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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 21454/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 18/01/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., ritenuta la continuazione con gli altri reati contestati (artt. 2 e 7 L. 895/1967, artt. 110, 56, 624 bis e 625 c.1 n. 5 c.p., artt. 337 c.p., art. 4 L. n.

I. 10/75).

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1., lett.

B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235).

Ed invero, il ricorrente lamenta l'apparenza motivazionale dell'impugnata sentenza, ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 18/01/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., ritenuta la continuazione con gli altri reati contestati (artt. 2 e 7 L. 895/1967, artt. 110, 56, 624 bis e 625 c.1 n. 5 c.p., artt. 337 c.p., art. 4 L. n. I. 10/75). Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1., lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Ed invero, il ricorrente lamenta l'apparenza motivazionale dell'impugnata sentenza, ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 21454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris