, depositata il 7 gennaio 2025. Visto l’atto depositato il 31 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente ti
Decreto Cassazione n. 02029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris